Trib. Treviso, sentenza 22/11/2024, n. 921

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 22/11/2024, n. 921
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 921
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6279/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/10/2024 da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. COMACCHIO ENRICO
e
(c.f.: Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. CONTALDI PASQUALE

- ricorrenti -

e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle stesse indicate nel ricorso e confermate nelle note congiunte depositate in sostituzione dell'udienza.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
1
Presidente del
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