Trib. Isernia, sentenza 12/11/2024, n. 182
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 09.10.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. LALLI ANTONELLA , Controparte_1
RESISTENTE
E Parte_1 [...]
Controparte_2
[...]
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 08/01/2021, Parte_1 adiva il Tribunale di Isernia per opporsi al d.i. n. 127/2020 emesso in data 17.11.2020 dal Tribunale di Isernia, notificato in data 02.12.2020, veniva ingiunto all'esponente il pagamento della somma di € 7.103,88 oltre interessi e rivalutazione
per la corresponsione delle differenze retributive riconosciute a decorrere dal 01 luglio 2014 fino a dicembre 2018, relative alle prestazioni di cui agli artt. 25,27,28,29 dell'accordo decentrato Regionale del 2007. La presentava opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo la prescrizione di Pt_1 tutte le somme richieste per il periodo Luglio 2014 – Dicembre 2014;
in secondo luogo, poi, che il provvedimento n. 28/2012 non avesse mai avuto efficacia solo biennale, non essendo previsto alcun termine finale di vigenza, poiché l'unica interpretazione del DCA n. 28/12 coerente con le motivazioni in esso espresse e con il trend di progressivi tagli alla spesa sanitaria sarebbe quella della definitività e non temporaneità delle riduzioni alle indennità. Richiamava poi la nota –acquisita al protocollo aziendale 66719/2019 - della
con la quale era stato ribadito che la ratio ispiratrice del DCA n. 28/2012 Parte_1 fosse stata quella di fronteggiare la situazione emergenziale creatasi nelle annualità 2012 e 2013 e che la stessa fosse perdurata anche negli anni successivi. Rimetteva alla decisione del giudice l'espletamento di una c.t.u. contabile per determinare le poste dovute. Si costituiva anche la eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva. Si costituiva la dott.ssa sostenendo che per effetto del decreto nr. 28 Controparte_1 del 3.7.2012, del Presidente della quale Commissario ad acta per il piano Parte_1 sanitario di rientro, alcune voci retributive fossero state ridotte del 30%, anche oltre il periodo di vigenza di tale disposizione (due anni da luglio 2012). Quanto alla determinazione della somma spettante, parte opposta ha spiegato che in relazione ad ogni cedolino di pagamento (con annessa lista di prestazioni extra effettuate), fosse stato calcolato il 30% illegittimamente trattenuto dalla . Pt_1
Parte opponente non formulava istanze istruttorie diverse dalla paventata possibilità di conferimento di c.t.u. contabile;
tuttavia, per costante giurisprudenza, la c.t.u. non è un mezzo istruttorio in senso proprio, non potendo essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 30 novembre 2018, n. 31008), e pertanto non può avere natura esplorativa. La causa, istruita quindi con le sole produzioni documentali, veniva discussa all'udienza del 09.10.2024, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa tenuto conto delle note di trattazione scritta regolarmente depositate dalle parti.
***** 2. L'opposizione è infondata e va respinta. In via preliminare, l'eccezione di
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 09.10.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. LALLI ANTONELLA , Controparte_1
RESISTENTE
E Parte_1 [...]
Controparte_2
[...]
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 08/01/2021, Parte_1 adiva il Tribunale di Isernia per opporsi al d.i. n. 127/2020 emesso in data 17.11.2020 dal Tribunale di Isernia, notificato in data 02.12.2020, veniva ingiunto all'esponente il pagamento della somma di € 7.103,88 oltre interessi e rivalutazione
per la corresponsione delle differenze retributive riconosciute a decorrere dal 01 luglio 2014 fino a dicembre 2018, relative alle prestazioni di cui agli artt. 25,27,28,29 dell'accordo decentrato Regionale del 2007. La presentava opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo la prescrizione di Pt_1 tutte le somme richieste per il periodo Luglio 2014 – Dicembre 2014;
in secondo luogo, poi, che il provvedimento n. 28/2012 non avesse mai avuto efficacia solo biennale, non essendo previsto alcun termine finale di vigenza, poiché l'unica interpretazione del DCA n. 28/12 coerente con le motivazioni in esso espresse e con il trend di progressivi tagli alla spesa sanitaria sarebbe quella della definitività e non temporaneità delle riduzioni alle indennità. Richiamava poi la nota –acquisita al protocollo aziendale 66719/2019 - della
con la quale era stato ribadito che la ratio ispiratrice del DCA n. 28/2012 Parte_1 fosse stata quella di fronteggiare la situazione emergenziale creatasi nelle annualità 2012 e 2013 e che la stessa fosse perdurata anche negli anni successivi. Rimetteva alla decisione del giudice l'espletamento di una c.t.u. contabile per determinare le poste dovute. Si costituiva anche la eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva. Si costituiva la dott.ssa sostenendo che per effetto del decreto nr. 28 Controparte_1 del 3.7.2012, del Presidente della quale Commissario ad acta per il piano Parte_1 sanitario di rientro, alcune voci retributive fossero state ridotte del 30%, anche oltre il periodo di vigenza di tale disposizione (due anni da luglio 2012). Quanto alla determinazione della somma spettante, parte opposta ha spiegato che in relazione ad ogni cedolino di pagamento (con annessa lista di prestazioni extra effettuate), fosse stato calcolato il 30% illegittimamente trattenuto dalla . Pt_1
Parte opponente non formulava istanze istruttorie diverse dalla paventata possibilità di conferimento di c.t.u. contabile;
tuttavia, per costante giurisprudenza, la c.t.u. non è un mezzo istruttorio in senso proprio, non potendo essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 30 novembre 2018, n. 31008), e pertanto non può avere natura esplorativa. La causa, istruita quindi con le sole produzioni documentali, veniva discussa all'udienza del 09.10.2024, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa tenuto conto delle note di trattazione scritta regolarmente depositate dalle parti.
***** 2. L'opposizione è infondata e va respinta. In via preliminare, l'eccezione di
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