Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 650
TRIB Palermo
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/2/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8212/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI Parte_1
GIOVANNI)
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 233,70, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
aa. ss. 2017/2018 e 2020/2021;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 1.393,49, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
◊ condanna il alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 12/08/2022 la ricorrente conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della retribuzione professionale CP_1
docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici 2017/2018 e
2020/2021, nel corso dei quali aveva espletato solo supplenze temporanee,
invocando a tal fine il principio di non discriminazione dei lavori a tempo determinato stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. Deducendo, poi, di avere fruito negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 unicamente delle ferie obbligatorie disposte - per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge 24/12/2012, n. 228 - in concomitanza con la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, sebbene avesse maturato il diritto a goderne di un numero maggiore, chiedeva la condanna del a versarle l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, CP_1
evidenziando a tal fine di non essere mai stata formalmente invitata a fruirne e che non potevano essere inclusi tra i giorni di ferie obbligatoriamente fruiti anche quelli ricompresi tra la fine delle lezioni e la conclusione del contratto al 30
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
giugno nei quali era stata comunque impegnata in attività didattiche diverse dall'insegnamento.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
◊
La retribuzione professionale docenti
1. La prima delle domande avanzate dalla ricorrente è fondata alla stregua delle ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, e limitandocisi perciò a ribadirne ed applicarne anche in questa sede il principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”
deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
Tale conclusione, del resto, è stata ribadita dalla Suprema Corte anche con l'ordinanza della Suprema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/2/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8212/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI Parte_1
GIOVANNI)
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 233,70, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
aa. ss. 2017/2018 e 2020/2021;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 1.393,49, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
◊ condanna il alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 12/08/2022 la ricorrente conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della retribuzione professionale CP_1
docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici 2017/2018 e
2020/2021, nel corso dei quali aveva espletato solo supplenze temporanee,
invocando a tal fine il principio di non discriminazione dei lavori a tempo determinato stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. Deducendo, poi, di avere fruito negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 unicamente delle ferie obbligatorie disposte - per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge 24/12/2012, n. 228 - in concomitanza con la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, sebbene avesse maturato il diritto a goderne di un numero maggiore, chiedeva la condanna del a versarle l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, CP_1
evidenziando a tal fine di non essere mai stata formalmente invitata a fruirne e che non potevano essere inclusi tra i giorni di ferie obbligatoriamente fruiti anche quelli ricompresi tra la fine delle lezioni e la conclusione del contratto al 30
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
giugno nei quali era stata comunque impegnata in attività didattiche diverse dall'insegnamento.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
◊
La retribuzione professionale docenti
1. La prima delle domande avanzate dalla ricorrente è fondata alla stregua delle ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, e limitandocisi perciò a ribadirne ed applicarne anche in questa sede il principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”
deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
Tale conclusione, del resto, è stata ribadita dalla Suprema Corte anche con l'ordinanza della Suprema
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