Trib. Roma, sentenza 19/03/2024, n. 3407

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 19/03/2024, n. 3407
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 3407
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
II TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa S R, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3118/2023 R.G. promossa
Da
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv.to D. Naso
ricorrente
contro
,rappresentato e difeso dai Funzionari Delegati Controparte_1
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Parte 1Con ricorso depositato in data 31.1.2023 e regolarmente notificato, premesso di avere lavorato come collaboratore scolastico con contratti a tempo determinato, di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 1.9.2011 nella scuola pubblica, chiedeva, premesso
l'inquadramento giuridico, dichiararsi l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera, adottato applicando l'art. 485 co 1 TU e successive modifiche e integrazioni e accertarsi il diritto al pagamento degli scatti maturati secondo il servizio effettivamente prestato, nella misura di
E.10.678,58, in ogni caso ordinare al CP 1 di procedere alla ricostruzione della carriera secondo i principi richiamati.
,Si costituiva il CP 1 il quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione;
chiedeva nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza.


convenuto quale Preliminarmente si rileva che sussiste la legittimazione passiva del CP 1 datore di lavoro.
Nel merito, la domanda è fondata.
Costituisce giurisprudenza ormai consolidata quella secondo cui: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
L'art. 53 della legge n. 312 dell'll luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL

4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione". (v. Cassazione sent.n.22558 2016).
Tali principi di diritto sono in linea con la giurisprudenza comunitaria ( Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Persona 1 ;
8.9.2011, causa C-177/10
Per 2 Santana e sono stati ripresi dalla Corte di Giustizia
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