Trib. Lecce, sentenza 11/10/2024, n. 106

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 11/10/2024, n. 106
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 106
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

n.122-1/2024 R.G.P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Terza Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Rita PASCA Presidente
Dott. Sergio MEMMO Giudice
Dott. NI BARBETTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA
dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale della BRICIOLA Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto, (P.I. 04542140753;
PEC:
BRICIOLASRLACR@PEC.IT), in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore SP RN (C.F.: [...]), con sede in Gallipoli (Le) alla P.zza Renato Imbriani n.26 esercente l'attività prevalente gestione ristorante, trattoria e pizzeria (cfr. visura ordinaria del Registro delle Imprese in atti);

FATTO E DIRITTO

• vista la richiesta di liquidazione giudiziale presentata in data 28.05.2024 da RI NI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Minervino di Lecce alla Via A. Manzoni n.38, presso e nello studio dell'avv. Francesca Cursano (PEC: cursano.francesca@ordavvle.legalmail.it), dalla quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'avv. Davide De Giuseppe (PEC: degiuseppe.davide@ordavvle.legalmail.it), in virtù del mandato in calce al ricorso introduttivo;

• esaminati gli atti;

• a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.09.2024;

• udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

• esaminata la documentazione posta a fondamento della istanza di fallimento;

• ritenuta la propria competenza perché nella sua circoscrizione si trova la sede principale ed effettiva dell'impresa;

• ritenuta la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto;

• rilevato che la parte debitrice, ritualmente convocata, non si è costituita;

• ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura concorsuale in quanto: a) non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma l lett. d) atteso l'omesso deposito dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni;

b) i debiti scaduti e non pagati (euro 35.000,00 circa per il creditore istante, oltre i debiti agenzia delle Entrate, pari a circa euro 135.000,00, ed INPS, pari a circa euro
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n.122-1/2024 R.G.P.U.
65.000,00) sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, del nuovo Codice della Crisi
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