Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 650

TRIB Palermo
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Palermo
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 650
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 650
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/2/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8212/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI Parte_1
GIOVANNI)
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 233,70, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
aa. ss. 2017/2018 e 2020/2021;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 1.393,49, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
◊ condanna il alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 12/08/2022 la ricorrente conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della retribuzione professionale CP_1
docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici 2017/2018 e
2020/2021, nel corso dei quali aveva espletato solo supplenze temporanee,
invocando a tal fine il principio di non discriminazione dei lavori a tempo determinato stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. Deducendo, poi, di avere fruito negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 unicamente delle ferie obbligatorie disposte - per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge 24/12/2012, n. 228 - in concomitanza con la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, sebbene avesse maturato il diritto a goderne di un numero maggiore, chiedeva la condanna del a versarle l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, CP_1
evidenziando a tal fine di non essere mai stata formalmente invitata a fruirne e che non potevano essere inclusi tra i giorni di ferie obbligatoriamente fruiti anche quelli ricompresi tra la fine delle lezioni e la conclusione del contratto al 30
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
giugno nei quali era stata comunque impegnata in attività didattiche diverse dall'insegnamento.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1

La retribuzione professionale docenti

1. La prima delle domande avanzate dalla ricorrente è fondata alla stregua delle ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, e limitandocisi perciò a ribadirne ed applicarne anche in questa sede il principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”
deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
Tale conclusione, del resto, è stata ribadita dalla Suprema Corte anche con l'ordinanza della Suprema
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