Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/02/2024, n. 97
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Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia - Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Rosamaria Pisano, all'esito dell'odierna udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, pendente tra
VI CE (C.F. [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
127/2016, dall'avv.to Rosario Paolì (C.F. [...]), presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, via Jan Palach n. 55, è elettivamente domiciliata;
appellante
CONTRO
AL RZ (C.F. [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.to Angelo
Spasari (C.F. [...]), presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, via
Mons. Sorbilli n. 6, è elettivamente domiciliato;
appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza emessa dal Giudice di Pace;
CONCLUSIONI: come da verbale di discussione orale dell'odierna udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato in data 19 settembre 2018 IA
EA ha convenuto in giudizio AL UR, chiedendo, in totale riforma della sentenza n. 1391/2018 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia in data
28 luglio 2018 e pubblicata in data 28 agosto 2018, che venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 127/2016 emesso dal Giudice di Pace del medesimo Ufficio giudiziario in data 30 marzo 2016 e, ad integrale accoglimento delle domande riconvenzionali già proposte nel giudizio di opposizione di primo grado:
- in via principale, che venisse accertato e dichiarato che il canone mensile relativo al contratto di locazione concluso tra le parti fosse pari ad euro
100,00, con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo di euro 1.800,00, corrispondente a 18 canoni mensili versati in misura maggiorata, pari al doppio del canone registrato, nonché della mensilità anticipata non scontata e delle ulteriori due mensilità versate a titolo di cauzione, entrambe per importi raddoppiati, pari, rispettivamente, ad euro 200,00 e 400,00, per un totale complessivo di euro 2.400,00;
- in via subordinata, che parte appellata venisse condannata, in via ulteriore, alla restituzione della somma di euro 1.100,00, pari a 11 canoni mensili relativi al periodo temporale ricompreso tra il 1° agosto 2013 e il 30 giugno
2014, in quanto versati in assenza di valido titolo negoziale;
- in ogni caso, che controparte venisse condannata al pagamento degli interessi dalla data dei singoli pagamenti sino a quella di effettivo rimborso, oltre al pagamento delle spese di causa, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si è costituito in giudizio AL UR, il quale ha chiesto:
- in preliminare, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 447-bis c.p.c., essendo stato introdotto mediante atto di citazione e non, invece, nella forma del ricorso, come prescritta per le controversie cui si applica il rito lavoro;
- in via ulteriormente preliminare, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., poiché manifestamente infondato;
- nel merito, che venissero rigettate le domande formulate dall'appellante, con conferma della sentenza n. 1391/2018 e condanna del medesimo alla refusione delle spese, degli onorari e dei diritti del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, a seguito di rinvii disposti dai precedenti Giudici Istruttori, questo
Giudice ha fissato l'odierna udienza di discussione orale, previo mutamento del rito da ordinario in speciale e contestuale assegnazione di termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
Integrati, dunque, i rispettivi atti introduttivi, all'odierna udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, con il proprio atto di citazione, ha assunto quanto segue:
1. che con decreto ingiuntivo n. 127/2016, non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Vibo Valentia in data 30 marzo 2016, le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.000,00 oltre gli interessi legali
e le spese di lite liquidate in euro 330,00;
2. che avverso detto decreto, notificato in data 6 maggio 2016, ha proposto opposizione con atto di citazione notificato al UR in data 30 giugno 2016;
3. che con la predetta opposizione aveva dedotto:
- che in data 14 gennaio 2013 aveva stipulato con controparte un contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, per il godimento dell'immobile sito in Vibo Valentia, via Filanda Nuova, n.
14 (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione in opposizione), verso corresponsione del canone mensile di euro 100,00, per la durata di anni quattro decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e rinnovabile per ulteriori quattro anni in mancanza di disdetta;
- che, in
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