Trib. Trapani, sentenza 12/02/2024, n. 97

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trapani, sentenza 12/02/2024, n. 97
Giurisdizione : Trib. Trapani
Numero : 97
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa CA UE
IP, all'esito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e motivazione resa ex art. art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 882 dell'anno 2021
T R A
NA LI, CA MO, AL MO, CE MO, la prima cointestataria ed erede, gli altri n.q. di eredi di SA MO, nato ad [...] il
24.04.1956 e deceduto in Paceco il 7.07.1997, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo
Spanò e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Trapani, nella via XXX Gennaio n. 94, giusta procura in atti
ATTORI
Contro
Poste Italiane S.p.A. (P.I. 01114601006 – C.F. 97103880585), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Domenica Motta ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Trapani, sita in Trapani, nella Piazza Vittorio
Veneto n. 2, giusta procura in atti
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno adito l'autorità giudiziaria esponendo di essere cointestatari (e/o eredi dell'intestatario defunto MO SA) dei seguenti buoni postali: serie Q/P n°
000.291 emesso dall'ufficio postale di Ballata Trapani il 23 luglio 1988, del valore
nominale di £. 500.000 (€ 258,23);
serie Q/P n° 000.400 emesso dall'ufficio postale di
Ballata Trapani il 2 gennaio 1989 del valore nominale di £. 500 .00 0 (€ 258,23).
La doglianza di parte attrice origina dalla circostanza che avrebbero ricevuto, dalla società convenuta, un importo inferiore di € 10.230,79 rispetto a quello risultante dal tenore letterale dei titoli di legittimazione testé menzionati (somma alla quale andrebbero aggiunti gli interessi legali e di mora dovuti sulla stessa). Hanno, infatti, rappresentato che: a) i tassi di interesse applicati ad ogni B.F.P. sono i seguenti (come indicato a tergo del B.F.P.): 8% fino al 5° anno;
9% dal 6° al 10° anno;
10,50 % dall'11°al 15° anno;
12% dal 16° al 20° anno;
più Lire 129.175, pari ad € 67,80, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione;
dal 1° gennaio del 31° anno solare successivo a quello di emissione, il buono non riscosso cessa di essere fruttifero;
b) il valore del B.F.P. serie P/Q n. 291, maturato alla scadenza del trentennio, ammonta complessivamente ad € 5.027,89 (oltre interessi), il valore del B.F.P. serie P/Q n. 400, maturato alla scadenza del trentennio, ammonta complessivamente ad €
5.202,90 (oltre interessi);
c) Posteitaliane ha attributo al Buono n. 291 il valore di €
3.186,41 al lordo e al Buono n., 400 quello di € 3.267,57, ovvero importi inferiori rispetto ai valori effettivi dei BFP;
d) le indicazioni contemplate a tergo dei BPF sono idonee ad ingenerare l'affidamento di chi li ha sottoscritti, sicché deve riconoscersi il diritto di riscuotere capitale e interessi secondo le condizioni riportate sugli stessi, ovvero sulla scorta delle indicazioni originarie, compresi gli interessi dal 21° al 30° anno.
Corredando la domanda anche mediante consulenza tecnica di parte, gli attori, hanno, pertanto, chiesto al Tribunale di: -accertare e dichiarare che il valore dei Buoni Fruttiferi per cui è causa, è di € 5.027,89 per il Buono serie P/Q n. 291 e di € 5.202,90 per il Buono serie P/Q n. 400;- condannare Poste Italiane, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori, della somma di Euro € 10.230,79 ( €
5.027,89 per il BFP n. 291 ed € 5.202,90 per il BFP n. 400) per le causali di cui in premessa oltre agli interessi legali dalla data del dovuto fino all'introduzione del procedimento giudiziario, oltre ancora agli interessi di mora, ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data del giudizio fino al saldo, oltre, infine, ad € 150,00 per la perizia econometrica di parte sul Buono oggetto del presente giudizio ed € 48,00 quale diritti di segreteria corrisposti per il tentativo di mediazione;- in ogni caso, condannare Poste Italiane S.p.A. alla refusione a favore di parte attrice delle spese e degli onorari del presente procedimento”.
Con memoria del 30.6.2021 si è costituita in giudizio Poste Italiane s.p.a., che, rivendicando la legittimità del proprio operato, ha dedotto che i buoni postali sono stati
emessi in data anteriore (nel 1988 e 1989) rispetto al D. Lgs. n. 284/1999 e, dunque, del
D. M. Tesoro del 19 dicembre 2000, ciò comportando l'applicazione del D.P.R.
29.03.1973 n. 156 il
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