Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 122

TRIB Cagliari
Sentenza
23 gennaio 2025
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TRIB Cagliari
Sentenza
23 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 122
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 122
Data del deposito : 23 gennaio 2025

Testo completo

(segue verbale di udienza del 23 gennaio 2025)
R.G. 678/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di RI, in persona del Giudice Unico Dott. Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.678 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
NI ZZ, c.f. [...], nato a [...] il
26.11.1958, elettivamente domiciliato in RI presso lo Studio degli
Avvocati Stefano Corda e Paolo Manca, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti rilasciata in allegato alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori;

-attore-
CONTRO
COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A. (C.F. e P.I.
06784021211) in persona del proprio procuratore generale alle liti pro tempore, elettivamente domiciliata in RI presso lo studio dell'Avvocato Giancarlo Pilleri, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Beniamino Carnevale e all'Avvocato Alfredo De Filippis del foro di LI, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-convenuta-
Causa avente in oggetto: inadempimento contrattuale – obbligo a contrarre – risarcimento del danno. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
I Procuratori dell'attore chiedono e concludono:
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia: in via preliminare, - confermare la competenza del Tribunale di RI, rigettando l'eccezione di incompetenza avversa poiché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
in via principale: - accertare e dichiarare l'obbligo sussistente in capo alla Società convenuta di contrarre

1 ex art. 1679 c.c. e, per l'effetto, condannare la COMPAGNIA ITALIANA
DI NAVIGAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante, al risarcimento di ogni danno nella misura che risulterà in corso di causa;
in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di avvocato”.

I Procuratori della convenuta chiedono e concludono:
“voglia il Tribunale di RI, contrariis rejectis, così disporre: in via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
RI in favore del Tribunale di Milano. In via principale rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata e non provata. Con vittoria di compenso di giudizio, spese generali, IVA e C.P.A.”.

FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, AN ZI ha convenuto in giudizio la Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. esponendo che:

1. l'attore era stato incaricato da (tale) NO NT dell'addestramento di 18 cavalli che, al termine del periodo convenuto (ovvero, sino al 20.10.2018), avrebbe dovuto restituire al proprietario e imbarcare per la penisola a proprie cure e spese;

2. nel settembre del 2018, ZI aveva tentato di acquistare i biglietti per il trasporto presso la C.I.N. S.p.A. che, tuttavia, aveva negato l'imbarco;

3. sino a quel momento, l'attore aveva sempre usufruito dei servizi della convenuta per il trasporto, su navi della C.I.N. S.p.a., di animali vivi nella tratta I- o RI-Palermo;

4. in quell'occasione, invece, la Compagnia aveva comunicato di non consentire più l'imbarco di animali vivi verso e dalla Regione Campania o Sicilia;
l'unica tratta di navigazione disponibile sarebbe stata RI-Olbia/Olbia-Civitavecchia/Civitavecchia-LI, tratta più lunga che avrebbe sottoposto gli animali a notevole stress
e al rischio di non sopravvivere al viaggio;

5. a causa del negato imbarco da parte della C.I.N. S.p.A. e nell'impossibilità di imbarcare i capi in condizioni di sicurezza e senza rischio per la loro vita, l'attore aveva dovuto sostenere le spese per il governo e il mantenimento degli animali presso la propria azienda;

6. la C.I.N. S.p.A. è inadempiente all'obbligo di contrarre in ragione della continuità territoriale garantita dal Concessionario;

7. in dipendenza dell'inadempimento, sussiste un danno pari ad
€70.000,00 dovuto alla perdita di clientela e di occasioni di vendita. Ha concluso per l'accertamento dell'inadempimento della Compagnia e per il risarcimento di ogni danno, da determinarsi anche in via equitativa, oltre
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interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la Compagnia
Italiana di Navigazione S.p.A. lamentando:

1. in primo luogo, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, denominato “ricorso ex art. 702-bis c.p.c.” non rispettoso dei requisiti formali di legge, siccome contenente la vocatio in ius;

2. in seconda istanza, l'incertezza della data fissata per l'udienza di comparizione avendo l'attore indicato due date (10.4.2019 e 17.4.2019), nonché la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c. giacché, in entrambi i casi, il tempo trascorso tra la notificazione e l'udienza di comparizione era inferiore a 90 giorni.
Con ordinanza del 23.4.2019, il Giudice ha fissato nuova udienza ex art. 164 comma 3 c.p.c. nel rispetto dei termini a comparire.
Con comparsa di risposta del 2.7.2019, la Compagnia Italiana di
Navigazione S.p.A. ha, poi, contestato che:

1. il Tribunale adito sarebbe incompetente giacché la sede della società
è stata spostata da RI a Milano in data 12.6.2018;

2. non sussiste alcun obbligo a contrarre in capo alla C.I.N. giacché
l'art. 1679 c.c. impone, a tal fine, il limite della compatibilità con i mezzi ordinari di impresa e delle condizioni generali stabilite o autorizzate all'atto di concessione del servizio e rese note al pubblico: tali condizioni, all'art. 5, permettono il trasporto di animali vivi su autoveicoli solo se in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore;

3. l'imbarco dei 18 cavalli richiesto dall'attore per la data del
24.9.2018 da RI a LI nonché l'imbarco di 16 cavalli per il viaggio del 25.9.2018 da LI a RI sono stati negati in quanto non compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa e, dunque, con le caratteristiche della nave “Ariadne”, adibita alla navigazione per quella tratta;

4. ZI avrebbe dovuto medio tempore prodigarsi per trovare soluzioni alternative che
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