Trib. Civitavecchia, sentenza 11/03/2024, n. 463
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.2464 R.G. dell'anno 2022
TRA
LE IU Di AN, nato Reggio Calabria il giorno 11.11.1969 e ivi residente in [...] Cod.Fisc. [...], elettivamente domiciliato in Roma in Via Castelfidardo n. 51 presso lo studio del proprio difensore, Avv.
Edoardo Iannuzzi, CF [...], che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, con studio in Roma alla Via Castelfidardo n. 51
- OPPONENTE
E
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, Ente Pubblico
Economico Nazionale, con sede in Roma, Viale Liegi n. 26, Cod. Fisc. 08037790584, Partita
Iva 01942351006, - che, con D.Lgs. 29.10.1999 n. 419, ha incorporato la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, subentrando, ai sensi dell'art. 6, comma 5, nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi- in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. Angelo
Frascarelli, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. [...], la cui nomina ed i cui poteri derivano dal D.P.R. del 06.08.2021, registrato presso la Corte dei Conti il 03.09.2021 al
n. 814, e dal vigente Statuto, nonché in esecuzione delle Determinazione del Direttore Generale
n. 329 del 12.04.2022, rappresentato, difeso e domiciliato dall'avv. Pier Angelo Mainini, Cod.
Fisc. [...], con studio sito in Milano (20122), Corso Monforte n. 7, e con elezione di domicilio all'indirizzo di posta elettronica certificata: pierangelo.mainini@milano.pecavvocati.it, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di precetto notificato il 01.07.2022
- OPPOSTO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (art. 615 comma 1 e art. 717 comma
1 c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per l'attore
-ACCOGLIERE la domanda di dichiarazione di nullità e/o inefficacia del precetto intimato, e per l'effetto
-RIGETTARE le domande, eccezioni e deduzioni della convenuta, perché infondate in fatto ed in diritto, specie con riferimento alle motivazioni addotte circa l'omissione della particella catastale nell'atto di vendita del fondo rustico a rogito per Notaio Millozza di Roma (pag. n. 5 della comparsa), come si può evincere dalla disamina delle stesse.
In ogni caso, condannare la convenuta alle spese ed onorari di giudizio.
Per la società convenuta
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e/o per ogni altro ritenuto sussistente;
confermare la validità e l'efficacia del precetto;
per tutti i motivi di cui in narrativa e per ogni altro ritenuto sussistente, condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria che verranno quantificati all'esito dell'espletanda istruttoria ovvero da liquidarsi in via equitativa in favore di ISMEA. con vittoria dei compensi professionali e delle spese del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario del 15 %,
CPA e IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 11.07.2022, il signor
LE IU Di AN proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi impugnando il precetto di rilascio di fondo rustico allo stesso notificato in data 01.07.2022 a mezzo del servizio postale, unitamente al titolo esecutivo rappresentato dal verbale notarile di risoluzione contrattuale con attestazione di inadempimento redatto dal Notaio Dr. Claudio
Manzo, in data 13.04.2021, rep. N. 4663/3037.
2 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A supporto dell'impugnazione, l'opponente, dopo avere premesso essere competente il Tribunale di Civitavecchia, eccepiva la nullità e/o illegittimità del precetto per vizio di forma per mancata indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 480, II comma, c.p.c., e per un errore di omissione di particella catastale nell'atto di vendita del fondo rustico.
Si costituiva in giudizio l'Ente pubblico ISMEA, chiedendo il rigetto della opposizione e
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Alla prima udienza la causa era rinviata al 19.4.2023, con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 25 aprile 2023, questo Giudice ritenuto che la causa verteva unicamente su questioni di diritto relative alla validità dell'atto di precetto opposto e alla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.2464 R.G. dell'anno 2022
TRA
LE IU Di AN, nato Reggio Calabria il giorno 11.11.1969 e ivi residente in [...] Cod.Fisc. [...], elettivamente domiciliato in Roma in Via Castelfidardo n. 51 presso lo studio del proprio difensore, Avv.
Edoardo Iannuzzi, CF [...], che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, con studio in Roma alla Via Castelfidardo n. 51
- OPPONENTE
E
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, Ente Pubblico
Economico Nazionale, con sede in Roma, Viale Liegi n. 26, Cod. Fisc. 08037790584, Partita
Iva 01942351006, - che, con D.Lgs. 29.10.1999 n. 419, ha incorporato la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, subentrando, ai sensi dell'art. 6, comma 5, nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi- in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof. Angelo
Frascarelli, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. [...], la cui nomina ed i cui poteri derivano dal D.P.R. del 06.08.2021, registrato presso la Corte dei Conti il 03.09.2021 al
n. 814, e dal vigente Statuto, nonché in esecuzione delle Determinazione del Direttore Generale
n. 329 del 12.04.2022, rappresentato, difeso e domiciliato dall'avv. Pier Angelo Mainini, Cod.
Fisc. [...], con studio sito in Milano (20122), Corso Monforte n. 7, e con elezione di domicilio all'indirizzo di posta elettronica certificata: pierangelo.mainini@milano.pecavvocati.it, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di precetto notificato il 01.07.2022
- OPPOSTO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (art. 615 comma 1 e art. 717 comma
1 c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per l'attore
-ACCOGLIERE la domanda di dichiarazione di nullità e/o inefficacia del precetto intimato, e per l'effetto
-RIGETTARE le domande, eccezioni e deduzioni della convenuta, perché infondate in fatto ed in diritto, specie con riferimento alle motivazioni addotte circa l'omissione della particella catastale nell'atto di vendita del fondo rustico a rogito per Notaio Millozza di Roma (pag. n. 5 della comparsa), come si può evincere dalla disamina delle stesse.
In ogni caso, condannare la convenuta alle spese ed onorari di giudizio.
Per la società convenuta
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa e/o per ogni altro ritenuto sussistente;
confermare la validità e l'efficacia del precetto;
per tutti i motivi di cui in narrativa e per ogni altro ritenuto sussistente, condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria che verranno quantificati all'esito dell'espletanda istruttoria ovvero da liquidarsi in via equitativa in favore di ISMEA. con vittoria dei compensi professionali e delle spese del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario del 15 %,
CPA e IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 11.07.2022, il signor
LE IU Di AN proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi impugnando il precetto di rilascio di fondo rustico allo stesso notificato in data 01.07.2022 a mezzo del servizio postale, unitamente al titolo esecutivo rappresentato dal verbale notarile di risoluzione contrattuale con attestazione di inadempimento redatto dal Notaio Dr. Claudio
Manzo, in data 13.04.2021, rep. N. 4663/3037.
2 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A supporto dell'impugnazione, l'opponente, dopo avere premesso essere competente il Tribunale di Civitavecchia, eccepiva la nullità e/o illegittimità del precetto per vizio di forma per mancata indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 480, II comma, c.p.c., e per un errore di omissione di particella catastale nell'atto di vendita del fondo rustico.
Si costituiva in giudizio l'Ente pubblico ISMEA, chiedendo il rigetto della opposizione e
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Alla prima udienza la causa era rinviata al 19.4.2023, con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 25 aprile 2023, questo Giudice ritenuto che la causa verteva unicamente su questioni di diritto relative alla validità dell'atto di precetto opposto e alla
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