Trib. Genova, sentenza 12/12/2024, n. 500

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 12/12/2024, n. 500
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 500
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 4618/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26/10/1981, residente in [...]7, elettivamente domiciliata presso
e nello studio dell'Avv. Paola Rottigni (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
la difende, come da procura in atti;

e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
ed ivi residente in [...]7, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Daniela Ugolini (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti;

Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1


la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;

Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;

Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 07/07/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;

b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;

c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;

Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;

Viste le conclusioni del P.M.

P.Q.M

.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) la casa di abitazione familiare, appartamento sito in Genova Via della Maona 5/10, con
l'arredamento ivi esistente, fatta eccezione per alcuni beni già individuati dalle parti di comune accordo, resterà nella disponibilità del Sig. la Sig.ra ha già Parte_2 Pt_1
provveduto, a far data dal 1° settembre 2024, a trasferire, secondo gli accordi intercorsi, la
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propria residenza e quella dei figli minori nella nuova abitazione sita in Via Antica Romana di Pegli, 8/18;

2) I genitori ritengono,
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