Trib. Caltanissetta, sentenza 05/12/2024, n. 518
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Testo completo
Nr. 591/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 07/11/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
, G), 01/01/1973 (C.F. Parte_1 Parte_2 C.F._1
, 26/07/1970 (C.F. ) Parte_3 Parte_4 C.F._2
, 21/04/1970 (C.F. ) Parte_5 Parte_4 C.F._3
, , 05/08/1971 (C.F. ) Parte_6 Parte_4 C.F._4
, 21/06/1967 (C.F. ) Parte_7 Parte_4 C.F._5
Tutti con il patrocinio dell'avv. NARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE DEI TIGLI, 27 93017 SAN CATALDO ricorrenti contro
(C.F. con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI CALTANISSETTA, elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 174 93100
Parte_4 resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «accertare l'illegittimità dei provvedimenti posti in essere dal poiché in CP_1 violazione dell'art. 78 del D.Lgs. n.443/1992, in violazione del principio del divieto di “riformatio in peius” e in contrasto con i precedenti provvedimenti di attribuzione degli assegni ad personam riassorbibili solo in caso di passaggio da un'area all'altra o ad un livello retributivo superiore all'interno della stessa area;
dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti posti in essere dal anzi specificati;
per l'effetto, condannare il CP_1
a rimborsare a ciascun ricorrente le somme già riscosse e rideterminare l'assegno personale per come CP_1 previsto nei provvedimenti di inquadramento dei ricorrenti al momento del passaggio nei ruoli civili. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario»
Per parte resistente: «nel merito, respingere il ricorso proposto perché infondato in punto di fatto e di diritto;
con condanna alle spese»
Ragioni della decisione
I ricorrenti, tutti dipendenti del , con ricorso depositato in data Controparte_1
20/05/2021, hanno agito hanno per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
1
Al fine hanno rilevato di essere transitati ai sensi degli articoli 75 e 78 del d.lgs.
443/1992 - dal Corpo di Polizia Penitenziaria al Dipartimento della Giustizia Minorile, presso l'Istituto