Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 363

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 363
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 363
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3304 dell'anno 2024 V.G.
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
;
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, entrambi residenti in [...]
n. 38, ed entrambi elettivamente domiciliati in Giarre (CT) presso lo studio dell'avv. LAMPURI VANESSA MARIA ROSA (C.F.:
), fax: 095/9895617, pec: C.F._3
che li rappresenta Email_1
e difende per procura in atti;

RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
1

IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 07/10/2024, i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], premesso che in data
[...]
19.08.2016 avevano contratto nel Comune di Giarre (CT) matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
29, parte 2, serie A, anno 2016;
che dall'unione era nato a [...] in data [...] un figlio di nome che la prosecuzione della Per_1
convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.;
tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e ciascuno sarà libero di fissare ovunque la propria residenza con l'obbligo di darne comunicazione all'altro coniuge soprattutto nell'interesse del figlio minore 2) Il nucleo familiare Per_1
seppur formalmente residente nel comune di Ferrara in realtà si è trasferito in Sicilia da più di un anno;
precisamente mentre il Sig. Parte_1
vive a Catania, la signora ed il piccolo
[...] Controparte_1 Per_1
dall'08/06/2023 vivono presso l'abitazione della madre della ricorrente sita nel comune di Trappitello – fraz. di Taormina (ME) in Via Traversa
Francavilla n. 42/A. Si precisa, infatti, che il minore frequenta Per_1
regolarmente da settembre 2023 ad oggi la scuola Elementare “Ugo
Foscolo” di Trappitello (come da attestazione di frequenza che si allega
Doc. n. 1). 3) Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori ai sensi della legge 5/2006 con permanenza presso la madre, con le più ampie modalità di visita per il padre e comunque il padre lo terrà con sé: ogni settimana il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00,
2
ogni quindici giorni dalle ore 9:00 di sabato alle ore 20:00 di domenica, con pernottamento;
sette giorni consecutivi nelle vacanze di Natale comprendendo un anno il giorno di Natale e un anno il giorno di
Capodanno;
tre
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