Trib. Trento, sentenza 14/02/2025, n. 71

TRIB Trento
Sentenza
14 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Trento
Sentenza
14 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 14/02/2025, n. 71
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 71
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

R.G. N. 5280/2024 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5280/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 21 novembre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Carola Sommariva ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio
1 Pers
nato a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
- Il figlio sarà affidato in via congiunta ai signori e Per_2 Parte_1
con collocazione presso la residenza della madre, attualmente fissata Parte_2
in Via Roma n. 106 A, Tesero (TN);
- Le decisioni di maggior interesse del figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute e comunque di ogni e altra decisione di particolare importanza saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;

- Considerata la lontananza del padre dall'abitazione del minore, al fine di agevolare la gestione del minore , i genitori concordano che la sig.ra Per_2
presso cui è collocato il figlio, abbia potere di firma per le decisioni Parte_1
Pers ordinarie relative al minore
- Quanto al regime di visita, le parti concordano nello stabilire un ampio diritto di visita in favore del padre, genitore non collocatario, con massima flessibilità da parte della madre rispetto alle giornate di visita.
• Considerata la tenera età del minore per cui è opportuno privilegiare il mantenimento dell'habitat domestico del bambino, il padre
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi