Trib. Roma, sentenza 15/11/2024, n. 17453
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa M I Presidente
dott.ssa C P Giudice
dott.ssa S C Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67768 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a Viterbo il 01/01/1961 e residente in con il patrocinio Parte_1 dell'avv. S C giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a Roma il 27/05/1958 ed ivi residente, con il patrocinio CP_1 dell' avv. M L, S T ed E S giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni
come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al
pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_2
in data 29 settembre 1988 contraeva in Roma matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione nasceva la figlia (1991), maggiorenne ed CP_1 Per_1
economicamente autonoma e (1993), maggiorenne e non Per_2
economicamente indipendente, esponeva che con decreto del 19 ottobre
2020 il Tribunale di Viterbo omologava la separazione personale dei
coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre: la casa
familiare sita in Viterbo Strada Signorino n. 1A di proprietà della Pt_1
rimane alla medesima, i coniugi si manterranno ciascuno autonomamente, la
ricorrente provvederà integralmente al mantenimento ordinario del figlio
, la casa sita in Roma viale Eroi di Cefalonia n.135 D, in Per_2
comproprietà tra i coniugi, verrà venduta ed il ricavato diviso tra le odierne
parti o altrimenti la quota verrà ceduta da un coniuge all'altro;
che da allora
non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione
materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo
scioglimento del matrimonio contratto dalle parti senza alcuna ulteriore
3
statuizione non ricorrendo i presupposti per la richiesta di un assegno
divorzile.
Si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava CP_1
quanto dedotto dalla controparte e deduceva di essere un imprenditore;
che
dopo un paio di anni di matrimonio si trasferiva con la famiglia nella tenuta
di campagna di circa trenta ettari che nel frattempo la moglie aveva ereditato
dal proprio padre;
che quindi il cedeva la sua azienda ed utilizzava il CP_1
ricavato per ristrutturare la vecchia casa di campagna dove la famiglia
andava a vivere ed ubicata nella predetta tenuta;
che inoltre i coniugi
concordavo che il si sarebbe occupato delle attività operative ossia il CP_1
lavoro dei terreni e la cura degli aspetti pratici dell'azienda compresa la
manutenzione e l'acquisto delle attrezzature agricole, mentre la moglie,
divenuta imprenditrice agricola, si occupava dell'aspetto commerciale e
amministrativo;
conseguentemente la casa di Roma veniva affittata;
che
dopo alcuni anni di attività i coniugi acquistavano 11 ettari di terreno per
l'importo di Euro 290.000 dalla sorella della ricorrente e un magazzino di
62 mq. circa per l'importo di Euro 30.000 dalle altre sorelle e dalla madre
della medesima ricorrente;
che tali investimenti consentivano alla coppia di
migliorare l'azienda ed il loro tenore di vita;
che inoltre il resistente veniva
assunto, senza percepire alcuna retribuzione, dalla moglie;
che infine
sopraggiungevano dei dissapori nella coppia che, nell'anno 2020, decideva
di separarsi e da allora il resistente, pur essendovi nel frattempo trasferito
dalla propria madre, si recava in azienda per prestare la propria attività
lavorativa e supportare il figlio che aveva preso il suo posto ma era Per_2
ancora giovane ed inesperto;
che a seguito della richiesta della ricorrente di
sottoscrive il ricorso per il divorzio congiunto il opponeva un CP_1
4
diniego in quanto speranzoso di poter ricucire il rapporto con la e di Pt_1
vedersi riconosciuto l'impegno profuso e le somme investite nella famiglia;
che nei primi del mese di febbraio 2022 in occasione di un suo accesso in
azienda veniva allontanato dalla moglie e da allora gli veniva impedito di
entrare in azienda per cui il resistente si vedeva costretto ad incontrare il
figlio all'esterno;
che infine a seguito di tali eventi il resistente si trovava
privo di reddito ad eccezione della somma di Euro 300 mensili versatagli
dalla figlia per l'uso esclusivo della abitazione di viale Eroi di Cefalonia
135 Roma, ex casa familiare;
che il predetto orami sessantacinquenne
soffriva di difficoltà deambulatorie a causa di 5 esiti di fratture della
colonna vertebrale e nonostante l'aiuto di amici di vecchia data non
riusciva più a reinserirsi nel mondo del lavoro.
Il concludeva, pertanto, chiedendo lo scioglimento del CP_1
matrimonio, il pagamento in suo favore del diritto di partecipazione
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro nella azienda agricola e
quantificato in Euro 300.000 o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di
giustizia, l'assegnazione della casa sita in Viterbo via Strada Signorino 1/A
alla con quanto in esso contenuto - rinunciando alle strutture ivi Pt_1
collocate quali finestre, porte, pavimenti, impianti elettrici termici e idraulici
– il riconoscimento di un assegno divorzile, da porre a carico della Pt_1
ed a favore del resistente, dell'importo mensile di Euro 1.500,00 o nella
maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, la conferma delle
condizioni della separazione relative alla casa di via degli Eroi di Cefalonia
n. 135 Roma ed infine l'obbligo a carico della di mantenimento Pt_1
ordinario e straordinario del figlio . Per_2
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e
5
esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottava i
provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni
separative e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 11826 del 2023 il Tribunale di Roma
dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e
disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletate le prove
per testi, all'udienza del 02 luglio 2024, svoltasi con modalità cartolari, il
g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i
termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie.
Innanzitutto la domanda del resistente volta al riconoscimento della
liquidazione della quota della dedotta azienda familiare deve essere
dichiarata inammissibile in quanto esula dal contenuto tipico del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa M I Presidente
dott.ssa C P Giudice
dott.ssa S C Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67768 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a Viterbo il 01/01/1961 e residente in con il patrocinio Parte_1 dell'avv. S C giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a Roma il 27/05/1958 ed ivi residente, con il patrocinio CP_1 dell' avv. M L, S T ed E S giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni
come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al
pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_2
in data 29 settembre 1988 contraeva in Roma matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione nasceva la figlia (1991), maggiorenne ed CP_1 Per_1
economicamente autonoma e (1993), maggiorenne e non Per_2
economicamente indipendente, esponeva che con decreto del 19 ottobre
2020 il Tribunale di Viterbo omologava la separazione personale dei
coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre: la casa
familiare sita in Viterbo Strada Signorino n. 1A di proprietà della Pt_1
rimane alla medesima, i coniugi si manterranno ciascuno autonomamente, la
ricorrente provvederà integralmente al mantenimento ordinario del figlio
, la casa sita in Roma viale Eroi di Cefalonia n.135 D, in Per_2
comproprietà tra i coniugi, verrà venduta ed il ricavato diviso tra le odierne
parti o altrimenti la quota verrà ceduta da un coniuge all'altro;
che da allora
non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione
materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo
scioglimento del matrimonio contratto dalle parti senza alcuna ulteriore
3
statuizione non ricorrendo i presupposti per la richiesta di un assegno
divorzile.
Si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava CP_1
quanto dedotto dalla controparte e deduceva di essere un imprenditore;
che
dopo un paio di anni di matrimonio si trasferiva con la famiglia nella tenuta
di campagna di circa trenta ettari che nel frattempo la moglie aveva ereditato
dal proprio padre;
che quindi il cedeva la sua azienda ed utilizzava il CP_1
ricavato per ristrutturare la vecchia casa di campagna dove la famiglia
andava a vivere ed ubicata nella predetta tenuta;
che inoltre i coniugi
concordavo che il si sarebbe occupato delle attività operative ossia il CP_1
lavoro dei terreni e la cura degli aspetti pratici dell'azienda compresa la
manutenzione e l'acquisto delle attrezzature agricole, mentre la moglie,
divenuta imprenditrice agricola, si occupava dell'aspetto commerciale e
amministrativo;
conseguentemente la casa di Roma veniva affittata;
che
dopo alcuni anni di attività i coniugi acquistavano 11 ettari di terreno per
l'importo di Euro 290.000 dalla sorella della ricorrente e un magazzino di
62 mq. circa per l'importo di Euro 30.000 dalle altre sorelle e dalla madre
della medesima ricorrente;
che tali investimenti consentivano alla coppia di
migliorare l'azienda ed il loro tenore di vita;
che inoltre il resistente veniva
assunto, senza percepire alcuna retribuzione, dalla moglie;
che infine
sopraggiungevano dei dissapori nella coppia che, nell'anno 2020, decideva
di separarsi e da allora il resistente, pur essendovi nel frattempo trasferito
dalla propria madre, si recava in azienda per prestare la propria attività
lavorativa e supportare il figlio che aveva preso il suo posto ma era Per_2
ancora giovane ed inesperto;
che a seguito della richiesta della ricorrente di
sottoscrive il ricorso per il divorzio congiunto il opponeva un CP_1
4
diniego in quanto speranzoso di poter ricucire il rapporto con la e di Pt_1
vedersi riconosciuto l'impegno profuso e le somme investite nella famiglia;
che nei primi del mese di febbraio 2022 in occasione di un suo accesso in
azienda veniva allontanato dalla moglie e da allora gli veniva impedito di
entrare in azienda per cui il resistente si vedeva costretto ad incontrare il
figlio all'esterno;
che infine a seguito di tali eventi il resistente si trovava
privo di reddito ad eccezione della somma di Euro 300 mensili versatagli
dalla figlia per l'uso esclusivo della abitazione di viale Eroi di Cefalonia
135 Roma, ex casa familiare;
che il predetto orami sessantacinquenne
soffriva di difficoltà deambulatorie a causa di 5 esiti di fratture della
colonna vertebrale e nonostante l'aiuto di amici di vecchia data non
riusciva più a reinserirsi nel mondo del lavoro.
Il concludeva, pertanto, chiedendo lo scioglimento del CP_1
matrimonio, il pagamento in suo favore del diritto di partecipazione
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro nella azienda agricola e
quantificato in Euro 300.000 o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di
giustizia, l'assegnazione della casa sita in Viterbo via Strada Signorino 1/A
alla con quanto in esso contenuto - rinunciando alle strutture ivi Pt_1
collocate quali finestre, porte, pavimenti, impianti elettrici termici e idraulici
– il riconoscimento di un assegno divorzile, da porre a carico della Pt_1
ed a favore del resistente, dell'importo mensile di Euro 1.500,00 o nella
maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, la conferma delle
condizioni della separazione relative alla casa di via degli Eroi di Cefalonia
n. 135 Roma ed infine l'obbligo a carico della di mantenimento Pt_1
ordinario e straordinario del figlio . Per_2
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e
5
esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottava i
provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni
separative e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 11826 del 2023 il Tribunale di Roma
dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e
disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletate le prove
per testi, all'udienza del 02 luglio 2024, svoltasi con modalità cartolari, il
g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i
termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie.
Innanzitutto la domanda del resistente volta al riconoscimento della
liquidazione della quota della dedotta azienda familiare deve essere
dichiarata inammissibile in quanto esula dal contenuto tipico del
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