Trib. Foggia, sentenza 19/03/2024, n. 937
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 19/03/2024, tenuta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5974/2021 promossa da
IO ON rappr. e dif. dall' avv. TARANTINO ANGELA contro
I.N.P.S. rappr. e dif. dall'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO e DOMENICO LONGO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30.08.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo per 102 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola UC TU ed ha censurato l'operato dell'Inps laddove ha ritenuto insussistente il suddetto rapporto di lavoro non iscrivendo il suo nominativo negli elenchi anagrafici comunali dei braccianti agricoli.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito: di dichiarare il suo diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate in ricorso e, per l'effetto, di condannare l'Inps a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi contributivi, con condanna dell'Inps alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. Lo stesso si è altresì doluto del mancato pagamento della disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2020, chiedendo la condanna all'Inps alla corresponsione, in suo favore, del relativo importo.
L'Inps, costituitosi tempestivamente, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante da verbale ispettivo depositato), chiedendone dunque il rigetto.
Con ordinanza del 21.2.2023 è stata disposta l'ammissione della prova testimoniale articolata da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo.
All' odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante deposito della presente sentenza contestuale, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'Inps, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993;
ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995;
Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi sia da Cass. Civ.,
Sez. L., 19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da
Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia,
l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'Inps, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass.
Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di
Cassazione, n. 7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Posto quanto precede, questo Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata dal ricorrente, rinviando all'udienza del 26.9.2023 per l'escussione dei testi ammessi.
Come da verbale di udienza in atti, tuttavia, il ricorrente rinunciava alla prova ammessa.
Quanto al fondamento della mancata iscrizione dagli elenchi bracciantili, la cui legittimità è oggetto del presente accertamento, si osserva che l'Inps ha depositato il verbale ispettivo n. 2020007998/DDL del 17.02.2021 relativo all'azienda agricola
UC TU e riferito al periodo compreso tra il 1.03.2017 al 30.09.2020 e
dunque relativo all'annualità oggetto del presente accertamento, dall'esame del quale si evince quanto segue:
1. La ditta UC TU, con sede legale in San Ferdinando di Puglia, alla via Carella 12, è stata costituita in data 21/02/2008 per il dichiarato svolgimento di attività di commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli.
2. In sede di accertamento ispettivo è risultato che presso la predetta sede non era presente alcuna attività aziendale, pertanto, si era reso necessario convocare il sig.
BA OR, presso il Comando dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia, al fine di informarlo dell'avvio del procedimento ispettivo mediante la consegna del verbale di primo accesso ispettivo, contenente la richiesta di esibizione della documentazione aziendale di rito e la contestuale convocazione del datore di lavoro a presentarsi in data 09/10/2020.
3. La documentazione richiesta è stata acquisita, in parte, nel corso dell'incontro con il consulente del lavoro, dr. Raffaele Barile, come documentato dal verbale interlocutorio del 15/10/2020, e in parte con gli invii a mezzo mail del 19/10/2020 e del 12/11/2020.
4. Successivamente sono stati convocati per rendere dichiarazione i braccianti agricoli che risultano formalmente denunciati dall'impresa.
5. Il sig. BA OR ha costituito l'omonima impresa agricola a febbraio del
2008 e nel periodo di attività dal 2008 a febbraio 2017 non ha mai occupato personale dipendente.
6. La prima Denuncia Aziendale (D.A.) ex art. 5 del D.Lgs. n.375/1993 risulta inviata dall'impresa in data 10/04/2017 con un dichiarato inizio di attività dal
12/03/2017.
7. La ditta ha dichiarato all'Inps di essere azienda senza terra, cioè impresa che non esercita l'attività di conduzione e coltivazione di terreni agricoli, ma commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli acquistati alla pianta e di avere un fabbisogno annuo di 200 giornate.
8. In particolare, nel quadro P della denuncia aziendale, la ditta riportava i dati del solo contraente CI ST
9. La società non veniva iscritta tuttavia, nonostante la mancata approvazione della
D.A. e quindi in assenza di iscrizione, l'azienda, come emerso nel corso dell'accertamento, ha continuato ad effettuare assunzioni per tutto il 2017 e solo il
19/01/2018 ha trasmesso una nuova DA, valevole per il 2017.
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 19/03/2024, tenuta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5974/2021 promossa da
IO ON rappr. e dif. dall' avv. TARANTINO ANGELA contro
I.N.P.S. rappr. e dif. dall'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO e DOMENICO LONGO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30.08.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo per 102 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola UC TU ed ha censurato l'operato dell'Inps laddove ha ritenuto insussistente il suddetto rapporto di lavoro non iscrivendo il suo nominativo negli elenchi anagrafici comunali dei braccianti agricoli.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito: di dichiarare il suo diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate in ricorso e, per l'effetto, di condannare l'Inps a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi contributivi, con condanna dell'Inps alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. Lo stesso si è altresì doluto del mancato pagamento della disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2020, chiedendo la condanna all'Inps alla corresponsione, in suo favore, del relativo importo.
L'Inps, costituitosi tempestivamente, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante da verbale ispettivo depositato), chiedendone dunque il rigetto.
Con ordinanza del 21.2.2023 è stata disposta l'ammissione della prova testimoniale articolata da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo.
All' odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante deposito della presente sentenza contestuale, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'Inps, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993;
ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995;
Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi sia da Cass. Civ.,
Sez. L., 19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da
Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia,
l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'Inps, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass.
Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di
Cassazione, n. 7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Posto quanto precede, questo Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata dal ricorrente, rinviando all'udienza del 26.9.2023 per l'escussione dei testi ammessi.
Come da verbale di udienza in atti, tuttavia, il ricorrente rinunciava alla prova ammessa.
Quanto al fondamento della mancata iscrizione dagli elenchi bracciantili, la cui legittimità è oggetto del presente accertamento, si osserva che l'Inps ha depositato il verbale ispettivo n. 2020007998/DDL del 17.02.2021 relativo all'azienda agricola
UC TU e riferito al periodo compreso tra il 1.03.2017 al 30.09.2020 e
dunque relativo all'annualità oggetto del presente accertamento, dall'esame del quale si evince quanto segue:
1. La ditta UC TU, con sede legale in San Ferdinando di Puglia, alla via Carella 12, è stata costituita in data 21/02/2008 per il dichiarato svolgimento di attività di commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli.
2. In sede di accertamento ispettivo è risultato che presso la predetta sede non era presente alcuna attività aziendale, pertanto, si era reso necessario convocare il sig.
BA OR, presso il Comando dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia, al fine di informarlo dell'avvio del procedimento ispettivo mediante la consegna del verbale di primo accesso ispettivo, contenente la richiesta di esibizione della documentazione aziendale di rito e la contestuale convocazione del datore di lavoro a presentarsi in data 09/10/2020.
3. La documentazione richiesta è stata acquisita, in parte, nel corso dell'incontro con il consulente del lavoro, dr. Raffaele Barile, come documentato dal verbale interlocutorio del 15/10/2020, e in parte con gli invii a mezzo mail del 19/10/2020 e del 12/11/2020.
4. Successivamente sono stati convocati per rendere dichiarazione i braccianti agricoli che risultano formalmente denunciati dall'impresa.
5. Il sig. BA OR ha costituito l'omonima impresa agricola a febbraio del
2008 e nel periodo di attività dal 2008 a febbraio 2017 non ha mai occupato personale dipendente.
6. La prima Denuncia Aziendale (D.A.) ex art. 5 del D.Lgs. n.375/1993 risulta inviata dall'impresa in data 10/04/2017 con un dichiarato inizio di attività dal
12/03/2017.
7. La ditta ha dichiarato all'Inps di essere azienda senza terra, cioè impresa che non esercita l'attività di conduzione e coltivazione di terreni agricoli, ma commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli acquistati alla pianta e di avere un fabbisogno annuo di 200 giornate.
8. In particolare, nel quadro P della denuncia aziendale, la ditta riportava i dati del solo contraente CI ST
9. La società non veniva iscritta tuttavia, nonostante la mancata approvazione della
D.A. e quindi in assenza di iscrizione, l'azienda, come emerso nel corso dell'accertamento, ha continuato ad effettuare assunzioni per tutto il 2017 e solo il
19/01/2018 ha trasmesso una nuova DA, valevole per il 2017.
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