Trib. Latina, sentenza 15/01/2024, n. 88

TRIB Latina
Sentenza
15 gennaio 2024
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TRIB Latina
Sentenza
15 gennaio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 15/01/2024, n. 88
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 88
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1341/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 19.10.2023 e vertente
TRA
- RICCI S.R.L. (P.IVA 02525980591) elett.te dom.to in Latina, Via Oberdan n. 24, presso lo studio dell'Avv.
Silvestro Carboni, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione
OPPONENTE
E
- C.B.S. S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore elett.te dom.to in Napoli, Via dei Fiorentini n. 21, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Grimaldi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 203/2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e per i motivi tutti di cui in premessa:
1) in via preliminare, revocare il D.I. opposto perché emesso in difetto dei principi di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c.;

2) nel merito revocare e/o comunque annullare il D.I. opposto perché la
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richiesta di pagamento è illegittima e comunque infondata e non dovuta per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto;

3) In via riconvenzionale, accertata la violazione della buona fede contrattuale nel comportamento tenuto dalla B2B, condannare la C.B.S. srls, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Ricci srl a causa e in conseguenza immediata e diretta della temerarietà della lite ex art. 96
c.p.c. e/o comunque al pagamento, in favore dell'odierna opponente, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nel testo novellato dalla Legge del 18.06.2009 n. 69, in vigore dal 04.07.2009.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
Per parte opposta: “Voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere:
A) Rigettare l'opposizione perché palesemente infondata e dilatoria per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa e, per
l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
B) Rigettare la spiegata domanda riconvenzionale per tutti i motivi esposti in narrativa.
C) Confermare la statuizione delle spese della fase monitoria, oltre alla condanna delle spese e competenze della presente fase”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.B.S. S.r.l.s. otteneva decreto ingiuntivo n. 203/2022 (R.G. n.
357/2022) del 26.01.2022 con il quale il Tribunale civile di Latina ingiungeva alla Ricci s.r.l. il pagamento della somma di Euro 12.500,00, oltre interessi commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e spese di procedura, portata dalla fattura n. 481 del 17.9.2021, a titolo di penale contrattuale.
Con atto di citazione notificato il 07.03.2022, la Ricci s.r.l. proponeva formale opposizione mediante la quale eccepiva la nullità e l'illegittimità del decreto ingiuntivo e l'insussistenza del credito azionato.
A fondamento dei motivi di opposizione deduceva che, in data
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27.04.2020, la società Ricci s.r.l. sottoscriveva con la B2B Italia s.r.l. un contratto finalizzato alla presentazione, da parte di quest'ultima, dei propri clienti e/o agenti alla Ricci s.r.l. congiuntamente alla realizzazione di un obiettivo affari pattuito annualmente e che, tra gli obblighi previsti in capo al fornitore, l'art. 5 delle Condizioni generali di contratto imponeva quello di redigere, entro la scadenza di ciascuna delle due annualità (30.04.2021 e
30.04.2022), una relazione obbligatoria contenente
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