Trib. Latina, sentenza 24/09/2024, n. 1806
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 200917/2010 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 24 settembre 2024, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 04/07/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 05/07/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per CE DE, DR DE, GA DE e SA
GI DE ZI l'avv. PORZIA MARIA MONICA ha concluso come da nota depositata in data
23.09.2024 per AR AC l'avv. PAONE AR e l'avv. FIDALEO MARIA GRAZIA hanno concluso come da nota depositata in data 23.09.2024
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:20 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
(già Sez. Distaccata di Gaeta)
I Sezione civile
N. 200917/2010 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 200917/2010 R.G. promossa da: tra
CE DE (c.f. [...]), DR DE (c.f.
[...]), GA DE (c.f. [...]), SA GI
DE ZI (c.f. [...]), in proprio e n.q. di erede di UI FE, rappresentati
e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. PORZIA MARIA MONICA e dall'avv.
ERCOLANO FATINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima sito in Gaeta (LT),
Corso Cavour n. 68, in virtù di delega a margine del ricorso possessorio datato 9/11/2009;
ricorrenti contro
AR AC (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. PAONE
AR e dall'avv. FIDALEO MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Gaeta (LT), Via Lungomare Giovanni Caboto Vico 15, n. 2, in virtù di delega a margine della memoria difensiva datata 17/12/2009 nel giudizio possessorio;
resistente
OGGETTO: merito possessorio;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza per i ricorrenti: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito - confermare il provvedimento possessorio datato
10/03/2010, emesso nel giudizio R.G. n. 744/S/2009, in ogni sua parte, con espresso riferimento all'insussistenza di qualsivoglia possesso tutelabile in capo al sig. AC;
- condannare il sig.
MA AC al risarcimento del danno patito dai sigg.ri DE/DE ZI per l'illegittima limitazione del diritto al libero godimento del bene oggetto di causa nonché per lo stress ed il patimento causato nei medesimi dai comportamenti dal predetto posti in essere. Il tutto secondo
l'equa valutazione dell'adito Giudice;
con condanna di controparte, in ogni caso, alle spese di lite anche della presente fase del giudizio, nonché per lite temeraria”;
per il resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, -in via principale: previa revoca dell'interdetto possessorio, rigettare definitivamente la domanda avversa poiché destituita di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto -in via riconvenzionale: reintegrare immediatamente il sig.
MA CE nel compossesso dello stradello di cui in premessa e per tutta la sua ampiezza , ordinando a parte avversa la rimozione della catena e dei paletti installati trasversalmente all'inizio dello stradello con conseguente ordine di ripristino della originaria condizione dei luoghi arbitrariamente ed illegittimamente modificati. -in via gradata, ordinare la consegna delle chiavi relative il lucchetto di chiusura della catena. Con ogni consequenziale provvedimento e con espressa riserva per danni. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso possessorio datato 09/11/2009, i signori CE DE, DR
DE, GA DE e SA GI DE ZI, in proprio e n.q. di eredi del sig.
UI FE, asserendo di essere legittimi possessori, nonché comproprietari pro-indiviso, del terreno sito nel Comune di Gaeta (LT), Località “I Canali”, distinto al C.T. del predetto Comune al
Fg. 31, p.lle 426 e 431, nonché di parte del fabbricato rurale, sviluppantesi in due piani ed insistente sul suddetto terreno, distinto al C.T. al Fg. 31, p.lla 222, hanno convenuto in giudizio – innanzi all'ormai soppressa Sezione Distaccata di Gaeta – il signor AR AC al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo all'immediata reintegra del possesso del terreno in parola mediante la rimozione dei paletti con cartello recante la scritta “Proprietà privata – divieto d'accesso”, illegittimamente apposti dal resistente nella di loro proprietà con conseguente ripristino della catena originariamente installata con relativo lucchetto a totale copertura di tutto il varco d'accesso alla proprietà FE.
Il signor AR AC, costituitosi nella predetta fase con memoria difensiva depositata, unitamente alla documentazione e al fascicolo di parte, alla prima udienza del 18/12/2009, premettendo di essere proprietario del terreno sito in Gaeta (LT), Contrada “I Canali”, graffato al C.T. al Fg. 31, p.lle 427 e 432 e confinante con quello di parte ricorrente, ha chiesto il rigetto dell'avversaria domanda, instando in via riconvenzionale per la immediata reintegra nel compossesso dello stradello oggetto di causa e per tutta la sua ampiezza, con ordine a parte ricorrente dello status quo ante e di consegna delle chiavi del lucchetto di chiusura della catena.
Istruita la fase sommaria in via documentale e mediante l'audizione delle parti e degli informatori,
con ordinanza del 10-11/03/2010, il Giudice della fase interdittale, in totale accoglimento della domanda attorea, ordinava al resistente MA CE di «reintegrare e manutenere i ricorrenti nel possesso del loro fondo, sito in Gaeta, località “I Canali”, in catasto al foglio 31, particelle 426 e
431, tramite la immediata rimozione dei paletti con il cartello recante la scritta “Proprietà Privata
– divieto d'accesso” ed il ripristino della catena originaria istallata dai ricorrenti lungo tutto il varco di ingresso al loro fondo, con il relativo lucchetto, autorizzando diversamente i medesimi ricorrenti alla ricollocazione della catena qual era prima della modifica tramite Ufficiale giudiziario, nonché di astenersi dal compimento di ulteriori atti lesivi del possesso;»;
in una all'accoglimento del ricorso principale, il G.I. rigettava altresì la domanda riconvenzionale possessoria espletata dal resistente con condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente vincitrice.
Avverso predetta ordinanza, con ricorso tempestivamente depositato il 13/04/2010, il resistente MA
CE interponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (R.G. n. 75/2010), chiedendo la revoca dell'ordinanza reclamata e la consequenziale reiezione della domanda possessoria.
Vi resistevano i signori CE FE, Alessandranna FE, LA FE e Sara IG De
Zorzi, nella veste di cui in epigrafe, chiedendone la reiezione con conferma dell'interdetto possessorio.
Con ordinanza datata 22-24/11/2010, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, condividendo pienamente il contenuto del provvedimento adottato dal Giudice della cautela, rigettava il reclamo, condannando il sig. MA CE alle spese di lite della predetta fase.
Con istanza ex art. 703, co. IV, c.p.c. depositata in data 21/04/2010 e ritualmente notificata, il resistente MA CE introduceva tempestivamente il giudizio di merito, insistendo, previa revoca dell'interdetto possessorio, per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa del giudizio possessorio e, segnatamente, al fine di conseguire il riconoscimento dei propri diritti di possesso vantati sullo stradello oggetto di causa.
I ricorrenti, costituitisi nella predetta fase con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
5/10/2010, chiedevano la conferma del provvedimento possessorio datato 10/03/2010 emesso all'esito della fase interdittale, con condanna del resistente alle spese di lite della predetta fase, anche per lite temeraria.
Denegata l'istanza ex art. 669 decies c.p.c. di revoca e/o modifica del provvedimento possessorio avanzata dal patrocinio di parte resistente (v. ordinanza G.I. 18/03/2011), concessi i termini ex art.
183, co. 6, c.p.c., la causa istruita mediante ispezione giudiziale dei luoghi di causa, prova orale
(interpello e prova per testi), c.t.u. finalizzata all'accertamento dello stato dei luoghi e dell'eventuale esistenza di servitù sui terreni oggetto di causa in parte del fondo di proprietà CE, ritenuta matura per la decisione, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato ai precedenti a far data dal 3/07/2024, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Nel merito, ad avviso del Tribunale, come già condivisibilmente statuito dal Giudice della Cautela e confermato dal Collegio in sede di reclamo, la domanda di reintegra nel possesso del transito e del godimento del terreno oggetto di causa promossa dai ricorrenti è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Orbene, è noto come, ai sensi dell'art. 1168 c.c., «Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo».
La predetta azione di reintegrazione mira ad assicurare una tutela sollecita contro la privazione, con violenza o clandestinità, del possesso o della detenzione di un immobile.
L'ordinamento giuridico, affinché si configuri uno spoglio tale da legittimare un'azione di reintegra nel possesso del bene, richiede, quale presupposto oggettivo, che l'amotio del bene sia accompagnata alternativamente da violenza o clandestinità, e quale presupposto soggettivo, l'animus spoliandi.
Ciò posto, dalla documentazione allegata al fascicolo della fase sommaria e, segnatamente, dall'annotazione di servizio dell'A.P.G. Sig. EL (Doc. 7 – All. n. 6 fascicolo di parte ricorrente fase possessoria),
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