Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2024, n. 1172
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa V R, all'udienza del 30.04.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., decideva con sentenza la causa iscritta al n. R.G. 2640/2021
TRA nato a il , rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 LgN_1 DtN_1 ricorso introduttivo, dall'avv. A G, presso cui elettivamente domicilia in Villa di Briano alla Indirizzo_1
RICORRENTE
E
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato P.IVA_1 allegato alla memoria difensiva, dall'avv. G T, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Indirizzo_2
RESISTENTE
OGGETTO: indennità agente unico
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 03.05.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla società (subentrata alla ACMS dichiarata fallita) Controparte_2
in data 04.06.2012 con la qualifica di operatore di esercizio posizione 4 parametro "183" nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri del
27 e s.m.i.;
di essere stato impiegato, fin dalla data di assunzione, sia come DtN_2
conducente di autobus di linea per il trasporto pubblico locale nella provincia di Caserta sia anche per la bigliettazione e controllo dei biglietti a bordo dell'automezzo;
che, invero, ad ogni inizio turno veniva regolarmente munito di emettitrice di biglietti e a fine turno versava l'incasso dei biglietti venduti redigendo apposito documento presso il deposito dei
Bus sito in Marcianise;
che tale doppia mansione qualificata come "agente unico" dal
CCNL Autoferrotranvieri del 23.07.1976, art.48 A,B,C, veniva imposta in assenza della prevista concertazione sindacale in merito alle modalità e alle misure di sicurezza da adottare per l'espletamento della bigliettazione a bordo del bus. Tanto premesso, lamentava che per la predetta mansione non era mai stata riconosciuta l'indennità di
"Agente Unico" prevista dalla Legge Regionale Campania n. 13/ 84, dalla Delibera Giunta della Campania del 02.12.1986 n. 9240 e dall'accordo sindacale regionale del 15 marzo
1988;
che il CCNL Autoferrotranvieri del 26 aprile 2013, allegato 6, prevedeva un incentivo a favore dell'operatore di esercizio adibito anche alla bigliettazione a bordo del
Bus, incentivo da calcolarsi con accordo aziendale oppure, in assenza di tale accordo in misura pari ad una percentuale dei biglietti emessi;
che con accordo aziendale del Contr 18.01.2014, la società riconosceva a tutti gli operatori di esercizio per la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti un'indennità netta di € 13,27 per prestazione effettiva di guida di almeno 15 giorni mensili, € 26,54 per prestazione effettiva di guida di almeno 20 giorni mensili, € 39,81 per prestazione effettiva di guida di oltre 20 giorni mensili;
che tale indennità veniva riconosciuta nelle more di un accordo definitivo da concertare con le OO.SS, accordo definitivo che non veniva realizzato per responsabilità dell' azienda che disertava gli incontri con le OO.SS;
che la predetta indennità gli veniva corrisposta solo per il mese di febbraio 2014;
che la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti era stata regolarmente effettuata da esso ricorrente, senza soluzione di continuità, con decorrenza 18.01.2014 fino al 20 novembre 2020 allorquando Contr con l'Ordine di Servizio n. 187 del 19.11.2020 la sospendeva l'attività di bigliettazione a bordo causa covid 19. Allegava specifico conteggio dell'indennità spettantegli. Tanto premesso, assumeva il proprio diritto ad ottenere dalla convenuta il pagamento delle indennità previste dalla normativa in materia di operatore di esercizio che svolge anche la bigliettazione a bordo del bus, così come calcolata nell'allegato conteggio.
Concludeva, pertanto, chiedendo condannarsi la Controparte_2 al pagamento della somma di € 1419,89, in virtù dell'applicazione dell'accordo aziendale del 18.01.2014, e/o, comunque, in virtù del CCNL del 26 aprile 2013, allegato 6, del
CCNL del 28 novembre 2015,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa V R, all'udienza del 30.04.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., decideva con sentenza la causa iscritta al n. R.G. 2640/2021
TRA nato a il , rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 LgN_1 DtN_1 ricorso introduttivo, dall'avv. A G, presso cui elettivamente domicilia in Villa di Briano alla Indirizzo_1
RICORRENTE
E
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato P.IVA_1 allegato alla memoria difensiva, dall'avv. G T, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Indirizzo_2
RESISTENTE
OGGETTO: indennità agente unico
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 03.05.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla società (subentrata alla ACMS dichiarata fallita) Controparte_2
in data 04.06.2012 con la qualifica di operatore di esercizio posizione 4 parametro "183" nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri del
27 e s.m.i.;
di essere stato impiegato, fin dalla data di assunzione, sia come DtN_2
conducente di autobus di linea per il trasporto pubblico locale nella provincia di Caserta sia anche per la bigliettazione e controllo dei biglietti a bordo dell'automezzo;
che, invero, ad ogni inizio turno veniva regolarmente munito di emettitrice di biglietti e a fine turno versava l'incasso dei biglietti venduti redigendo apposito documento presso il deposito dei
Bus sito in Marcianise;
che tale doppia mansione qualificata come "agente unico" dal
CCNL Autoferrotranvieri del 23.07.1976, art.48 A,B,C, veniva imposta in assenza della prevista concertazione sindacale in merito alle modalità e alle misure di sicurezza da adottare per l'espletamento della bigliettazione a bordo del bus. Tanto premesso, lamentava che per la predetta mansione non era mai stata riconosciuta l'indennità di
"Agente Unico" prevista dalla Legge Regionale Campania n. 13/ 84, dalla Delibera Giunta della Campania del 02.12.1986 n. 9240 e dall'accordo sindacale regionale del 15 marzo
1988;
che il CCNL Autoferrotranvieri del 26 aprile 2013, allegato 6, prevedeva un incentivo a favore dell'operatore di esercizio adibito anche alla bigliettazione a bordo del
Bus, incentivo da calcolarsi con accordo aziendale oppure, in assenza di tale accordo in misura pari ad una percentuale dei biglietti emessi;
che con accordo aziendale del Contr 18.01.2014, la società riconosceva a tutti gli operatori di esercizio per la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti un'indennità netta di € 13,27 per prestazione effettiva di guida di almeno 15 giorni mensili, € 26,54 per prestazione effettiva di guida di almeno 20 giorni mensili, € 39,81 per prestazione effettiva di guida di oltre 20 giorni mensili;
che tale indennità veniva riconosciuta nelle more di un accordo definitivo da concertare con le OO.SS, accordo definitivo che non veniva realizzato per responsabilità dell' azienda che disertava gli incontri con le OO.SS;
che la predetta indennità gli veniva corrisposta solo per il mese di febbraio 2014;
che la bigliettazione a bordo con emettitrice di biglietti era stata regolarmente effettuata da esso ricorrente, senza soluzione di continuità, con decorrenza 18.01.2014 fino al 20 novembre 2020 allorquando Contr con l'Ordine di Servizio n. 187 del 19.11.2020 la sospendeva l'attività di bigliettazione a bordo causa covid 19. Allegava specifico conteggio dell'indennità spettantegli. Tanto premesso, assumeva il proprio diritto ad ottenere dalla convenuta il pagamento delle indennità previste dalla normativa in materia di operatore di esercizio che svolge anche la bigliettazione a bordo del bus, così come calcolata nell'allegato conteggio.
Concludeva, pertanto, chiedendo condannarsi la Controparte_2 al pagamento della somma di € 1419,89, in virtù dell'applicazione dell'accordo aziendale del 18.01.2014, e/o, comunque, in virtù del CCNL del 26 aprile 2013, allegato 6, del
CCNL del 28 novembre 2015,
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