Trib. Trento, sentenza 12/12/2024, n. 1122

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 12/12/2024, n. 1122
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 1122
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3226/2018 R.G.A.C., pendente TRA COMUNE DI BASELGA DI PINÈ (C.F. 00146270228), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.ta Alessandra Carlin e domiciliato presso il suo Studio, sito in Trento, in Via Brennero n. 322, giusta procura alle liti depositata telematicamente
- Attore - NEI CONFRONTI DI F&M INGEGNERIA S.P.A. (C.F. e P. Iva 02916640275) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pea e Chiara Pea del Foro di Venezia e l'Avv.ta Paola Ferrari del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, sito in Trento, in Via Galileo Galilei n. 27, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione e risposta
- Convenuta - E OS TS (C.F. [...]- P. Iva 01661260214), rappresentato e difeso dall'Avv.ta Roberta de Pretis ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Trento, in Via S. Trinità n. 14, giusto mandato speciale allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore del 19.02.2021
- Convenuto – E CA RE DELLO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA (C.F. - P.IVA 01460020223), rappresentato e difeso dall'Avv.ta Marialorenza de Finis ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio legale, sito in
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Trento, in Via Oss Mazzurana n. 72, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta
- Terzo chiamato - E GENERALI ITALIA S.P.A. (P. IVA 00885351007), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Iro Tralli ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio legale in ILo, in Via De Amicis n. 55, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-Terza chiamata - E UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00284160371), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulio de Abbondi e Maria Emanuela de Abbondi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trento, Passaggio Zippel n. 2, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta
- Terza chiamata -

OGGETTO: azione di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto introduttivo, parte attorea ha sostenuto:
- che, con convenzione del 11.11.2004, ha incaricato l'Arch. Josef RI di redigere il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata “Piscina coperta, centro salute e fitness” e che, costui ha presentato il progetto definitivo nel Dicembre 2003;

- che, con convenzione del 28.12.2004, l'Arch. RI ha assunto altresì l'incarico di redigere il progetto esecutivo dell'opera e che, tale progetto è stato consegnato nell'Aprile 2008;

- che, in data 8.2.2010, ha stipulato il contratto d'appalto per la realizzazione dell'opera con l'A.T.I. costituita tra ZH General Construction S.p.A. e Atzwanger S.p.A., a fronte della corresponsione di Euro 7.371.931,92 oltre IVA, comprensivo di oneri di sicurezza;

- che, con convenzione del 12.3.2010, ha affidato i servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e assistenza dell'opera all'A.T.I. formata da AV & IL ER S.p.A., Tecno IO S.a.s., A.I.A. Engineering S.r.l., Studio Geologico Associato GeoAlp ed Ingea S.r.l.;

- che, il 2.4.2010, la Direzione lavori ha consegnato i lavori all'Appaltatrice, ai sensi dell'art. 130 del D.p.r. 554/1999;

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- che, tuttavia, i lavori non sono stati concretamente avviati perché la Direzione lavori ha ravvisato la necessità di effettuare una Perizia suppletiva e di variante volta ad approfondire gli aspetti geo-meccanici e per la caratterizzazione ambientale del sito;

- che, il 17.6.2010, l'Appaltatrice ha rappresentato alla Direzione lavori e alla Committenza che le analisi eseguite sul terreno di fondazione hanno evidenziato superamenti delle soglie limite degli idrocarburi e che quelle svolte sulle acque hanno mostrato concentrazioni di benzine superiori alla norma e sono emersi altresì valori di alluminio, azoto ammoniacale e manganese eccedenti i limiti di legge nelle acque reflue;

- che, pertanto, la Direzione lavori ha emesso il verbale del 18.06.2010, con cui ha ordinato la sospensione totale dei lavori fino al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del sito;

- che, all'esito delle prescrizioni impartite dall'A.P.P.A. e delle conclusioni rassegnate dallo Studio GeoAlp, incaricato di redigere una Relazione geologica inerente al programma di restituzione delle acque di scavo, si è resa necessaria un'ulteriore modifica del progetto esecutivo;

- che, il 6.4.2012, la Dott.ssa Lauriola ha chiesto alla Direzione lavori la ripresa dei lavori, stante il superamento dei fattori ostativi, che ha assentito, garantendo la ripresa;

- che, il 13.4.2012, l'A.T.I. ZH ha notificato al Comune un atto di diffida e costituzione in mora, volto alla rimozione delle preclusioni alla regolare esecuzione dei lavori e che, non avendo la Direzione lavori provveduto ad ordinare la ripresa dei lavori, l'Appaltatrice ha ritenuto risolto il contratto e ha dato ingresso ad un contenzioso volto ad ottenere il ristoro dei danni subiti;

- che, all'esito del giudizio de quo, con la sentenza n. 682/2016 del 5.07.2016, confermata in appello, è stato riconosciuto all'Appaltatrice un risarcimento del danno in termini di lucro cessante da mancato guadagno, pari ad Euro 737.674,05;

- che, nelle more del succitato processo, la P.A.T., con la delibera del 26.10.2015, ha definitivamente revocato il finanziamento dell'opera;

- che, alla luce di ciò, la parte attorea ha convenuto in giudizio l'Arch. Josef RI e l'A.T.I. AV & IL ER S.p.a., nelle rispettive qualità di progettista e di affidataria della Direzione Lavori, lamentando gravi inadempimenti contrattuali nell'esecuzione dei rispettivi incarichi;

- che, in particolare, l'Arch. RI ha consegnato alla Committenza un progetto non eseguibile in quanto gravemente carente e lacunoso nella sua struttura progettuale e non adeguato alla normativa di settore;

- che, l'A.T.I. AV & IL, nel verbale di consegna dei lavori ex art. 130 del D.P.R. 554/1999, ha attestato che “lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio dei lavori”, pur sapendo che il progetto non era
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conforme alla normativa vigente e che non erano state condotte in sito le indagini geognostiche e ambientali;
inoltre, non ha agito con la dovuta diligenza, avendo colposamente atteso fino ad Aprile 2012 per rappresentare l'ineseguibilità del progetto alla Committenza;

- che, il fallimento dell'appalto ha causato al Comune di Baselga del Piné un danno emergente consistente rispettivamente: nella somma corrisposta all'Appaltatrice all'esito del contenzioso civile ut supra;
nei costi corrisposti per le forniture, per la progettazione dell'opera, per l'indizione della gara, per la predisposizione delle Perizie di variante e per la caratterizzazione dei luoghi e nelle spese legali affrontate in entrambe i gradi di giudizio;
il tutto ammonta ad Euro 1.926.827,80, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria;

- che, le parti convenute debbono rispondere in solido avendo, con le loro azioni, concorso alla produzione del danno. Sulla scorta di tali premesse, la difesa di parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, ogni contraria eccezione e domanda disattesa: nel merito, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale serbato dall'arch. Josef RI dello Studio di Architettura e ER Jos RI & Partner in ordine all'incarico di redigere la progettazione definitiva, esecutiva e di variante, della piscina coperta e del centro salute e fitness nel Comune di Baselga di Pinè per le ragioni tutte esposte in narrativa, dichiarando, di conseguenza, la risoluzione dei contratti di incarico professionale di cui alle convenzioni di incarico dd. 11.11.2003 e 28.11.2004 per grave inadempimento del professionista ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.;
condannare, per l'effetto, l'arch. Josef RI dello Studio di Architettura e ER Jos RI & Partner a ripetere al Comune di Baselga di Pinè i corrispettivi ricevuti per gli incarichi progettuali affidati pari ad euro 533.198,20, ovvero la maggior o minor somma che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre agli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 o, in subordine, oltre agli interessi di mora di cui all'art. 133, comma I D.lgs. n. 163/2006, dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale serbato dalla AV e IL ER S.p.a., in qualità di mandataria e capogruppo dell'Associazione temporanea tra professionisti formata da F&M ER S.p.A., A.I.A. Engineering S.r.l., Tecno IO S.a.s. di IO EF & c., Studio Geologico Associato Geoalp, Ingea S.r.l. in ordine agli obblighi assunti con la convenzione di incarico di direzione lavori ed altri servizi dd. 12.03.2010 per la realizzazione della piscina coperta e del centro salute e fitness nel Comune di Baselga di Pinè per le ragioni tutte esposte in narrativa, dichiarando, di conseguenza, la risoluzione della convenzione di incarico dd. 12.03.2010 per grave inadempimento del professionista ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.;
accertare e dichiarare che, per effetto del grave inadempimento serbato dall'arch. Josef RI e dall'ATI AV & IL, il Comune di Baselga di Pinè ha subito un grave danno economico, quantificato, per i titoli e per le voci di cui in narrativa, nell'importo di euro 1.393.629,96, oltre ad euro

4 533.198,20 per i corrispettivi versati all'arch. Josef RI, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
condannare, per l'effetto, l'arch. Josef RI dello Studio di Architettura e ER Jos RI & Partner e la società AV e IL ER S.p.a., in qualità di mandataria e capogruppo dell'Associazione temporanea tra professionisti formata da F&M ER S.p.A., A.I.A. Engineering S.r.l., Tecno IO S.a.s. di IO EF & c., Studio Geologico Associato Geoalp, Ingea S.r.l. a pagare al Comune di Baselga di Pinè, per i titoli indicati in narrativa, in solido tra loro, previo accertamento della sussistenza del vincolo di solidarietà, ovvero, in via gradata, singolarmente ciascuno per la quota che risulterà dovuta, la somma di euro 1.393.629,60 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
in via gradata, nel caso di mancato accoglimento della domanda di ripetizione di cui al punto 3, condannare l'arch. Josef RI dello Studio di Architettura e ER Jos RI & Partner con la società AV e IL ER S.p.a., in qualità di mandataria e capogruppo dell'Associazione temporanea tra professionisti formata da F&M ER S.p.A., A.I.A. Engineering S.r.l., Tecno IO S.a.s. di IO EF & c., Studio Geologico Associato Geoalp, Ingea S.r.l. a pagare al Comune di Baselga di Pinè, per i titoli indicati in narrativa, a titolo di risarcimento, in solido tra loro previo accertamento del vincolo di solidarietà, ovvero, in via gradata, singolarmente ciascuno per la quota che risulterà dovuta, anche l'ulteriore somma di euro 533.198,20 versata al progettista quale corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfetario 15%, Iva, C.n.p.a. come per legge
”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio F & M ER S.p.a., la quale ha eccepito:
- che, era rimasta estranea alla fase di approvazione del progetto e che il Comune era a conoscenza delle problematiche di natura geologica del terreno di fondazione e della possibile presenza di sostanze inquinanti prima dell'avvio del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto;
pertanto, le eventuali varianti al progetto esecutivo dovevano essere eseguite dagli Uffici Tecnici del Comune prima dell'avvio della gara d'appalto;

- che, non rientrava tra i suoi compiti la validazione del progetto e che, con l'ordine di servizio n. 1/2010, contestualmente alla consegna dei lavori, aveva evidenziato la necessità di eseguire le indagini diagnostiche e integrative sul terreno di fondazione, prescritte dal D.M. 14.1.2008, entrato in vigore dopo l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo;

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- che, l'iter per l'approvazione del piano di caratterizzazione si era prolungato per due anni anche perché era emerso l'inquinamento del sito;

- che, nel caso in esame, la consegna dei lavori costituiva un mero adempimento formale;

- che, l'attore avrebbe dovuto sollevare le contestazioni in ordine al suo operato chiamandola in causa nel procedimento n. 1605/12;

- che, la sospensione dei lavori era addebitabile anche alla condotta dilatoria dell'attore che, nel Maggio 2010, aveva richiesto l'elaborazione di un progetto completamente diverso da quello originario;

- che, aveva dato puntuale esecuzione all'incarico, dapprima evidenziando la necessità di eseguire indagini geotecniche integrative;
poi, assecondando le nuove istanze della Committenza;

- che, il principale responsabile del mancato avvio dei lavori era l'Arch. RI, per le carenze del progetto strutturale e per il mancato rispetto delle normative di legge, con particolare riferimento al d.lgs. n. 152/06. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la difesa della F&M ER S.p.a. ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale si chiede, ai sensi degli artt. 106 e 269 2° co. cpc, lo spostamento dell'udienza del 9.1.2019 allo scopo di consentire, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis, la citazione in giudizio della società Generali Italia S.p.A. (P.IVA: 00885351007 corrente in Mogliano Veneto-TV Via Marocchesa 14);
in principalità nel merito: respingersi le domande formulate dal Comune di Baselga di Piné nei confronti della F&M ER S.p.A. nella sua qualità ut supra perché infondate in fatto ed in diritto;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dal Comune di Baselga di Piné, condannarsi l'arch. Josef RI a tenere sollevata ed indenne la F&M ER Spa da ogni conseguenza pregiudizievole ed a rimborsare alla predetta società tutte le somme che dovesse sborsare per qualsiasi titolo e causa. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda proposta dal Comune di Baselga di Piné nei confronti della F&M ER S.p.A., accertata l'operatività della polizza assicurativa sottoscritta dalla F&M ER S.p.A. con la Generali Italia S.p.A., condannarsi la compagnia di assicurazione a tenere sollevata ed indenne la Società istante da ogni conseguenza pregiudizievole e comunque rimborsare alla Società medesima tutte le somme che dovesse versare per i titoli di cui in narrativa. Spese e competenze di lite rifuse
”.
3. Si è costituito ritualmente in giudizio Josef RI, il quale ha eccepito:
- che, il Comune di Baselga di Piné ha violato il dovere di cooperazione;

- che, la denunzia dei vizi da parte dell'attore è avvenuta dopo il decorso dei termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art. 2226 c.c.;

- che, l'Ente locale, designando quale R.U.P. il proprio Segretario comunale, aveva contravvenuto all'art. 10, c. 5 del d.lgs. n. 163/2006, che prescrive che costui possegga titolo di studio e competenza adeguati ai compiti per i quali è nominato;

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- che, nel caso di specie, il R.U.P. aveva omesso di effettuare la validazione del progetto, consegnandolo, tout court, all'Appaltatrice in sede di stipula del contratto di appalto, a distanza di due anni dalla sua redazione ed approvazione;

- che, la Direzione Lavori, nel verbale di consegna dei lavori, aveva incautamente attestato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 130 del d.P.R. 554/1999, pur essendo consapevole della presenza dei fattori ostativi all'esecuzione dell'appalto;

- che, il progetto dell'Arch. RI non si era, in parte qua, uniformato alla disciplina del D.M. 14.01.2008 (entrata in vigore il 01.07.2009) e delle nuove norme in materia di gestione di terre da scavo di cui alla delibera G.P. 1227/2009, perché era stato redatto ed approvato nel 2008, ovvero in data antecedente alla loro entrata in vigore;

- che, ferma restando la concorrente responsabilità del Comune di Baselga di Pinè, anche a norma dell'art. 1227 c.c., l'unica responsabile del fallimento dell'appalto è l'ATI AV & IL;

- che, la sentenza del Tribunale di Trento n. 682/2016 non è opponibile all'Arch. RI, essendo costui estraneo al relativo procedimento, né sono opponibili le conclusioni della CTU dell'Ing. Breoni;

- che, rigetta tutte le censure attoree e ribadisce il corretto espletamento dell'incarico conferitogli dall'Ente locale;

- che, la seconda Perizia di variante si era resa necessaria per adeguare il progetto alle sopravvenienze normative e alle nuove richieste del Comune, consistenti in un sostanziale stravolgimento del progetto originario;
difatti, all'Arch. RI era stata commissionata la progettazione di un impianto con caratteristiche totalmente diverse, il quale era stato approvato dal Comune ed aveva ottenuto tutti i pareri all'uopo necessari;

- che, contesta la quantificazione del danno in quanto includente costi eziologicamente non riconducibili a fatto o colpa del progettista;

- che, analogamente, censura l'asserita sussistenza nel
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