Trib. Roma, sentenza 19/06/2024, n. 7208
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa V C, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35996 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del giorno 19.6.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Ruggero Bacone 6, presso lo studio Parte_1
degli avv.ti A L F e G G, dai quali è rappresentata e difesa per procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e Controparte_3
difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti A S (pec:
), M L S (pec: Email_1
) e T T (pec: Email_2
), con studio in Roma, via Fasana 21, giusta procura in atti, Email_3
con domicilio digitale eletto presso i suddetti difensori ai rispettivi indirizzi pec sopra indicati.
RESISTENTI
E in persona del legale Controparte_4
rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Valente per procura in atti
RESISTENTE
1
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.11.2022 la ricorrente, premettendo di avere lavorato alle dipendenze del
e di tutte le altre società convenute, presso la sede di Roma via Nino Ilari 11, dal CP_1
30.10.2013 al 26.1.2018 data in cui rassegnava le proprie dimissioni, con mansioni di contabile, con orario di 40 ore settimanali dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì, esponeva che il
è un dottore commercialista che svolge l'attività professionale nello studio di cui è CP_1
titolare in Roma via Nino Ilari 11 e che è altresì amministratore unico e titolare di quote nella
[...]
(al 90%), nella (all'80%) e nella (al 70%), Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
società tutte aventi sede legale in via Nino Ilari 11 e lamentava di non essere mai stata regolarizzata
e di essere stata remunerata in modo non proporzionato alla quantità e qualità del servizio prestato.
Concludeva chiedendo di “a) accertare e dichiarare che tra sig.ra e il Dott. Parte_1 [...]
, nonché tra la Sig.ra e le Società di cui in epigrafe, in persona CP_1 Parte_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. , è intercorso un Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 30/10/2013 al 26/01/2018 full time, con inquadramento al livello 3S CCNL Studi Professionali, ovvero, in subordine, un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 e, per l'effetto, condannare il sig.
[...]
e/o le Società da lui rappresentate, così come indicate in epigrafe, in persona CP_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante Dott. , al pagamento della somma CP_1
complessiva di Euro 66.147,25, di cui Euro 17.045,29 a titolo di differenze retributive, Euro
6.084,51 a titolo di TFR, ed Euro 43.017,45 a titolo di contributi con interessi e rivalutazione CP_4
monetaria;
b) condannare, altresì, il sig. e/o le Società da lui rappresentate, così come CP_1 indicate in epigrafe, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Dott.
[...]
, al versamento dei suddetti contributi in favore dell' e alla conseguente ricostituzione CP_1 CP_4 della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente per il periodo suddetto”. CP_ Si costituivano in giudizio, sia l' che tutti i convenuti, questi ultimi contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Segnatamente parte resistente innanzitutto precisava che il non aveva il titolo di dottore CP_1
commercialista, ma di ragioniere e che aveva cessato di operare in proprio dalla metà degli anni
2000, limitandosi a svolgere da quel momento solo attività di assistenza al contenzioso tributario e lasciando alle due società e la gravosa attività di Controparte_3 Controparte_1
elaborazione dei dati contabili dei clienti e delle buste paga;
in secondo luogo rilevava che la società
2 Controparte_5
era stata costituita a ottobre 2018 ed era divenuta operativa nel 2021 e Controparte_2
quindi dopo la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente e che dunque non poteva essere sua datrice di lavoro;
infine deduceva che la ricorrente aveva lavorato per la sola Controparte_1
quale collaboratrice autonoma, senza orari fissi, svolgendo mera attività di inserimento dati contabili, dall'aprile del 2014 all'estate del 2017 ed era stata regolarmente pagata per la prestazione resa.
Fallito il tentativo di conciliazione, ammesse la prova per interpello e per testi, con tre testi per parte
(parte resistente decadeva dalla prova testimoniale con riguardo ad un testimone), espletata la prova orale e disposta la c.t.u. contabile, la causa era decisa all'udienza del 19.6.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Come noto l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto invocato, grava sulla parte che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.).
Nella specie, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia fornito una persuasiva prova dei fatti costitutivi del diritto: esistenza del rapporto subordinato, sua durata, orario di lavoro e mansioni espletate.
2. Segnatamente, è innanzitutto emersa la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato Cont dal 30.10.2013 al 26.1.2018 tra la ricorrente e il e le società ed CP_1 CP_3
da questo amministrate e di cui era quotista di maggioranza. Controparte_1
3. Invero dall'istruttoria è emerso che la ricorrente, senza soluzione di continuità nel periodo indicato (dal 2013 al 2018), ha svolto mansioni di impiegata amministrativa, presso la sede di via
Nino Ilari n. 11 a Roma.
Tale attività è stata svolta con vincolo di subordinazione al : la ricorrente era sopposta al CP_1
potere direttivo e gerarchico del , il quale le impartiva ordini e direttive che la ricorrente CP_1 doveva rispettare e ne controllava l'operato;
era sottoposta al suo potere disciplinare.
La ricorrente era soggetta al potere organizzativo del che determinava le modalità e i CP_1
tempi della sua prestazione lavorativa ed era inserita nel contesto organizzativo aziendale, con subordinazione tecnico-funzionale.
La ricorrente svolgeva la sua prestazione lavorativa senza alcuna autonomia, senza alcun rischio proprio, ma nella doppia alienità sia dell'organizzazione produttiva, nella quale era stabilmente ed organicamente inserita, sia del risultato della stessa, di cui il era l'unico beneficiario. CP_1
3
Oltre a questo indice primario della subordinazione, sono emersi nella specie anche tutti quelli secondari: l'esistenza di un rigido orario di lavoro imposto dal alla ricorrente, la CP_1
retribuzione mensile versata a cadenze fisse, la continuità della prestazione, l'assenza in capo alla ricorrente di una sia pur minima struttura imprenditoriale, l'obbligo di chiedere l'autorizzazione per fruire di permessi o ferie, di giustificare le assenze.
4. In secondo luogo è poi emersa dall'istruttoria la sostanziale unicità della parte datoriale, costituita dal in proprio e dalle due società e di cui era CP_1 Controparte_3 Controparte_1
amministratore e socio di maggioranza, mentre è emersa l'estraneità ai fatti di causa della società
che è stata costituita dopo la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente. Controparte_2
Invero la ricorrente era sottoposta al potere direttivo del che agiva indifferenziatamente CP_1 sia in proprio sia quale referente delle due società e di cui era socio e CP_3 CP_1
amministratore;
parimenti gli altri dipendenti presenti presso lo studio di via Nino Ilari n. 11, pur essendo formalmente assunti dall'una o dall'altra società, gestivano clienti che poi fatturavano al
[...]
o alle altre due società da lui amministrate. CP_1
Le stesse società svolgevano tutte, nel medesimo luogo, la stessa attività di natura contabile.
Infatti nella sede di via Ilari – sede legale di tutti e quattro i convenuti – non vi era neppure una distinzione spaziale e una identificazione dei luoghi di pertinenza dell'una o dell'altra società, ma tutti gli impiegati lavoravano insieme nella stanza del primo piano svolgendo indifferentemente attività per l'una o l'altra società, utilizzando promiscuamente gli strumenti di lavoro a prescindere dalla formale proprietà degli stessi, prendendo ordini dal , che non si presentava affatto CP_1 come referente di uno piuttosto che dell'altro soggetto giuridico, avendo un'unica segretaria (per un periodo Trentini Rossella).
Né d'altro canto la parte resistente ha fornito prova del fatto – dedotto nella memoria - che le tre società svolgessero attività del tutto distinte e che fossero autonome l'una dall'altra: pur essendo la parte più vicina alla prova, infatti, questa non ha fornito alcuna dimostrazione documentale e testimoniale di tali deduzioni. Anzi, ancor più a monte, le stesse allegazioni sono assolutamente generiche, non essendo neanche specificato nella memoria difensiva quali diverse attività svolgessero le diverse società e – a ben vedere – neppure dedotto che si avvalessero di differenti risorse umane (specificando e dimostrando quali) e materiali, documentandone l'appartenenza per ciascuna società (sul punto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa V C, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35996 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del giorno 19.6.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Ruggero Bacone 6, presso lo studio Parte_1
degli avv.ti A L F e G G, dai quali è rappresentata e difesa per procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e Controparte_3
difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti A S (pec:
), M L S (pec: Email_1
) e T T (pec: Email_2
), con studio in Roma, via Fasana 21, giusta procura in atti, Email_3
con domicilio digitale eletto presso i suddetti difensori ai rispettivi indirizzi pec sopra indicati.
RESISTENTI
E in persona del legale Controparte_4
rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Valente per procura in atti
RESISTENTE
1
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.11.2022 la ricorrente, premettendo di avere lavorato alle dipendenze del
e di tutte le altre società convenute, presso la sede di Roma via Nino Ilari 11, dal CP_1
30.10.2013 al 26.1.2018 data in cui rassegnava le proprie dimissioni, con mansioni di contabile, con orario di 40 ore settimanali dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì, esponeva che il
è un dottore commercialista che svolge l'attività professionale nello studio di cui è CP_1
titolare in Roma via Nino Ilari 11 e che è altresì amministratore unico e titolare di quote nella
[...]
(al 90%), nella (all'80%) e nella (al 70%), Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
società tutte aventi sede legale in via Nino Ilari 11 e lamentava di non essere mai stata regolarizzata
e di essere stata remunerata in modo non proporzionato alla quantità e qualità del servizio prestato.
Concludeva chiedendo di “a) accertare e dichiarare che tra sig.ra e il Dott. Parte_1 [...]
, nonché tra la Sig.ra e le Società di cui in epigrafe, in persona CP_1 Parte_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. , è intercorso un Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 30/10/2013 al 26/01/2018 full time, con inquadramento al livello 3S CCNL Studi Professionali, ovvero, in subordine, un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 e, per l'effetto, condannare il sig.
[...]
e/o le Società da lui rappresentate, così come indicate in epigrafe, in persona CP_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante Dott. , al pagamento della somma CP_1
complessiva di Euro 66.147,25, di cui Euro 17.045,29 a titolo di differenze retributive, Euro
6.084,51 a titolo di TFR, ed Euro 43.017,45 a titolo di contributi con interessi e rivalutazione CP_4
monetaria;
b) condannare, altresì, il sig. e/o le Società da lui rappresentate, così come CP_1 indicate in epigrafe, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Dott.
[...]
, al versamento dei suddetti contributi in favore dell' e alla conseguente ricostituzione CP_1 CP_4 della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente per il periodo suddetto”. CP_ Si costituivano in giudizio, sia l' che tutti i convenuti, questi ultimi contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Segnatamente parte resistente innanzitutto precisava che il non aveva il titolo di dottore CP_1
commercialista, ma di ragioniere e che aveva cessato di operare in proprio dalla metà degli anni
2000, limitandosi a svolgere da quel momento solo attività di assistenza al contenzioso tributario e lasciando alle due società e la gravosa attività di Controparte_3 Controparte_1
elaborazione dei dati contabili dei clienti e delle buste paga;
in secondo luogo rilevava che la società
2 Controparte_5
era stata costituita a ottobre 2018 ed era divenuta operativa nel 2021 e Controparte_2
quindi dopo la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente e che dunque non poteva essere sua datrice di lavoro;
infine deduceva che la ricorrente aveva lavorato per la sola Controparte_1
quale collaboratrice autonoma, senza orari fissi, svolgendo mera attività di inserimento dati contabili, dall'aprile del 2014 all'estate del 2017 ed era stata regolarmente pagata per la prestazione resa.
Fallito il tentativo di conciliazione, ammesse la prova per interpello e per testi, con tre testi per parte
(parte resistente decadeva dalla prova testimoniale con riguardo ad un testimone), espletata la prova orale e disposta la c.t.u. contabile, la causa era decisa all'udienza del 19.6.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Come noto l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto invocato, grava sulla parte che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.).
Nella specie, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia fornito una persuasiva prova dei fatti costitutivi del diritto: esistenza del rapporto subordinato, sua durata, orario di lavoro e mansioni espletate.
2. Segnatamente, è innanzitutto emersa la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato Cont dal 30.10.2013 al 26.1.2018 tra la ricorrente e il e le società ed CP_1 CP_3
da questo amministrate e di cui era quotista di maggioranza. Controparte_1
3. Invero dall'istruttoria è emerso che la ricorrente, senza soluzione di continuità nel periodo indicato (dal 2013 al 2018), ha svolto mansioni di impiegata amministrativa, presso la sede di via
Nino Ilari n. 11 a Roma.
Tale attività è stata svolta con vincolo di subordinazione al : la ricorrente era sopposta al CP_1
potere direttivo e gerarchico del , il quale le impartiva ordini e direttive che la ricorrente CP_1 doveva rispettare e ne controllava l'operato;
era sottoposta al suo potere disciplinare.
La ricorrente era soggetta al potere organizzativo del che determinava le modalità e i CP_1
tempi della sua prestazione lavorativa ed era inserita nel contesto organizzativo aziendale, con subordinazione tecnico-funzionale.
La ricorrente svolgeva la sua prestazione lavorativa senza alcuna autonomia, senza alcun rischio proprio, ma nella doppia alienità sia dell'organizzazione produttiva, nella quale era stabilmente ed organicamente inserita, sia del risultato della stessa, di cui il era l'unico beneficiario. CP_1
3
Oltre a questo indice primario della subordinazione, sono emersi nella specie anche tutti quelli secondari: l'esistenza di un rigido orario di lavoro imposto dal alla ricorrente, la CP_1
retribuzione mensile versata a cadenze fisse, la continuità della prestazione, l'assenza in capo alla ricorrente di una sia pur minima struttura imprenditoriale, l'obbligo di chiedere l'autorizzazione per fruire di permessi o ferie, di giustificare le assenze.
4. In secondo luogo è poi emersa dall'istruttoria la sostanziale unicità della parte datoriale, costituita dal in proprio e dalle due società e di cui era CP_1 Controparte_3 Controparte_1
amministratore e socio di maggioranza, mentre è emersa l'estraneità ai fatti di causa della società
che è stata costituita dopo la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente. Controparte_2
Invero la ricorrente era sottoposta al potere direttivo del che agiva indifferenziatamente CP_1 sia in proprio sia quale referente delle due società e di cui era socio e CP_3 CP_1
amministratore;
parimenti gli altri dipendenti presenti presso lo studio di via Nino Ilari n. 11, pur essendo formalmente assunti dall'una o dall'altra società, gestivano clienti che poi fatturavano al
[...]
o alle altre due società da lui amministrate. CP_1
Le stesse società svolgevano tutte, nel medesimo luogo, la stessa attività di natura contabile.
Infatti nella sede di via Ilari – sede legale di tutti e quattro i convenuti – non vi era neppure una distinzione spaziale e una identificazione dei luoghi di pertinenza dell'una o dell'altra società, ma tutti gli impiegati lavoravano insieme nella stanza del primo piano svolgendo indifferentemente attività per l'una o l'altra società, utilizzando promiscuamente gli strumenti di lavoro a prescindere dalla formale proprietà degli stessi, prendendo ordini dal , che non si presentava affatto CP_1 come referente di uno piuttosto che dell'altro soggetto giuridico, avendo un'unica segretaria (per un periodo Trentini Rossella).
Né d'altro canto la parte resistente ha fornito prova del fatto – dedotto nella memoria - che le tre società svolgessero attività del tutto distinte e che fossero autonome l'una dall'altra: pur essendo la parte più vicina alla prova, infatti, questa non ha fornito alcuna dimostrazione documentale e testimoniale di tali deduzioni. Anzi, ancor più a monte, le stesse allegazioni sono assolutamente generiche, non essendo neanche specificato nella memoria difensiva quali diverse attività svolgessero le diverse società e – a ben vedere – neppure dedotto che si avvalessero di differenti risorse umane (specificando e dimostrando quali) e materiali, documentandone l'appartenenza per ciascuna società (sul punto
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