Trib. Ivrea, sentenza 21/11/2024, n. 1257
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Testo completo
N. R.G. 2000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. A S Presidente
Dott.ssa R M Giudice rel./est.
Dott. A A B Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Oggetto: “cessazione nella causa civile iscritta al n. 2000/2023 R.G. Cont. effetti civili del promossa con ricorso da: matrimonio”.
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
3 giugno 1940 e residente in [...], rappresentato e difeso
dall'Avv. A N ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del suindicato
difensore sito in Torino, piazza XVIII Dicembre 1, giusta procura in atti;
ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 659 del
10.5.2023 ricorrente
contro
nata a [...] il [...], CF , residente in [...]CP_1 C.F._2
(TO), via Matteo Pescatore n. 15;
resistente contumace
pagina 1 di 5
Con l'intervento del in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
di Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “NEL MERITO
- verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, accertare e dichiarare che i coniugi non si sono
riconciliati e che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della
convivenza e, per conseguenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato
tra e in data 30 marzo 1964 in Torino, ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e a tutte le
ulteriori incombenze a norma di legge;
- modificare le condizioni sancite in sede di separazione, nella parte in cui dispongono che il Sig.
ebba versare un contributo al mantenimento della Sig.ra della somma Parte_1 CP_1
di euro 100,00, eliminando siffatto assegno di mantenimento o, quantomeno, al netto della attuale
equiparazione delle pensioni, riducendone l'importo;
- con ogni pronuncia accessoria e consequenziale;
- in ogni caso: con il favore di spese, onorari e diritti di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. A S Presidente
Dott.ssa R M Giudice rel./est.
Dott. A A B Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Oggetto: “cessazione nella causa civile iscritta al n. 2000/2023 R.G. Cont. effetti civili del promossa con ricorso da: matrimonio”.
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
3 giugno 1940 e residente in [...], rappresentato e difeso
dall'Avv. A N ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del suindicato
difensore sito in Torino, piazza XVIII Dicembre 1, giusta procura in atti;
ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 659 del
10.5.2023 ricorrente
contro
nata a [...] il [...], CF , residente in [...]CP_1 C.F._2
(TO), via Matteo Pescatore n. 15;
resistente contumace
pagina 1 di 5
Con l'intervento del in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_2
di Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “NEL MERITO
- verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, accertare e dichiarare che i coniugi non si sono
riconciliati e che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della
convivenza e, per conseguenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato
tra e in data 30 marzo 1964 in Torino, ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e a tutte le
ulteriori incombenze a norma di legge;
- modificare le condizioni sancite in sede di separazione, nella parte in cui dispongono che il Sig.
ebba versare un contributo al mantenimento della Sig.ra della somma Parte_1 CP_1
di euro 100,00, eliminando siffatto assegno di mantenimento o, quantomeno, al netto della attuale
equiparazione delle pensioni, riducendone l'importo;
- con ogni pronuncia accessoria e consequenziale;
- in ogni caso: con il favore di spese, onorari e diritti di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese
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