Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6250
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Testo completo
N. R.G. 4956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SIi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.vg. 4956/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. GROSSO SILVIA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FABIO DEORSOLA e DIONISIO GIOVANNI CP_1 che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FABIO DEORSOLA e DIONISIO CP_2
GIOVANNI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo a: nato a [...] il [...]. CP_2
Collegio del
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, rispettivamente del 23/10/2024 e 24/10/2024):
“1. Il Sig. corrisponderà alla SIa a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 CP_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di euro 772,00 mensili, fino CP_2 al mese di dicembre 2025 compreso.
2. A decorrere da gennaio 2026 il detto contributo verrà meno, a prescindere dal completamento del ciclo di studi del figlio CP_2
3. Le parti convengono che il detto contributo al mantenimento mensile di pari ad Euro CP_2
772,00 mensili, è da intendersi comprensivo della quota parte di spese straordinarie riferibili al figlio ed a carico del padre, relative al periodo dal deposito del ricorso (marzo 2024) e fino a dicembre
2025, fatta salva la riserva di parte convenuta di recuperare la quota di spese straordinarie, maturata fino al febbraio 2024 incluso, relativa a CP_2
4. Il detto contribuito al mantenimento continuerà ad essere erogato, sino alla scadenza convenuta
(dicembre 2025 compreso), con le modalità odierne, ovvero con versamento diretto dalla Regione
Piemonte, datrice di lavoro del SI , alla SIa Pt_2 CP_1
5. Con compensazione delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/3/2024, parte ricorrente, , adiva il Tribunale, Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SIi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.vg. 4956/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. GROSSO SILVIA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FABIO DEORSOLA e DIONISIO GIOVANNI CP_1 che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
, rappresentata e difesa dagli avv.ti FABIO DEORSOLA e DIONISIO CP_2
GIOVANNI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo a: nato a [...] il [...]. CP_2
Collegio del
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, rispettivamente del 23/10/2024 e 24/10/2024):
“1. Il Sig. corrisponderà alla SIa a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 CP_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di euro 772,00 mensili, fino CP_2 al mese di dicembre 2025 compreso.
2. A decorrere da gennaio 2026 il detto contributo verrà meno, a prescindere dal completamento del ciclo di studi del figlio CP_2
3. Le parti convengono che il detto contributo al mantenimento mensile di pari ad Euro CP_2
772,00 mensili, è da intendersi comprensivo della quota parte di spese straordinarie riferibili al figlio ed a carico del padre, relative al periodo dal deposito del ricorso (marzo 2024) e fino a dicembre
2025, fatta salva la riserva di parte convenuta di recuperare la quota di spese straordinarie, maturata fino al febbraio 2024 incluso, relativa a CP_2
4. Il detto contribuito al mantenimento continuerà ad essere erogato, sino alla scadenza convenuta
(dicembre 2025 compreso), con le modalità odierne, ovvero con versamento diretto dalla Regione
Piemonte, datrice di lavoro del SI , alla SIa Pt_2 CP_1
5. Con compensazione delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/3/2024, parte ricorrente, , adiva il Tribunale, Parte_1
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