Trib. Lagonegro, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
N . 4 8 0 / 2 0 1 6 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, all'esito dell'udienza di discussione orale del 10.12.2024, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 480 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2016 e vertente
TRA
NO TO (C.F. [...]), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Gianfranco Mobilio in Salerno alla Via F. Cantarella n.7
OPPONENTE
CONTRO
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F. 01329510158), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Marco Sartoni elettivamente domiciliata presso il suo studio in Faenza (RA), via Volta, 5/4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: per parte opponente: “che voglia l'adito Tribunale revocare e/o annullare o comunque riformare l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando non dovuto l'importo di €
5.030,00 oltre interessi e spese accessorie;
in via riconvenzionale, condannare la VI
SS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig.
AS TO, per le ragioni in atto indicate, dell'importo di € 2.500,00 a titolo di risarcimento danni, ovvero di quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà, anche in via equitativa, liquidare, il tutto da contenersi nei limiti di € 5.000,00. Il tutto con vittoria di spese da determinarsi in misura piena così come previsto dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 64/2024, e solo in caso di compensazione e/o soccombenza del sig. AS, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con determinazione secondo la apposita notula depositata”;
per parte opposta: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: • in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione promossa da
AS TO e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
• in via subordinata, nel merito, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuto e condannare AS TO a corrispondere in favore di VI SS
S.p.a. il credito capitale di € 3.189,48 - come rideterminato a carico del AS in perizia econometrica dal nominato CTU – oltre ad interessi da calcolarsi su detta somma al tasso di legge, dalla data della domanda monitoria al saldo effettivo;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.03.2016 AS TO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21/2016, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 12.01.2016, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della VI
SS S.p.A. della somma di € 5.030,05 oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento liquidate in € 540,00 per compenso professionale e € 145,50 per le spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, in forza di un contratto di mutuo stipulato in data 12.05.2009 con la Banca di Sassari S.p.A. e del contratto di assicurazione (polizza c.d.
“rischio impiego”) stipulata con la VI SS s.p.a.. In particolare l'opponente esponeva che in data 12.05.2009 aveva stipulato un contratto di finanziamento con la Banca
Sassari S.p.A. mediante la cessione del quinto dello stipendio per l'importo complessivo di €
21.168,00 da restituire in n. 84 rate mensili dal valore di € 252,00 ciascuna e che detto contratto di finanziamento era garantito da polizza assicurativa obbligatoria “rischio impiego”
n. 924785, volta a risarcire la società finanziaria in caso di mancato rientro del capitale per
l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra cedente/mutuatario e datore di lavoro ceduto. Assumeva, poi, che in data 26.11.2011 veniva improvvisamente licenziato dalla “Stazione Climatica Bianchi s.r.l.” e la Banca Sassari S.p.A. incamerava immediatamente la somma di € 7.500,00 dovuta a titolo di TFR, cosicché ai sensi dell'art. 4 del contratto di prestito, la VI SS s.p.a. si surrogava nella posizione giuridica del cessionario Istituto di credito, rimborsando all'istituto di credito il debito residuo del finanziamento. L'opponente, senza contestare il rapporto di finanziamento, lamentava che “il
T.E.G. medio applicato nel contratto ammonterebbe al 13,99%, percentuale superiore al tasso
soglia previsto dalla Banca d'Italia per il secondo trimestre del 2009 ed in relazione ai presiti contro cessione del quinto dello stipendio con più di € 5.000,00 determinato nel 13,99% ammontando il TEGM in 8,62 punti percentuali”. Inoltre evidenziava come superasse altresì la soglia limite la previsione di tassi di mora determinati nella misura di 5 punti percentuali oltre il T.A.N. per il caso di ritardato pagamento delle rate a tal fine prospettando la necessità di un'apposita indagine per determinare il TEG medio di mora. Infine aggiungeva che la mancata adesione alle proposte transattive avanzate dall'opponente
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