Trib. Trieste, sentenza 13/11/2024, n. 210

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 13/11/2024, n. 210
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 210
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N.R.G. 2879/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa A L F Presidente
Dott.ssa F A Giudice
Dott.ssa F P Giudice relatore - estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.09.2024 da
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
e residente Via Del Ghirlandaio n. 20 - Lettera: 01, Trieste, con C.F._1
l'avv. P V presso il quale ha eletto domicilio telematico
e nato a [...] il [...], Cod. Fisc. e Controparte_1 C.F._2
residente Via Del Ghirlandaio n. 20 - Lettera: 01, Trieste, con l'avv. P V presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio a Trieste (TS) 27.01.2018 (atto n. 16, parte 1, anno
2018), optando per il regime di comunione dei beni;
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO


I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto
e depositato in data 27.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso della figlia
a entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui la predetta Per_1
continuerà ad avere la residenza.

2. TEMPI DI PERMANENZA:
a) Le parti concordano di trascorrere paritari tempi con la figlia, strutturati su base bisettimanale:
I settima: la minore starà con la madre dal lunedì mattina al mercoledì mattina, con il padre dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina, con la madre dal venerdì dopo scuola alla domenica sera.
II settimana: la minore starà con il padre dalla domenica sera al martedì mattina (fino all'inizio della scuola), con la madre dal martedì al venerdì mattina, con la madre dal venerdì mattina alla domenica sera.
Le parti si impegnano, tenuto conto che la ricorrente sta cambiando lavoro, laddove i suoi nuovi orari lavorativi siano incompatibili con la struttura di cui sopra, a rivederli rideterminandoli in maniera che sia garantita alle parti la suddivisione delle giornate da trascorrere con in modo paritario e tendenzialmente mantenimento la stessa struttura, Per_1
seppur cambiando i giorni di cui sopra. In caso di disaccordo o fino a diversa determinazione del Giudice, le parti alterneranno i fine settimana dal venerdì al lunedì mattina e divideranno gli ulteriori giorni. si impegna a richiedere, se la moglie dovesse averne bisogno per motivi Controparte_1
lavorativi, al proprio datore di lavoro di usufruire della flessibilità oraria (che gli consentirebbe di entrare al lavorare alle 08:30 e terminare alle 17:00) entro il mercoledì per la settimana successiva entrante, in modo da svegliare e accompagnare lui la minore a scuola la mattina;
nel qual caso egli si impegna ad andare presso l'abitazione materna almeno 20 minuti prima dell'orario di uscita della madre e di rimanere con la minore, svegliarla e accompagnarla a scuola e/o ai centri estivi.
b) Oneri di accompagnamento: a prescindere dalla sopra individuata calendarizzazione, le parti concordano che gli oneri di accompagnamento della minore alle attività extra scolari
siano alternati nel senso che ciascun genitore, anche nella settimana dell'altro, dovrà occuparsi con tempi paralleli all'altro di andare a prendere la figlia e riportarla a casa (anche dell'altro genitore).
c) Vacanze scolastiche estive: ciascuna parte trascorrerà con la figlia due settimane non conse- cutive né cumulabili con i fine settimana già di pertinenza del genitore che la tiene con sé (nel senso che la minore non potrà non vedere ciascun genitore per più di 7 giorni);
a decorrerne dall'età di 12 anni della minore, le settimane di ferie da trascorre con lei potranno essere consecutive (14 giorni al massimo);
la facoltà di scelta spetterà a ciascuna parte a anni alterni
e andrà comunicata all'altra entro il 15/04 di ogni anno in modo da poter organizzarne
l'iscrizione ai centri estivi/ricrea-estate;
per l'estate 2025 la scelta spetterà alla madre;
laddove il genitore che ha facoltà di scelta non la eserciti nei termini stabiliti, questa passerà di diritto all'altro genitore che a sua volta dovrà comunicarla all'altro entro il 15/5 successivo;
il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi