Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 76
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3931/2019 R.G., chiamato all'udienza del 13/1/2025, promosso da:
MA IC, rappresentato e difeso dall'avv. L. Gramegna
Opponente
C O N T R O
-DAL LE, rappresentato e difeso dall'avv. M. N. Angelastro
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 140/2019
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/3/2019, AT IC proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 140/2019, emesso dal Tribunale di Bari, sezione
Lavoro, in data 19/1/2019, pubblicato in data 21/1/2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.197,35 in favore di D'AL LE, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio.
L'opponente invocava preliminarmente la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la simulazione del contratto di lavoro subordinato e conseguentemente dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del rapporto di lavoro subordinato tra AT
IC e D'AL LE;
in via subordinata, accertare e dichiarare che l'opponente
nulla deve al D'AL, avendo già corrisposto tutte le somme oggetto dell'azione monitoria;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento del credito ingiunto, con vittoria di spese e onorari.
Con provvedimento datato 2/4/2019, il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività e fissava l'udienza di discussione per il giorno 24/10/2019.
Si costituiva in giudizio D'AL LE, chiedendo di munire il decreto ingiuntivo di efficacia provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed insistendo per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria delle spese del relativo giudizio, con attribuzione.
Con ordinanza datata 24/10/2019, il Giudice, ritenuta ancora una volta l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, rigettava nuovamente la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata da parte opponente ed ammetteva le prove orali richieste dalle parti.
Istruita con la produzione documentale e con l'espletamento della prova orale, la causa, all'udienza odierna, sostituita con lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte opponente ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertare
l'inesistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la simulazione del contratto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti e sotteso alla corresponsione della somma pari ad € 3.197,35 a titolo di TFR ed altre indennità.
In particolare, secondo la prospettazione dell'opponente, la DI MG, ditta individuale intestata a AT IC, cancellata nel 2016, operante nel settore dell'edilizia, seppur formalmente intestata a AT IC, era costituita da due soci: AT IC e
D'AL LE;
sulla scorta di tale prospettazione, ha esperito domanda riconvenzionale tesa ad accertare la simulazione del contratto di lavoro subordinato concluso tra le parti in causa.
Pag. 2 di 9
Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. n. 17371/03;
Cass. n. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03;
Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
E', infatti, l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione a cui pretende aver diritto, potendo solo dopo aver assolto tale onere probatorio - limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553), incombendo sul debitore l'onere di eccepire e, conseguentemente, di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo (art. 2697, co.2 c.c.), ivi compreso il regolare adempimento (cfr. Cass. 5/4/1984, n. 2221 e più
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3931/2019 R.G., chiamato all'udienza del 13/1/2025, promosso da:
MA IC, rappresentato e difeso dall'avv. L. Gramegna
Opponente
C O N T R O
-DAL LE, rappresentato e difeso dall'avv. M. N. Angelastro
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 140/2019
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/3/2019, AT IC proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 140/2019, emesso dal Tribunale di Bari, sezione
Lavoro, in data 19/1/2019, pubblicato in data 21/1/2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.197,35 in favore di D'AL LE, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio.
L'opponente invocava preliminarmente la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la simulazione del contratto di lavoro subordinato e conseguentemente dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del rapporto di lavoro subordinato tra AT
IC e D'AL LE;
in via subordinata, accertare e dichiarare che l'opponente
nulla deve al D'AL, avendo già corrisposto tutte le somme oggetto dell'azione monitoria;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento del credito ingiunto, con vittoria di spese e onorari.
Con provvedimento datato 2/4/2019, il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività e fissava l'udienza di discussione per il giorno 24/10/2019.
Si costituiva in giudizio D'AL LE, chiedendo di munire il decreto ingiuntivo di efficacia provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed insistendo per il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria delle spese del relativo giudizio, con attribuzione.
Con ordinanza datata 24/10/2019, il Giudice, ritenuta ancora una volta l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, rigettava nuovamente la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata da parte opponente ed ammetteva le prove orali richieste dalle parti.
Istruita con la produzione documentale e con l'espletamento della prova orale, la causa, all'udienza odierna, sostituita con lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte opponente ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertare
l'inesistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la simulazione del contratto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti e sotteso alla corresponsione della somma pari ad € 3.197,35 a titolo di TFR ed altre indennità.
In particolare, secondo la prospettazione dell'opponente, la DI MG, ditta individuale intestata a AT IC, cancellata nel 2016, operante nel settore dell'edilizia, seppur formalmente intestata a AT IC, era costituita da due soci: AT IC e
D'AL LE;
sulla scorta di tale prospettazione, ha esperito domanda riconvenzionale tesa ad accertare la simulazione del contratto di lavoro subordinato concluso tra le parti in causa.
Pag. 2 di 9
Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. n. 17371/03;
Cass. n. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03;
Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
E', infatti, l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione a cui pretende aver diritto, potendo solo dopo aver assolto tale onere probatorio - limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553), incombendo sul debitore l'onere di eccepire e, conseguentemente, di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo (art. 2697, co.2 c.c.), ivi compreso il regolare adempimento (cfr. Cass. 5/4/1984, n. 2221 e più
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