Trib. Cassino, sentenza 25/11/2024, n. 980

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 25/11/2024, n. 980
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 980
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

n.R.G. 1804/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di C in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. R I, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 21 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1804/2020 promossa da

, rappresentata e difesa dall'Avv. P S come da procura in atti ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marilena Martini in Aquino, Via Giovenale n. 31
- ricorrente
CONTRO

in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
- resistente contumace
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F M ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Via Polledrera s.n.c.

- parte chiamata in causa

Oggetto: indennità di maternità – indennità per congedo parentale – spettanze retributive
Conclusioni: come rassegnate dalla ricorrente nelle note del 21 maggio 2024 e dall' nella memoria CP_2 di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con ricorso depositato il 7 ottobre 2020 e ritualmente notificato, ha esposto di avere Parte_1 lavorato dal 3.1.2018 al 15.6.2019 alle dipendenze della Controparte_1 come apprendista barista inquadrata nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, presso l'esercizio commerciale in C con insegna “Taverna Du Quartier Latin”;
di essere stata in astensione dal lavoro per interdizione anticipata per maternità a rischio dal 26.3.2018, per interdizione obbligatoria per maternità
dal 4.7.2018 al 14.12.2018, per fruizione di congedo parentale dal 15.12.2018 alla cessazione del rapporto;

di avere lavorato fino al 26.3.2028 con contratto part time dal lunedì al sabato per sei ore giornaliere, tranne il giovedì in cui ha lavorato 5 ore, e due domeniche al mese dalle 7.00 alle 13.00;
di avere ricevuto
dal datore di lavoro, per le spettanze retributive e l'indennità di maternità da gennaio 2018 a giugno 2018, solo dei parziali acconti, e nulla per l'indennità di maternità e per congedo parentale dal luglio 2018 alla cessazione del rapporto;
di non avere ricevuto i prospetti paga relativi dal periodo da luglio 2018 a giugno
2019;
di avere vanamente richiesto al datore di lavoro il pagamento delle spettanze;
di avere rassegnato le dimissioni in sede protetta presso l'I.T.L. di Frosinone con decorrenza dal 15.6.2019, essendo madre con bambino di età inferiore a tre anni;
di non avere ricevuto alla cessazione del rapporto i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti,
l'indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto.

2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto di essere rimasta creditrice nei confronti del datore di
lavoro, a titolo di spettanze retributive e di fine rapporto, indennità di maternità e per congedo parentale facoltativo, indennità di preavviso, degli importi come quantificati nel conteggio allegato, per un totale
pari ad euro 4.102,57.

3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente ha chiesto al giudice adito la condanna
della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 4.102,57 per i titoli sopra indicati,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. La società convenuta, ritualmente intimata, è rimasta contumace.


5. All'esito della trattazione cartolare del 23.3.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ai sensi dell'art. 102 c.p.c. CP_2

6. L si è costituito in giudizio, deducendo che la ricorrente ha presentato due domande Controparte_3
di maternità in qualità di lavoratore dipendente, dal 26.3.2018 al 4.9.2018 e dal 5.9.2018 al 15.12.2018, e
una successiva domanda di congedo parentale dal 16.12.2018 al 14.6.2019, tutte regolarmente accolte e senza alcun pagamento diretto da parte dell' ;
che, come si evince dal cassetto previdenziale relativo CP_2
alla posizione della ricorrente, il datore di lavoro ha proceduto al conguaglio con l' delle somme di CP_2 euro 2.906,00 per il 2018 e 1.813,00 per il 2019, a titolo di recupero di quanto anticipato alla lavoratrice per indennità di maternità e congedo parentale. L' ha concluso chiedendo all'intestato tribunale, CP_2
ove sussistente il credito per differenze retributive rivendicato dalla lavoratrice, di accertare il
corrispondente obbligo datoriale di versare i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della
prescrizione.

7. Nelle note scritte sostitutive dell'udienza dell'11.7.2022 la ricorrente, preso atto della avvenuta costituzione in giudizio dell' a seguito dell'integrazione del contraddittorio, ha esteso la propria CP_2 domanda nei confronti dell'ente previdenziale, rassegnando le seguenti conclusioni:


1. Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento integrale da parte della Parte_1

in persona del legale rappresentante pro tempore e/o CP_1 Controparte_1
dell' in persona del legale rapp. pt., delle spettanze e dell'indennità di maternità da luglio 2018 al CP_2
15.06.2019;

2. Per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore e/o l' in persona del legale rapp.pt, al pagamento in favore della sig.ra CP_2 della somma di Euro 1.856,837 quota a carico dell' e di Euro 446,417 quota conto Parte_1 CP_2
ditta, a titolo di indennità di maternità 2018 da luglio 2018 a dicembre 2018, nonché della somma di
Euro 733,034, quota a carico dell' a titolo di indennità di Maternità 2019 fino al 15.06.2019, salvo CP_2 errori e/o omissioni, ovvero condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma di Parte_1
Euro 446,417 quota conto ditta, a titolo di indennità di maternità 2018 da luglio 2018 a dicembre 2018,
e condannare l' in persona del legale rapp.pt, al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_2
di Euro 1.856,837, quota a carico dell' a titolo di indennità di maternità 2018 da luglio 2018 a CP_2
dicembre 2018 e di Euro 733,034, quota a carico dell' a titolo di indennità di Maternità 2019 fino CP_2
al 15.06.2019, salvo errori e/o omissioni ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. o in via equitativa;



3. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento integrale da parte della Parte_1

in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 Controparte_1 ferie residue, dei permessi maturati e non goduti, dei ratei di tredicesima 2019 e quattordicesima mensilità 2018/2019, delle spettanze liquidatorie, dell'indennità di mancato preavviso e del Trattamento di Fine Rapporto, per titoli e causali indicati in ricorso;



4. per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1

rappresentante pro tempore, per i predetti titoli delle ferie residue, dei permessi maturati e non goduti,
dei ratei di tredicesima 2019 e quattordicesima mensilità 2018/2019, delle spettanze liquidatorie,
dell'indennità di mancato preavviso e del Trattamento di Fine Rapporto, al pagamento in favore della
sig.ra della somma di Euro 1.066,280, di cui Euro 390,385 per TFR, salvo errori e/o Parte_1 omissioni, ovvero d ella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo
C.T .U. o in via equitativa;



5. in ogni caso, per l'effetto, determinare sulle somme di danaro liquidate gli interessi nella misura legale

ed il maggior danno subito dalla lavoratrice per la diminuzione di valore del suo credito, applicando
l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, con condanna di parte convenuta al pagamento della somma relativa, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto fino al saldo.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.

8. Per l'istruzione della causa sono stati acquisiti i documenti prodotti dalla ricorrente e dall' ed è CP_2 stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta. Con ordinanza del 16.3.2023 si è dato atto della rituale intimazione del legale rappresentante della società convenuta alla
precedente udienza del 10.10.2022 per rendere interrogatorio formale e della mancata comparizione dello stesso senza un giustificato motivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c. ed è stato inoltre nominato un consulente contabile per la quantificazione delle spettanze richieste dalla ricorrente. La causa è stata discussa all'udienza del 20.11.2023 e le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive per l'udienza del
3.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter. Nelle predette note difensive la ricorrente,
alla luce delle risultanze della ctu contabile, ha così precisato le conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento integrale delle spettanze Parte_1
e dell'indennità di maternità da luglio 2018 a al 15.06.2019, sia a titolo di Indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre 2018 sia a titolo di indennità di congedo parentale facoltativo dicembre
2018-giugno 2019 nonché a titolo di Integrazione indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre
2018;

2) per l'effetto, condannare per quanto di ragione la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e/o l' in persona del legale rapp.pt, al pagamento in CP_2
favore della sig.ra della somma lorda di Euro 2.904,81, accertata dalla CTU come Parte_1 CP_ dovuta dall' a titolo di Indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre 2018 e a titolo di
indennità di congedo parentale facoltativo dicembre 2018-giugno 2019 e della somma lorda di Euro
47,55, sempre accertata dalla CTU dovuta dal datore di lavoro, a titolo di Integrazione indennità di maternità obbligatoria luglio-dicembre 2018 ovvero della diversa somma e per le quote di relativa
spettanza ritenute di giustizia;

3) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento
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