Trib. Foggia, sentenza 23/05/2024, n. 1629
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
In composizione monocratica
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Lilia M. Ricucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5634/2017 Ruolo Affari Contenziosi sez. lavoro decisa all'esito dell'udienza del 14.5.2024, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
FR RI, rappresentata e difesa dall' Avv. Barbara Ruglio e dalla dott.ssa Alessia Buzzerio per procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
E
“Il Fornaio” di NI RO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pizzicoli per procura speciale alle liti in atti
RESISTENTE
E
Il Fornaio Srl Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Amodio
Marzocchella per procura generale alle liti in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: licenziamento discriminatorio - differenze retributive – indennità di maternità.
CONCLUSIONI: come in atti
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31 luglio 2017, FR RI - premesso di essere stata assunta in data
10.02.2016 dalla società Il Fornaio Srl Semplificata con sede legale in Apricena alla Via Collatia n. 21, con qualifica professionale di addetta alla vendita presso la sede di lavoro di Via Aldo Moro n. 98 in Apricena;
che sebbene il contratto a tempo indeterminato fosse stato qualificato come part time di tipo orizzontale per un totale di 20 ore settimanali, disciplinato dal CCNL per i dipendenti delle aziende di panificazione nonché dei negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari vari collegati con l'attività di panificazione, panifici industriali, ella aveva osservato un orario di lavoro full time, come articolato in ricorso
– ha lamentato di non aver percepito la corretta retribuzione per il lavoro svolto, oltre allo straordinario diurno e di non aver goduto di alcun giorno di riposo, fuorché quello domenicale (ma non per tutto il periodo), né di permessi lavorativi o giorni di ferie sino al mese di ottobre 2016, ricevendo quale unica busta paga quella del mese di settembre 2016.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato per 24 ore complessive sino al 5 novembre 2016 giacché prima veniva autorizzata all'astensione dal lavoro per malattia e, in data 15.11.2016, aveva inizio il periodo di congedo per maternità, senza che le fosse riconosciuta la retribuzione per la suddetta mensilità né le somme versate all'Inps a titolo di maternità, anticipate a conguaglio dal datore di lavoro e mai percepite.
Proseguiva che, con missiva del 20.1.2017, rimasta priva di riscontro, aveva costituito in mora il datore di lavoro al fine di vedersi corrispondere tutte le differenze retributive arretrate sennonché, nei giorni immediatamente successivi, aveva appreso casualmente di essere stata licenziata e, in data 16.2.2017, aveva impugnato il licenziamento poiché nullo e inefficace in quanto privo della forma scritta, senza alcuna indicazione dei motivi e in generale privo delle formalità previste dall'art. 2 L. 604/66, illegittimo, discriminatorio, ritorsivo e contrario al divieto di licenziamento posto dal legislatore durante il periodo di gravidanza e sino al compimento del primo anno di vita del bambino, ex art. 54 D. Lgs. n. 151/2001.
Precisava di aver inoltrato alla parte datoriale altra missiva del 16.2.2017, con cui veniva impugnato il licenziamento e nuovamente chiesta la corresponsione degli importi dovuti a titolo di differenze retributive maturate sin dall'assunzione, parimenti rimasta priva di riscontro.
In particolare, argomentava che il datore di lavoro, 11 giorni dopo aver ricevuto la prima lettera di messa in mora, aveva dichiarato “una strana cessazione di azienda, seguita da un'immediata apertura, presso la medesima sede di lavoro di Via Aldo Moro n. 98, con i medesimi lavoratori e gli stessi mezzi di lavoro, della ditta “Il Fornaio” di NI
RO, il cui titolare era il fratello di NI SI, titolare della società “Il Fornaio S.r.l. Semplificata””.
La ricorrente deduceva poi che in data 20.3.2017, pur ritenendo la cessione d'azienda fittizia, in ragione della identità della compagine lavorativa, dei mezzi e strumenti nonché della sede utilizzata, aveva inoltrato pagina 2 di 9
una formale lettera di messa in mora alla ditta “Il Fornaio” di NI RO, ricalcante la missiva già inviata a “Il Fornaio S.r.l. Semplificata” di NI SI, senza ottenere alcun riscontro.
Invocava quindi la responsabilità in solido di quest'ultima società, ex art. 2112 c.c.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, l'illegittimità e/o nullità del provvedimento di licenziamento discriminatorio del 5.2.2017, mai comunicato alla lavoratrice;
B) Per l'effetto, accertare e dichiarare, in virtù dell'art. 2, d.lgs. 23/2015 il diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro, presso l'azienda il Fornaio di NI RO, subentrante ex art. 2112 c.c. nei rapporti di lavoro che la ditta cedente, Il Fornaio Srl Semplificata, aveva nei confronti della ricorrente, o qualora la stessa non riterrà di voler mettere a disposizione la propria forza lavoro, di riconoscerle la facoltà riconosciuta ex lege di sostituire il diritto alla reintegrazione al diritto alla corresponsione di un indennizzo economico pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione o la maggiore o la minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà opportuna a carico della ditta cedente e della ditta cessionaria in solido tra loro.
C) Accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice alla corresponsione di tutte le retribuzioni mensili spettanti a titolo indennità di maternità, per tutto il periodo di congedo, maturate e non corrisposte a seguito dell'autorizzazione riconosciuta alla stessa a decorrere dal 15.11.2016 da parte dell'A.S.L. pari all'80% della retribuzione giornaliera, come calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l'inizio del congedo di maternità o la maggiore o minore somma calcolata di giustizia, e per l'effetto, condannare il Fornaio di NI RO in persona del titolare NI RO ed il Fornaio Srl Semplificata in persona del titolare NI SI, in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente, di quanto versato dall'INPS a titolo di maternità e dallo stesso indebitamente trattenuto e mai versato alla lavoratrice;
D) Accertato e dichiarato che la lavoratrice ha lavorato presso la ditta il Fornaio Srl Semplificata per i periodi lavorativi indicati con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, condannare il Fornaio di NI RO, in persona del titolare
NI RO, in qualità di azienda cessionaria subentrante nei rapporti dell'azienda cedente in solido al cessionario al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive ai sensi dell'art. 2099 c.c. e art. 36 Cost. la somma complessiva pari ad € 15.008,85, giusti conteggi che si allegano o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni a decorrere dalle rispettive scadenze e sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
E) Condannare il Fornaio di NI RO in persona del titolare NI RO ed il Fornaio Srl Semplificata in persona del titolare NI SI, in solido tra loro, al risarcimento del danno stabilito dall' art. 2 d.lgs n. 23/2015 in conseguenza della violazione delle disposizioni in tema divieto di licenziamento nel periodo di maternità sancito dall'art. 54
d.lgs. n. 151/2001, nonché in conseguenza del licenziamento operato senza il necessario requisito della forma scritta, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr e corrispondente dal periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.
F) Condannare il Fornaio di NI RO in persona del titolare NI RO ed il Fornaio Srl Semplificata in persona del titolare NI SI, in solido tra loro, al risarcimento del danno permeato rispetto all'orario di lavoro part-time in pagina 3 di 9 quanto la resistente violando quotidianamente il limite di collocazione temporale della prestazione lavorativa stabilito nel contratto di lavoro imponeva di fatto alla lavoratrice un
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi