Trib. Milano, sentenza 10/09/2024, n. 7934
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Testo completo
N. R.G. 2483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Caterina Attardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2483/2024 promossa da:
PIZ DE' SELLA S.P.A. (C.F. 00108720228), con il patrocinio dell'avv. CARLIN ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA LUNELLI, 48 38100 TRENTO presso il difensore avv. CARLIN
ALESSANDRA
RICORRENTE/I contro
EDISON ENERGIA S.P.A. (C.F. 08526440154), con il patrocinio dell'avv. PATRON PAOLO e dell'avv. FANTINI ELISABETTA ([...]) Viale San Gimignano 20146 MILANO;
, elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO, 1 20122 MILANO presso il difensore avv.
PATRON PAOLO
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per PIZ DE' SELLA S.P.A.
“Nel merito: 1) Previamente disapplicati gli articoli 5 del D.Lgs. n. 26/2007 e 6 del D.L. n. 511/1988, nella versione ratione temporis applicabile, a cagione del loro contrasto con il diritto comunitario, accertare che negli anni 2010 e 2011 la resistente ha illegittimamente richiesto ed incassato dalla società IZ De SE S.p.A. e dalla società CI del SE S.p.A. successivamente incorporata nella prima con atto di fusione per incorporazione, l'importo di € 38.123,04, e che dunque le dette società hanno indebitamente corrisposto alla prima il predetto importo in difetto di valido titolo. 2)
Conseguentemente, condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. DI GI S.p.A. a corrispondere alla
pagina 1 di 13 società IZ De SE S.p.A. la somma di € 38.123,04.-, oltre ad interessi di legge interessi maturati a far data dai singoli pagamenti o dall'invio della lettera di messa in mora dd.
6.03.2020 fino all'introduzione del presente giudizio nonchè gli interessi al tasso di mora ex art. 1284, IV comma
c.p.c. a decorrere dalla introduzione del presente giudizio sino al saldo del dovuto. 3) Condannare altresì DI GI S.p.A. al rimborso della somma di € 910,00 a titolo di rimborso spese legali per
l'intervento di messa in mora dd. 06.03.2020. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge, tenuto conto dell'orientamento conforme dell'adito
Tribunale che è favorevole alle ragioni della ricorrente ed è ben noto alla odierna resistente.”
Per EDISON ENERGIA S.P.A.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare: - in via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione, la parziale carenza di legittimazione attiva della ricorrente, con ogni conseguente pronuncia;
- rigettare ogni domanda proposta da PIZ DE' SELLA SP
contro
DI
GI Spa in quanto infondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da DI GI a PIZ DE' SELLA per i titoli dedotti in giudizio;
in via di subordine, rigettare e in subordine ridurre la domanda avversaria in accoglimento dei rilievi sulla legittimazione attiva, quantificazione e prova delle somme in ipotesi dovute in restituzione . Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge. Con salvezza di ogni altro diritto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IZ Dé SE S.p.A. (di seguito IZ) ha citato in giudizio EDISON ENERGIA S.p.A. (di seguito
DI), con ricorso ex art.281 decies c.p.c., al fine di ottenere la restituzione degli importi versati, a titolo di addizionali provinciali alle accise sulla energia elettrica, nel 2010 e 2011. Il contratto ha regolato la somministrazione presso 5 POD della ricorrente e 2 POD della società incorporata CI del SE S.p.A. (di seguito CI), siti in Selva di Val Gardena.
Ha premesso di avere sottoscritto con DI un contratto di somministrazione di energia elettrica, in vigore nel periodo 2010-2011;
che in tale periodo sarebbero state addebitate somme, a titolo di addizionali provinciali, pari € 25.343,71 a IZ e a € 12.779,33 a CI, per complessivi € 38.123,04
(docc. 1a, 1b, 1c,1d, 2, 3 e 4 fasc. ricorrente);
che, ritenendo il pagamento delle addizionali indebito, ne avrebbe chiesto la restituzione ad DI in data 6.03.2020 (docc. n. 8 e 8 bis);
che la società resistente le avrebbe risposto di non poter accogliere la richiesta di rimborso. Ha dedotto che le imposte addizionali, per cui è causa, non sarebbero dovute, perché la norma di cui al D.L. n. 511 del 1988, art.
6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26
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del 2007, art. 5 comma 1, nonché dell'art. 8 della L.P. 1/1997, che ha introdotto l'art.9 bis della L.P.
n.32 /1983, andrebbe disapplicata per contrasto con l'art. 3 par. 2 della direttiva 1992/12/CE sino al
1.04.2010) e l'art.1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE (dal 1.04.2010). La Corte di Giustizia UE e la Corte di Cassazione, e più recentemente anche giudici di merito, avrebbero affermato la necessaria disapplicazione delle norme istitutive dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria, per il periodo di cui è causa, per l'assenza di
“finalità specifiche”, e avrebbero riconosciuto il diritto delle società somministrate di richiedere alla società somministrante, e non all'amministrazione finanziaria, il rimborso delle somme versate a titolo di addizionali provinciali indebitamente pagate. La ricorrente ha altresì affermato che la resistente, nella comunicazione via pec del 29.05.2020, non avrebbe contestato il quantum, nè negato l'avvenuto pagamento e versamento delle somme all'Erario. IZ ha quindi concluso chiedendo, previa disapplicazione degli artt. 5 del D.lgs n.26/2007 e 6 del D.L. n. 511/1988, la condanna di DI ai sensi dell'art. 2033 c.c. al pagamento a proprio favore della somma di € 38.123,04, oltre interessi di legge dal pagamento, o dalla messa in mora del 6.03.2020, fino all'introduzione del giudizio, nonché al tasso ex art.1284 co. IV c.p.c. da quest'ultima data fino al saldo;
al pagamento di € 910.00 a titolo di rimborso delle spese legali per la fase stragiudiziale;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituita tempestivamente DI, che ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, che, con atto di scissione del 5.6.2012 (doc. n. 2 convenuta) avrebbe conferito parte del proprio patrimonio, compresi i 5 siti ove l'energia elettrica era stata somministrata, al terzo
Holiday Service srl;
i diritti restitutori, all'epoca già maturati, sarebbero stati a questa trasferiti Holiday
Service srl. Essa avrebbe la legittimazione ad agire in giudizio. Poiché l'atto di messa in mora è stato inviato dalla ricorrente, e non dalla legittimata attiva, sarebbe intervenuta la prescrizione del credito.
Ha altresì dedotto la mancanza di prova delle circostanze dedotte dalla avversaria e affermato che
l'importo addebitato corrisponderebbe alla minore somma di € 37.473,60. Ha sostenuto il carattere imperativo della normativa pubblicistica;
la non debenza degli interessi moratori ex art. 1284, 4° co. c.
c, in subordine essendo dovuti solo quelli legali ex art. 1284 c.c., co. 1 c.c. Ha dedotto altresì che né la
Commissione Europea né la Corte di Giustizia UE si sarebbero pronunciate sulla asserita illegittimità della norma italiana, e che le pronunzie in altri casi non avrebbero stabilito principi applicabili nel caso di specie.
La resistente ha affermato che l'addizionale provinciale non sarebbe un tributo distinto, ma un mero incremento quantitativo di un determinato tributo. Il requisito della “finalità specifica” sarebbe richiesto dalla Direttiva invocata per l'istituzione di imposte “autonome”, concettualmente e
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giuridicamente distinte dall'accisa. Pertanto, non essendo la addizionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Caterina Attardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2483/2024 promossa da:
PIZ DE' SELLA S.P.A. (C.F. 00108720228), con il patrocinio dell'avv. CARLIN ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA LUNELLI, 48 38100 TRENTO presso il difensore avv. CARLIN
ALESSANDRA
RICORRENTE/I contro
EDISON ENERGIA S.P.A. (C.F. 08526440154), con il patrocinio dell'avv. PATRON PAOLO e dell'avv. FANTINI ELISABETTA ([...]) Viale San Gimignano 20146 MILANO;
, elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO, 1 20122 MILANO presso il difensore avv.
PATRON PAOLO
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per PIZ DE' SELLA S.P.A.
“Nel merito: 1) Previamente disapplicati gli articoli 5 del D.Lgs. n. 26/2007 e 6 del D.L. n. 511/1988, nella versione ratione temporis applicabile, a cagione del loro contrasto con il diritto comunitario, accertare che negli anni 2010 e 2011 la resistente ha illegittimamente richiesto ed incassato dalla società IZ De SE S.p.A. e dalla società CI del SE S.p.A. successivamente incorporata nella prima con atto di fusione per incorporazione, l'importo di € 38.123,04, e che dunque le dette società hanno indebitamente corrisposto alla prima il predetto importo in difetto di valido titolo. 2)
Conseguentemente, condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. DI GI S.p.A. a corrispondere alla
pagina 1 di 13 società IZ De SE S.p.A. la somma di € 38.123,04.-, oltre ad interessi di legge interessi maturati a far data dai singoli pagamenti o dall'invio della lettera di messa in mora dd.
6.03.2020 fino all'introduzione del presente giudizio nonchè gli interessi al tasso di mora ex art. 1284, IV comma
c.p.c. a decorrere dalla introduzione del presente giudizio sino al saldo del dovuto. 3) Condannare altresì DI GI S.p.A. al rimborso della somma di € 910,00 a titolo di rimborso spese legali per
l'intervento di messa in mora dd. 06.03.2020. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge, tenuto conto dell'orientamento conforme dell'adito
Tribunale che è favorevole alle ragioni della ricorrente ed è ben noto alla odierna resistente.”
Per EDISON ENERGIA S.P.A.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare: - in via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione, la parziale carenza di legittimazione attiva della ricorrente, con ogni conseguente pronuncia;
- rigettare ogni domanda proposta da PIZ DE' SELLA SP
contro
DI
GI Spa in quanto infondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da DI GI a PIZ DE' SELLA per i titoli dedotti in giudizio;
in via di subordine, rigettare e in subordine ridurre la domanda avversaria in accoglimento dei rilievi sulla legittimazione attiva, quantificazione e prova delle somme in ipotesi dovute in restituzione . Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge. Con salvezza di ogni altro diritto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IZ Dé SE S.p.A. (di seguito IZ) ha citato in giudizio EDISON ENERGIA S.p.A. (di seguito
DI), con ricorso ex art.281 decies c.p.c., al fine di ottenere la restituzione degli importi versati, a titolo di addizionali provinciali alle accise sulla energia elettrica, nel 2010 e 2011. Il contratto ha regolato la somministrazione presso 5 POD della ricorrente e 2 POD della società incorporata CI del SE S.p.A. (di seguito CI), siti in Selva di Val Gardena.
Ha premesso di avere sottoscritto con DI un contratto di somministrazione di energia elettrica, in vigore nel periodo 2010-2011;
che in tale periodo sarebbero state addebitate somme, a titolo di addizionali provinciali, pari € 25.343,71 a IZ e a € 12.779,33 a CI, per complessivi € 38.123,04
(docc. 1a, 1b, 1c,1d, 2, 3 e 4 fasc. ricorrente);
che, ritenendo il pagamento delle addizionali indebito, ne avrebbe chiesto la restituzione ad DI in data 6.03.2020 (docc. n. 8 e 8 bis);
che la società resistente le avrebbe risposto di non poter accogliere la richiesta di rimborso. Ha dedotto che le imposte addizionali, per cui è causa, non sarebbero dovute, perché la norma di cui al D.L. n. 511 del 1988, art.
6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26
pagina 2 di 13
del 2007, art. 5 comma 1, nonché dell'art. 8 della L.P. 1/1997, che ha introdotto l'art.9 bis della L.P.
n.32 /1983, andrebbe disapplicata per contrasto con l'art. 3 par. 2 della direttiva 1992/12/CE sino al
1.04.2010) e l'art.1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE (dal 1.04.2010). La Corte di Giustizia UE e la Corte di Cassazione, e più recentemente anche giudici di merito, avrebbero affermato la necessaria disapplicazione delle norme istitutive dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria, per il periodo di cui è causa, per l'assenza di
“finalità specifiche”, e avrebbero riconosciuto il diritto delle società somministrate di richiedere alla società somministrante, e non all'amministrazione finanziaria, il rimborso delle somme versate a titolo di addizionali provinciali indebitamente pagate. La ricorrente ha altresì affermato che la resistente, nella comunicazione via pec del 29.05.2020, non avrebbe contestato il quantum, nè negato l'avvenuto pagamento e versamento delle somme all'Erario. IZ ha quindi concluso chiedendo, previa disapplicazione degli artt. 5 del D.lgs n.26/2007 e 6 del D.L. n. 511/1988, la condanna di DI ai sensi dell'art. 2033 c.c. al pagamento a proprio favore della somma di € 38.123,04, oltre interessi di legge dal pagamento, o dalla messa in mora del 6.03.2020, fino all'introduzione del giudizio, nonché al tasso ex art.1284 co. IV c.p.c. da quest'ultima data fino al saldo;
al pagamento di € 910.00 a titolo di rimborso delle spese legali per la fase stragiudiziale;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituita tempestivamente DI, che ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, che, con atto di scissione del 5.6.2012 (doc. n. 2 convenuta) avrebbe conferito parte del proprio patrimonio, compresi i 5 siti ove l'energia elettrica era stata somministrata, al terzo
Holiday Service srl;
i diritti restitutori, all'epoca già maturati, sarebbero stati a questa trasferiti Holiday
Service srl. Essa avrebbe la legittimazione ad agire in giudizio. Poiché l'atto di messa in mora è stato inviato dalla ricorrente, e non dalla legittimata attiva, sarebbe intervenuta la prescrizione del credito.
Ha altresì dedotto la mancanza di prova delle circostanze dedotte dalla avversaria e affermato che
l'importo addebitato corrisponderebbe alla minore somma di € 37.473,60. Ha sostenuto il carattere imperativo della normativa pubblicistica;
la non debenza degli interessi moratori ex art. 1284, 4° co. c.
c, in subordine essendo dovuti solo quelli legali ex art. 1284 c.c., co. 1 c.c. Ha dedotto altresì che né la
Commissione Europea né la Corte di Giustizia UE si sarebbero pronunciate sulla asserita illegittimità della norma italiana, e che le pronunzie in altri casi non avrebbero stabilito principi applicabili nel caso di specie.
La resistente ha affermato che l'addizionale provinciale non sarebbe un tributo distinto, ma un mero incremento quantitativo di un determinato tributo. Il requisito della “finalità specifica” sarebbe richiesto dalla Direttiva invocata per l'istituzione di imposte “autonome”, concettualmente e
pagina 3 di 13
giuridicamente distinte dall'accisa. Pertanto, non essendo la addizionale
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