Trib. Palermo, sentenza 08/10/2024, n. 4804

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 08/10/2024, n. 4804
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 4804
Data del deposito : 8 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. F Ma Presidente
2) dott.ssa G G Giudice
3) dott.ssa F C Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 11059/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA nato in Ghana il 05.10.1999, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Parte_1
Di Salvo, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
1
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente l'11 settembre 2024 e memoria del depositata il 21 marzo 2024 Controparte_3
*****


1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente l'8 settembre 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore della Provincia di il CP_1
5 luglio 2023 e notificato in data 8 agosto 2023 nonché il parere negativo della
di Controparte_2
del 17 marzo 2023. CP_1
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
5, comma 5, 6 e 19 del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro permesso idoneo a tutelare il ricorrente.
Il si è costituito nel corso del giudizio deducendo Controparte_3
l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta.
*****


2. Tanto premesso, va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente pronunciata con ordinanza del 9 marzo 2024 stante
l'avvenuta successiva costituzione in giudizio del . Si rileva, in Controparte_3
proposito, che è sempre ammissibile la costituzione del convenuto oltre il termine all'uopo assegnato, fatte salve le sole decadenze di cui all'art. 281 undecies, comma 3,
c.p.c.
2
3. Ciò precisato, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, occorre preliminarmente ricostruire l'iter che ha condotto al diniego impugnato.
E', al riguardo, pacifico: che il ricorrente sia giunto irregolarmente in Italia nel
2016 e sia stato titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari valido sino al 26 giugno 2017;
che in data 11 ottobre 2022 il ricorrente ha presentato un'istanza finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
che la competente Controparte_2
di ha espresso parere negativo al rilascio del suddetto
[...] CP_1
soggiorno;
che la Questura di in data 22 aprile 2023 ha comunicato il CP_1
preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90;
che in data 11 luglio 2023 il ricorrente ha presentato una istanza di riesame della domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
che la competente
[...]
di in data 17 marzo 2023 ha Controparte_2 CP_1 nuovamente espresso parere negativo circa l'attuale sussistenza dei requisiti che determinano il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.
286/98;
che con il provvedimento impugnato la di Palermo ha rigettato la CP_1
suindicata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti.
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