Trib. Palermo, sentenza 19/11/2024, n. 778

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 19/11/2024, n. 778
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 778
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2604 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA), in data 11/06/1990 elettivamente domiciliato in Palermo Via Parte_1 Liberta' n.103, presso lo studio dell'avv. Arcoleo Antonella che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 03/12/1993, elettivamente domiciliata in Palermo CP_1
Via Tiziano n. 22, presso lo studio dell'avv. Agostina Coglitore, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1


MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28/05/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ I coniugi vivranno separati con il dovere del rispetto reciproco e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno.
Ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno con l'obbligo di comunicare il cambio della stessa all'altro coniuge,
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