Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2024, n. 561

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2024, n. 561
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 561
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott. Chiara Sangiuolo - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 846 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili, vertente
T R A
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Agropoli alla via Piave n. 43 presso lo studio dell'avv. Mario Pesca, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;

RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Controparte_1 C.F._2
Iervolino e Monica Gregorio presso il cui studio, sito in Agropoli alla Via Quintino Sella, 19, elettivamente domicilia, come da procura in atti;

RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;

INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 7/5/2024 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
1
La sig.ra – premesso di aver in data 31/8/2000 contratto matrimonio ad Parte_1
Agropoli (SA), regolarmente trascritto, agli atti di tale comune, con il sig. nato Controparte_1
a Milano il 05.07.1975, che da tale unione erano nati il 1.5.2001 e Persona_1 Per_2
il 14.8.2005 e che con la sentenza n. 225/2021, pubblicata il 07.07.2021, il Tribunale di
[...]
Vallo della Lucania, aveva dichiarata la separazione dei coniugi con addebito al sig. CP_1
– chiedeva di “A)Dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
[...]
del matrimonio, contratto tra la sig.ra e il sig. in data Parte_1 Controparte_1
31.08.2000 e negli atti del Comune di Agropoli e trascritto al registro dello stato civile di tale comune per i motivi sopra esposti, atteso che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta né ricostituita, tenuto conto dello stato in cui si trovano i coniugi: a)emettersi sentenza di divorzio, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio conseguenti alla trascrizione del matrimonio, contratto tra la sig.ra e il sig. come sopra evidenziato, con i Parte_1 CP_1
provvedimenti temporanei sopra indicati, atteso che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta né ricostituita, con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge,
Confermare, come è anche in diritto, tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza, che “ dichiara la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1
addebito della stessa al 2) dichiara inammissibile la domanda di addebito Controparte_1 proposta nell'interesse di ;
3) affida il figlio minore alla madre Controparte_1 Persona_2

4) dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei Parte_1 Controparte_1
figli e col versamento di un assegno pari ad euro 300,00, da rivalutare annualmente Per_2 Per_1
secondo indici Istat,e da versare entro i primi cinque giorni di ciascun mese a mezzo vaglia postale nel domicilio del coniuge a far data dal mese di agosto 2021, oltre contribuzione nella misura del
50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche;
In via subordinata e in caso di mancata comparizione personale del convenuto ovvero in caso di sua opposizione: b)emettersi sentenza non definitiva di divorzio, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio conseguenti alla trascrizione del matrimonio, contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1

in data 31.08.2000 e negli atti del Comune di Agropoli e trascritto al registro dello stato civile di tale comune, come sopra evidenziato, con i provvedimenti temporanei sopra indicati, atteso che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta né ricostituita, con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge, c)provvedendo con ordinanza separata per la prosecuzione del giudizio e dove si chiederanno sin d' ora i suddetti provvedimenti: d) Ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Agropoli di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla emananda sentenza. Riservata ogni richiesta istruttoria”.
2
Deduceva: 1) che nel corso del giudizio di separazione erano emersi gravissimi comportamenti tenuti dal resistente nei confronti della moglie e dei figli, che con provvedimenti del 30.10.2009
e del 6/11/2009 il Tribunale dei minorenni aveva sospeso gli incontri fra i minori ed il padre, per poi dichiarare il sig. decaduto dall' esercizio della potestà genitoriale nei Controparte_1 confronti di entrambi i figli minori e ;
2) che i procedimenti Persona_1 Persona_2 penali sorti a suo carico su denuncia del sig. erano stati archiviati;
3) che nei Controparte_1 confronti del sig. il Tribunale di Vallo della Lucania aveva emesso la sentenza Controparte_1 di condanna n. 1361/2008 alla pena di otto anni di reclusione per i reati previsti e puniti dagli artt. 81, 609-bis, comma 1 e comma 2, n. 1), 609-ter, n. 5) e ultimo comma, cod. pen., commessi in danno dei figli minori degli anni dieci, e , e di
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