Trib. Genova, sentenza 03/01/2025, n. 19
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4744 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2021 e vertente tra
SA TR, DA MI e DA MU, con il proc. dom. avv.
Ugo Carassale e l'avv. Romano Raimondo
- attori -
e
LI NR e BA ND, in proprio e quali rappresentanti
legali di BA OM, con il proc. dom. avv. Davide Garaventa
- convenuti -
e
OR CU spa, con il proc. dom. avv. Gian Carlo Soave
- chiamata in causa dai convenuti -
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Il Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza e domanda, previe le
pronunce meglio viste, dichiari la responsabilità civile di NR LI ed
ND BA, in proprio e quali legali rappresentanti del loro figlio minore,
OM BA, e, per l'effetto, li condanni al risarcimento di tutti i danni
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cagionati a TR SA, MI DA e MU DA nella misura
dimostrata in causa, con interessi di legge sulle somme già congruamente
rivalutate.
Dedotta la somma già ricevuta di € 1.158,26.
Vinte le spese di giudizio”.
Per i convenuti
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed
eccezione disattesa, nel merito, in via principale:
rigettare ogni domanda attorea in quanto inammissibile e, comunque, poiché
infondata in fatto ed in diritto, oltreché carente di prova, per tutti i motivi dedotti,
con ogni consequenziale pronuncia;
nel merito, in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle
domande proposte dai Signori TR SA e MI DA, in proprio e
quali esercenti la potestà parentale sul di loro figlio minore MU DA, nato il
26/11/2005, accertare e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare OR
CU S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad
interamente garantire, manlevare e tenere indenne, in forza della polizza RC n.
594.58.900897, i convenuti Signori NR LI e ND BA, sia in
proprio sia quali coniugi esercenti la potestà parentale sul di loro figlio minore
OM BA, nato a [...], il [...], da ogni domanda attorea e da
qualsivoglia conseguenza economica passiva e/o pregiudizievole comunque
derivante dal presente giudizio, ivi compreso il pagamento delle spese di lite che
venissero liquidate a favore degli attori, nonché a tenere indenne i Signori NR
LI e ND BA dal pagamento delle somme che questi ultimi
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sono tenuti a corrispondere, a titolo di spese di assistenza legale, allo scrivente
professionista dai medesimi incaricato per resistere all'azione intentata nei loro
confronti dai Signori TR SA e MI DA da distrarsi, ai sensi
dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore Avv. Davide Garaventa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre
rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per OR CU spa
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis
e previe le declaratorie tutte del caso, ove ritenuto anche incidenter tantum:
In via principale:
Senza che debba essere ritenuto sussistente alcun rapporto né contraddittorio tra
OR CU s.p.a. e soggetti diversi dagli odierni convenuti, rigettarsi la
domanda principale formulata dagli attori nei confronti di LI NR e
BA ND sia in proprio che quali esercenti la responsabilità genitoriale
sul minore BA OM, in quanto inammissibile e/o improcedibile e,
comunque, perchè infondata in fatto ed in diritto, non provata ed eccessiva e, per
l'effetto, respingere la domanda di manleva e/o garanzia da questi ultimi avanzata
nei confronti di OR CU s.p.a. discendente dalla polizza
n.594.058.0000900897 denominata Multirischi casa e famiglia” in riferimento ai
fatti di causa.
In ogni caso rigettarsi la domanda di pagamento delle spese legali e tecniche
sostenute dai sigg.ri LI NR e BA ND sia in proprio che
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore BA OM, per la
propria difesa nell'odierno giudizio per violazione del patto di gestione della lite
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come previsto dalla polizza attivata di cui in premessa per tutte le ragioni ivi
esposte e/o come meglio. Con vittoria di spese di lite tutte.
Sempre nel merito:
- In ogni caso e/o come meglio, Respingersi la domanda di manleva e/o garanzia
avanzata da LI NR e BA ND sia in proprio che quali
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore BA OM avanzata in
forza della polizza di cui in premessa in riferimento ai fatti di causa, nonché
rigettarsi la domanda di pagamento delle spese legali e tecniche sostenute dai
sigg.ri LI NR e BA ND sia in proprio che quali esercenti la
responsabilità genitoriale sul minore BA OM, per la propria difesa
nell'odierno giudizio per violazione del patto di gestione della lite come previsto
dalla polizza attivata di cui in premessa, in quanto inammissibile e/o
improcedibile e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto, non provata ed
eccessiva ed anche ove dovesse essere accertato il fatto doloso del minore BA
OM. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
In via di subordine nel merito:
- Nel denegato caso in cui venisse ritenuta operativa la polizza
n.594.058.0000900897 denominata Multirischi casa e famiglia” e,
contestualmente, ravvisata una qualche responsabilità in capo ai convenuti
LI NR e BA ND sia in proprio che quali esercenti la
responsabilità genitoriale sul minore BA OM, liquidarsi a parte Attrice
quanto strettamente di giustizia nei limiti di quanto accertato in punto an et
quantum debeatur - opportunamente decurtato dell'ammontare riferito
all'eventuale concorso del minore DA MU (ex art. 1227 Codice Civile),
nella causazione del danno e delle somme eventualmente già percepite anche a
titolo di indennizzo in forza d altre polizze o da altri soggetti / enti terzi e,
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comunque, in relazione alla domanda di manleva e/o garanzia avanzata da
LI NR e BA ND sia in proprio che quali esercenti la
responsabilità genitoriale sul minore BA OM nei confronti di OR
CU s.p.a., ove la stessa fosse ritenuta legittima e/o accertata, limitare
quanto quest'ultima dovrebbe versare agli aventi diritto nei limiti dell'esposto
massimale, tenuto conto degli scoperti, delle franchigie e dei limiti tutti di cui alla
polizza sopra indicata e di cui alle condizioni generali di contratto e nei limiti
dell'obbligo contrattuale inerente alla polizza succitata, ponendo l'eventuale
somma debitoria eccedente i succitati massimali, limiti, scoperti e franchigie a
carico esclusivo di LI NR e BA ND.
Vinte le spese di lite tutte, anche di CTU o, quanto meno integralmente
compensate.
In ogni caso con reiezione del richiesto cumulo degli interessi e della
rivalutazione monetaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque
eccessiva.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
TR SA e MI DA, agendo in proprio e quali legali
rappresentanti del figlio minorenne MU DA (che in corso di causa
raggiungeva la maggiore età e come tale si costituiva in giudizio) convenivano in
giudizio NR LI e ND BA, in proprio e quali legali
rappresentanti del figlio minorenne OM BA, esponendo
- che nel corso di una partita di calcio di categoria giovanile, svoltosi il
15.2.2020, il proprio figlio MU era stato colpito dal convenuto OM
BA che, disinteressandosi del pallone e compiendo una “entrata” fallosa
con piede a martello, gli aveva procurato la frattura della tibia e del perone
della gamba destra;
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- che quanto accaduto, non scriminato dallo svolgimento dell'attività sportiva
attesa la violazione delle regole di gioco, aveva cagionato danno non
patrimoniale a MU DA, e patrimoniale ai di lui genitori, che avevano
sostenuto le correlate spese mediche;
inoltre, la madre di MU, l'attrice
TR SA, si era dovuta assentare dal lavoro per dare assistenza al
figlio, patendo danno da mancato guadagno il relazione alla propria attività di
lavoro ambulante;
- che dei danni in questione erano responsabili, oltre al minore OM
BA, anche i di lui genitori ex art.2048c.c. .
Su detti presupposti, pertanto, gli attori domandavano la condanna dei convenuti
al
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