Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 1
Data del deposito : 6 gennaio 2025

Testo completo

N. 2661/2024 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente
da
rappresentato e difeso dall'avv. POGNICI MADDALENA, Parte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce
al ricorso introduttivo,


- Ricorrente -


e
rispettivamente rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
BOATO MARTINA, presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per
mandato in calce al ricorso introduttivo,


- Ricorrente -


con l'intervento del P.M.;

sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
- “disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad
entrambi i genitori;

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- il padre rimarrà a vivere nella attuale casa familiare di
proprietà dei suoi genitori, sita in Spinea, Via Rosmini 12,
mentre la madre ha trovato un'altra soluzione abitativa idonea
anche alla minore e dunque trasferirà la propria abitazione e
domicilio in SA (VE) via Monte Grappa n. 55
- la minore trascorrerà pari tempo con il padre e con la madre,
secondo le modalità di seguito precisate;

- ogni settimana rimarrà con la mamma nelle giornate di Per_1
lunedì dall'uscita di scuola e martedì con pernottamento presso
la di lei nuova abitazione sino al mercoledì mattina quando la
mamma la porterà a scuola;

- rimarrà con il papà nelle giornate di mercoledì Per_1
dall'uscita di scuola e giovedì con pernottamento presso la di
lui abitazione sino al venerdì mattina quando il papà la porterà
a scuola;

- trascorrerà i fine settimana alternati con ciascun Per_1
genitore dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina
con accompagnamento a scuola da parte del genitore di turno;

- i genitori concordano sin d'ora che se per motivi lavorativi
uno di loro non potrà accudire la figlia nel proprio turno di
responsabilità genitoriale, la piccola potrà essere accudita
preferibilmente dall'altro genitore, se si rende disponibile
e/o libero, altrimenti i genitori potranno avvalersi dell'aiuto
della nonna paterna, di persone di fiducia dei genitori o di
una baby sitter, i cui costi saranno suddivisi a metà tra i
genitori;

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- trascorrerà 7 giorni consecutivi con ciascun genitore Per_1
nelle festività natalizie con Natale e Capodanno alternati
negli anni;
3 giorni durante le vacanze pasquali e 15 giorni
non consecutivi durante le ferie estive;

- ciascun genitore provvederà al mantenimento (alimentazione e
piccole spese quotidiane) della figlia nelle giornate di sua
pertinenza, mentre tutte le altre spese relative al
mantenimento ordinario sostenute nell'interesse della minore
verranno ripartite tra i genitori giusta la metà, previa
esibizione delle pezze giustificative, spese straordinarie come
da protocollo del Tribunale di Venezia suddivise a metà;

- la residenza
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