Trib. Torino, sentenza 23/08/2024, n. 287
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Testo completo
N. R.G. 17556/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. A T Presidente rel.
Dott. C D Gdice
Dott. V G S G
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 17556/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Crimea n. 6 presso lo studio degli Avvocati M N e S R che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. elettivamente domiciliato in Corso Controparte_1 C.F._2
Inghilterra 41 Torino presso lo studio dell'avv. S D* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a TORINO il 3 agosto 2015 Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra Persona_1 Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/07/2024 e Parte_1
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale Controparte_1
in data 26/4/2016, pubbl. 2/5/2016, relativamente all'incremento del contributo al mantenimento del minore versato dal sig. poiché sono mutate le condizioni lavorative della Controparte_2
priva di occupazione, e altresì relativamente al il diritto di visita padre- Parte_1
figlio, con modalità più affini all'attuale età del minore.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. A T Presidente rel.
Dott. C D Gdice
Dott. V G S G
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 17556/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Crimea n. 6 presso lo studio degli Avvocati M N e S R che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. elettivamente domiciliato in Corso Controparte_1 C.F._2
Inghilterra 41 Torino presso lo studio dell'avv. S D* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a TORINO il 3 agosto 2015 Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra Persona_1 Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/07/2024 e Parte_1
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale Controparte_1
in data 26/4/2016, pubbl. 2/5/2016, relativamente all'incremento del contributo al mantenimento del minore versato dal sig. poiché sono mutate le condizioni lavorative della Controparte_2
priva di occupazione, e altresì relativamente al il diritto di visita padre- Parte_1
figlio, con modalità più affini all'attuale età del minore.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4
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