Trib. Termini Imerese, sentenza 21/11/2024, n. 1662
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1236 del R.A.G.C. relativo all'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 18.07.2024 e vertente
TRA
IT AV, nato a [...] il [...], C.F. [...]residente in [...], domiciliato
a Bagheria (PA) in via B. Mattarella n. 138, presso lo studio dell'Avv. Pia
Maria Manzella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura che si allega
all'atto di citazione,
- attore -
E
Lo BO VA IT nata ad [...] il [...], C.F.:
[...]), residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Pia Bucaro del foro di Termini
Imerese, con studio sito in Altavilla CI, via Oberdan nr 18 presso il quale
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
viene eletto domicilio ai fini del presente giudizio, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione,
- convenuta –
E
OL ON, nata a [...] il [...] e residente in [...], Snc, Altavilla CI (Pa) C.F. CLL NNL 91C66
G273H rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, dall'avv. Elvira La
Rosa, con studio in Bagheria, via Dante, come da procura rilasciata ex art. 83
c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto, con Studio in
Bagheria, Via Dante n. 71,
- convenuta –
E
GRIMALDINI A R.L., in persona del Suo Legale rapp.te pro-tempore,
IN AN, P.I. 06575990822 con sede in Altavilla CI in via
Trazzera di Granatelli n.7, rappresentata e difesa dall'Avv. F.sco Paolo
Guagliardo con studio in Altavilla CI in Via San Giuseppe n. 60/a, giusta procura alle liti, redatta su foglio separato ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del proprio difensore,
- terza chiamata -
E NEI CONFRONTI DI
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Enel s.p.a in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con
sede legale in Roma nella Viale Regina Margherita, 125, CF 09633951000 -
REA 1177794 - Gruppo IVA Enel PI 15844561009,
-convenuta contumace - avente oggetto: azione regolamento confini ed actio negatoria servitutis valore della causa: € 25.000,00
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che con atto di citazione ritualmente notificato il sig. IT AV adiva questo Tribunale e conveniva in giudizio la Sig.ra Lo BO VA IT e la Sig.ra OL ON, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa;
Affermare la piena proprietà del sig. IT sulla stradella posta a confine e per l'effetto negare il diritto di passaggio sul fondo del mio assistito ai proprietari della particella 1391 del foglio 8 del Comune di Altavilla CI,
Sig. Lo BO VA IT e OL ON ciascuno per i propri diritti;
In subordine ove si ritenesse che il frazionamento sia idoneo al riposizionamento della proprietà della stradella a metà tra i due fondi, ordinare il riposizionamento della stradella a metà
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del confine con arretramento della posizione attuale di metro1,50 sul fondo del convenuto;
Ordinare la rimozione delle opere lesive dei diritti dichiarati;
Negare il diritto dei servitù elettriche e per l'effetto ordinare la rimozione Negare il diritto dei servitù elettriche e per
l'effetto ordinare la rimozione di ogni struttura che serve alla conduzione di energia elettrica insistente sulla proprietà del mio assistito;
condannare le parti convenute alle spese, diritti onorari del presente giudizio con rimborso spese generali del !2, 5 % come per legge”;
Si costituiva la sig.ra Lo BO VA IT, con comparsa di costituzione e risposta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Respingere le domande promosse dal sig. IT AV in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in parte narrativa;
Accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio gravante sul fondo identificato al catasto del Comune di Altavilla CI al foglio 8 particella 1392 di proprietà del sig. IT AV ed a vantaggio del fondo di cui è proprietaria la sig.ra Lo
BO VA IT identificato al catasto fabbricati del Comune di Altavilla CI al foglio 8 p.lla 1391per le ragioni di cui in parte qua;
In subordine ed in via gradata, accertare e costituire il diritto di servitù di passaggio pedonale e meccanico coattivo ex art.
1051 c.c. sul fondo identificato al catasto del Comune di Altavilla CI al foglio 8 particella 1392 di proprietà del sig. IT AV ed a vantaggio del fondo di cui è proprietaria la sig.ra Lo BO VA IT identificato al catasto fabbricati del Comune di Altavilla CI al foglio 8 p.lla 1391per le ragioni di cui in parte qua;
Con riserva di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria;
Si costituiva, altresì, la sig.ra OL ON con comparsa di costituzione
e risposta, chiedendo – in via preliminare – di essere autorizzata a chiamare in giudizio la società IN a r.l. nella persona del rappresentante pro
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
tempore sig. IN AN;
nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dall'attore, perché infondate in fatto ed in diritto.
Con decreto, reso in data 21.10.2022, il Tribunale autorizzava la convenuta,
LE ON, a chiamare in giudizio la Società IN a r.l., poi costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, con la quale contestava tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e dichiarando di aderire, integralmente, alle eccezioni e difese delle convenute, Lo BO e
OL.
Nessuno si costituiva per la società Enel s.p.a., malgrado la regolare notifica –
a mezzo pec - dell'atto di citazione.
Assegnati a tutte le parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza riservata del 15.06.2023, veniva ammessa la consulenza tecnica
d'ufficio al fine di “Accertare anche sulla scorta della documentazione fotografia allegata alla relazione tecnica di parte a firma del geom. Cirone nonché dagli stralci delle pratiche in sanatoria, la consistenza e conformazione della strada interpoderale ad uso pubblico oggi denominata via Chiesazza Sperone XXXII che separa il fondo dell'attore da quello delle convenute, indicando anche l'epoca di realizzazione ovvero se questa è esistente da oltre quarant'anni e se nel corso degli anni il tracciato della stessa stradella ha subito modificazione in danno del fondo dell'attore e, in particolare, accertare se insistono sul fondo delle servitù”.
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 18.07.2024, con termine alle parti per il deposito di note scritte.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da tutte le parti, il
Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Contumacia di Enel s.p.a.:
In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia della società Enel s.p.a. che non si è costituita nel presente giudizio, malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione, come da ricevute di accettazione e consegna, depositate dall'attore.
Condizione di procedibilità:
Ai fini della corretta procedibilità del presente giudizio, deve darsi atto del corretto espletamento del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo (cfr. verbale del 04.10.2021).
Ciò premesso nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Inquadramento normativo:
Le azioni a difesa del diritto di proprietà si definiscono petitorie in quanto mirano ad accertare ed affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi la contesti direttamente o indirettamente (vantando diritti reali limitati sul bene in questione).
• Azione di rivendica – art. 948 c.c.
• Azione negatoria – art. 949 c.c.
• Azione di regolamento di confini – art. 950 c.c.
• Azione di apposizione di termini – art. 951 c.c.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.):
L'azione di regolamento di confini è l'azione volta alla definizione giudiziale di un confine incerto (art. 950 c.c.).
L'azione rientra nell'ambito delle azioni reali e, in particolare, nell'ambito delle azioni a difesa della proprietà. L'azione tutela, infatti, un interesse del proprietario, cioè l'interesse alla certa delimitazione del suo fondo.
Legittimati attivi e passivi dell'azione sono i proprietari dei fondi confinanti.
In dottrina, l'azione di regolamento di confini è stata definita un relitto storico
e una “sottospecie” dell'azione di rivendicazione. Rispetto a questa azione essa conserva tuttavia una propria autonomia, in quanto non è diretta al recupero del bene ma alla eliminazione di una particolare situazione
d'incertezza (l'incertezza del confine).
Quindi, si distingue dalla rivendica innanzitutto per l'oggetto: essa mira a risolvere una lite sulla sola estensione del diritto di proprietà (che non è posto in discussione), mentre la rivendica presuppone una contestazione sul titolo del diritto stesso.
Essa è azione di “accertamento” e non muta natura neppure allorché l'attore richieda contestualmente anche il rilascio delle zone di terreno possedute dal vicino indebitamente (questa è una conseguenza naturale dell'azione).
Essa si distingue anche rispetto all'azione di mero accertamento della proprietà in quanto tende ad eliminare un'incertezza che non concerne la titolarità del diritto di proprietà ma i limiti del fondo che ne è oggetto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Secondo una formula
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1236 del R.A.G.C. relativo all'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 18.07.2024 e vertente
TRA
IT AV, nato a [...] il [...], C.F. [...]residente in [...], domiciliato
a Bagheria (PA) in via B. Mattarella n. 138, presso lo studio dell'Avv. Pia
Maria Manzella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura che si allega
all'atto di citazione,
- attore -
E
Lo BO VA IT nata ad [...] il [...], C.F.:
[...]), residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Pia Bucaro del foro di Termini
Imerese, con studio sito in Altavilla CI, via Oberdan nr 18 presso il quale
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
viene eletto domicilio ai fini del presente giudizio, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione,
- convenuta –
E
OL ON, nata a [...] il [...] e residente in [...], Snc, Altavilla CI (Pa) C.F. CLL NNL 91C66
G273H rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, dall'avv. Elvira La
Rosa, con studio in Bagheria, via Dante, come da procura rilasciata ex art. 83
c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto, con Studio in
Bagheria, Via Dante n. 71,
- convenuta –
E
GRIMALDINI A R.L., in persona del Suo Legale rapp.te pro-tempore,
IN AN, P.I. 06575990822 con sede in Altavilla CI in via
Trazzera di Granatelli n.7, rappresentata e difesa dall'Avv. F.sco Paolo
Guagliardo con studio in Altavilla CI in Via San Giuseppe n. 60/a, giusta procura alle liti, redatta su foglio separato ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del proprio difensore,
- terza chiamata -
E NEI CONFRONTI DI
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Enel s.p.a in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con
sede legale in Roma nella Viale Regina Margherita, 125, CF 09633951000 -
REA 1177794 - Gruppo IVA Enel PI 15844561009,
-convenuta contumace - avente oggetto: azione regolamento confini ed actio negatoria servitutis valore della causa: € 25.000,00
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che con atto di citazione ritualmente notificato il sig. IT AV adiva questo Tribunale e conveniva in giudizio la Sig.ra Lo BO VA IT e la Sig.ra OL ON, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa;
Affermare la piena proprietà del sig. IT sulla stradella posta a confine e per l'effetto negare il diritto di passaggio sul fondo del mio assistito ai proprietari della particella 1391 del foglio 8 del Comune di Altavilla CI,
Sig. Lo BO VA IT e OL ON ciascuno per i propri diritti;
In subordine ove si ritenesse che il frazionamento sia idoneo al riposizionamento della proprietà della stradella a metà tra i due fondi, ordinare il riposizionamento della stradella a metà
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del confine con arretramento della posizione attuale di metro1,50 sul fondo del convenuto;
Ordinare la rimozione delle opere lesive dei diritti dichiarati;
Negare il diritto dei servitù elettriche e per l'effetto ordinare la rimozione Negare il diritto dei servitù elettriche e per
l'effetto ordinare la rimozione di ogni struttura che serve alla conduzione di energia elettrica insistente sulla proprietà del mio assistito;
condannare le parti convenute alle spese, diritti onorari del presente giudizio con rimborso spese generali del !2, 5 % come per legge”;
Si costituiva la sig.ra Lo BO VA IT, con comparsa di costituzione e risposta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Respingere le domande promosse dal sig. IT AV in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in parte narrativa;
Accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio gravante sul fondo identificato al catasto del Comune di Altavilla CI al foglio 8 particella 1392 di proprietà del sig. IT AV ed a vantaggio del fondo di cui è proprietaria la sig.ra Lo
BO VA IT identificato al catasto fabbricati del Comune di Altavilla CI al foglio 8 p.lla 1391per le ragioni di cui in parte qua;
In subordine ed in via gradata, accertare e costituire il diritto di servitù di passaggio pedonale e meccanico coattivo ex art.
1051 c.c. sul fondo identificato al catasto del Comune di Altavilla CI al foglio 8 particella 1392 di proprietà del sig. IT AV ed a vantaggio del fondo di cui è proprietaria la sig.ra Lo BO VA IT identificato al catasto fabbricati del Comune di Altavilla CI al foglio 8 p.lla 1391per le ragioni di cui in parte qua;
Con riserva di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria;
Si costituiva, altresì, la sig.ra OL ON con comparsa di costituzione
e risposta, chiedendo – in via preliminare – di essere autorizzata a chiamare in giudizio la società IN a r.l. nella persona del rappresentante pro
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
tempore sig. IN AN;
nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dall'attore, perché infondate in fatto ed in diritto.
Con decreto, reso in data 21.10.2022, il Tribunale autorizzava la convenuta,
LE ON, a chiamare in giudizio la Società IN a r.l., poi costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, con la quale contestava tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e dichiarando di aderire, integralmente, alle eccezioni e difese delle convenute, Lo BO e
OL.
Nessuno si costituiva per la società Enel s.p.a., malgrado la regolare notifica –
a mezzo pec - dell'atto di citazione.
Assegnati a tutte le parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza riservata del 15.06.2023, veniva ammessa la consulenza tecnica
d'ufficio al fine di “Accertare anche sulla scorta della documentazione fotografia allegata alla relazione tecnica di parte a firma del geom. Cirone nonché dagli stralci delle pratiche in sanatoria, la consistenza e conformazione della strada interpoderale ad uso pubblico oggi denominata via Chiesazza Sperone XXXII che separa il fondo dell'attore da quello delle convenute, indicando anche l'epoca di realizzazione ovvero se questa è esistente da oltre quarant'anni e se nel corso degli anni il tracciato della stessa stradella ha subito modificazione in danno del fondo dell'attore e, in particolare, accertare se insistono sul fondo delle servitù”.
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 18.07.2024, con termine alle parti per il deposito di note scritte.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da tutte le parti, il
Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Contumacia di Enel s.p.a.:
In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia della società Enel s.p.a. che non si è costituita nel presente giudizio, malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione, come da ricevute di accettazione e consegna, depositate dall'attore.
Condizione di procedibilità:
Ai fini della corretta procedibilità del presente giudizio, deve darsi atto del corretto espletamento del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo (cfr. verbale del 04.10.2021).
Ciò premesso nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Inquadramento normativo:
Le azioni a difesa del diritto di proprietà si definiscono petitorie in quanto mirano ad accertare ed affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi la contesti direttamente o indirettamente (vantando diritti reali limitati sul bene in questione).
• Azione di rivendica – art. 948 c.c.
• Azione negatoria – art. 949 c.c.
• Azione di regolamento di confini – art. 950 c.c.
• Azione di apposizione di termini – art. 951 c.c.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.):
L'azione di regolamento di confini è l'azione volta alla definizione giudiziale di un confine incerto (art. 950 c.c.).
L'azione rientra nell'ambito delle azioni reali e, in particolare, nell'ambito delle azioni a difesa della proprietà. L'azione tutela, infatti, un interesse del proprietario, cioè l'interesse alla certa delimitazione del suo fondo.
Legittimati attivi e passivi dell'azione sono i proprietari dei fondi confinanti.
In dottrina, l'azione di regolamento di confini è stata definita un relitto storico
e una “sottospecie” dell'azione di rivendicazione. Rispetto a questa azione essa conserva tuttavia una propria autonomia, in quanto non è diretta al recupero del bene ma alla eliminazione di una particolare situazione
d'incertezza (l'incertezza del confine).
Quindi, si distingue dalla rivendica innanzitutto per l'oggetto: essa mira a risolvere una lite sulla sola estensione del diritto di proprietà (che non è posto in discussione), mentre la rivendica presuppone una contestazione sul titolo del diritto stesso.
Essa è azione di “accertamento” e non muta natura neppure allorché l'attore richieda contestualmente anche il rilascio delle zone di terreno possedute dal vicino indebitamente (questa è una conseguenza naturale dell'azione).
Essa si distingue anche rispetto all'azione di mero accertamento della proprietà in quanto tende ad eliminare un'incertezza che non concerne la titolarità del diritto di proprietà ma i limiti del fondo che ne è oggetto.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
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