Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 698
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
proc. n. 3257/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Monica Mastrandrea Giudice
Silvia Carosio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 3257/24 promossa da:
C.U.I. NATA IN RUSSIA IL 06.01.1980, Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVVOCATO FEDERICO FRENI
RICORRENTE- contro
, (c.f. , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“In via principale:
- Previa disapplicazione del provvedimento gravato e di ogni altro atto ad esso prodromico, presupposto, consequenziale o comunque connesso, accertare, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del D.lvo 286/1998, nella formulazione previgente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023.
In via subordinata:
- Accertare, dichiarare e/o riconoscere i presupposti atti a concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 D.lvo 286/1998 e 32 co. 3 D.lvo 25/2008, nella formulazione attualmente vigente”.
per parte resistente:
“Respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI in FATTO e in DIRITTO
La ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto al Questore di il rinnovo del permesso di soggiorno CP_1 per motivi di studio.
Con provvedimento recante prot. nr. 1576/2023 reso in data 29.12.23 e notificato al ricorrente in data
22.1.24 il Questore ha rigettato la suddetta istanza evidenziando che “la richiedente, essendosi immatricolata nell'anno 2009/2010 ha superato il numero di anni fuoricorso previsti oltre la durata del suo corso di studi… ed ha pertanto usufruito del periodo massimo concesso per il rinnovo del permesso di soggiorno a tale titolo”.
La ricorrente, con memoria depositata avanti alla Questura a seguito del preavviso di rigetto, aveva altresì domandato, pur insistendo nella domanda principale, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2 T.U.I., invocando l'applicazione dell'art. 5 co. 9 del D.lvo 286/1998, ai sensi del quale “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Sul punto, nel provvedimento impugnato, la Questura ha affermato che: “..tenuto conto delle modifiche intervenute con il D.L. 20/2023 convertito con modificazioni nella legge 50/2023 ai sensi delle quali sono stati soppressi il terzo e quarto periodo dell'articolo 19 co.
1.1. le istanze presentate oltre la data di entrata in vigore del succitato D.L. non possono essere accolte”.
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 21.2.24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda di protezione speciale rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
All'udienza del 17 settembre 2024 compariva la sola difesa del ricorrente che chiedeva un rinvio in quanto la sua assistita si trovava all'estero.
Alla successiva udienza del 14 gennaio 2025 comparivano le parti;
la ricorrente rendeva spontanee dichiarazioni;
la difesa produceva ulteriore documentazione attinente all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Entrambi i legali insistevano nelle domande avanzate rinunciando al deposito di ulteriori memorie ed il Giudice si riservava di riferire al collegio.
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Prima ancora di affrontare il merito della vicenda, il Tribunale evidenzia che il provvedimento della
Questura è stato impugnato nella sola parte in cui ha rigettato (“le istanze non possono essere accolte”) la domanda di protezione speciale.
Sul punto pare opportuno rilevare che, come correttamente ricordato dalla parte ricorrente, l'art. 5 c. 9
TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista, nel merito, il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno, anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
Inoltre, il collegio reputa non corretta l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale la domanda in esame deve essere valutata, sia dal punto di vista procedurale, sia da quello sostanziale, ai sensi della normativa introdotta con la L. 50/23 che ha convertito il D.L. 20/23.
E' ben vero che la ricorrente ha presentato domanda di protezione speciale con nota inoltrata alla
Questura in data 7.7.23, ma tale domanda è stata presentata con memoria conseguente al preavviso di rigetto a lei notificato dalla P.A. in data 27.6.23 ex art. 10 bis L. 241/90 e depositata, quindi, nell'ambito di un procedimento apertosi nell'ottobre 2022 (la ricorrente si era rivolta alla Questura il 11.10.22).
Si tratta, pertanto, di una domanda che rientra nel lungo iter procedimentale apertosi per iniziativa della ricorrente in data antecedente all'entrata in vigore delle recenti modifiche (11.3.23).
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte