Trib. Napoli, sentenza 12/04/2024, n. 1777
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Testo completo
R.G. 16496/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.4.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16496/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 17/07/1983 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GUARINO EMANUELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
IL NOTTURNO di c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore (NA), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento spettanze lavorative
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21/12/2022 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti della società resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 4° del CCNL di categoria a far data dal 01/08/2018 al
31/04/2021 e, dunque, vedersi riconosciuta la somma di € 2.394,38 dovuta a titolo di differenze retributive maturate per errato inquadramento;
1 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento dell'indennità di pausa non fruita di cui all'art. 74 del CCNL di settore, per ogni giornata di lavoro prestata e pari 10 minuti giornaliere e per l'effetto condannare la resistente al versamento dei permessi maturati e non fruiti per il periodo che va dal 01/07/2014 al 30/11/2022, per un totale di €
3.014,85;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento dei 7 giorni di permesso a conguaglio per ciascun anno di lavoro, per il periodo che va dal 01/07/2014 al 30/11/2022, di cui all'art. 76 del CCNL di categoria, e per l'effetto condannare la resistente al versamento della somma di € 4.274,76;
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento dei permessi di cui all'art.
84 del CCNL di categoria e per l'effetto condannare la resistente al versamento dei permessi maturati e non fruiti per il periodo che va dal 01/07/2014 al 30/11/2022, per un totale di € 4.276,76;
5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento del rimborso spese ex art.
100 del CCNL di categoria, e per l'effetto condannare la resistente al versamento dei permessi maturati e non fruiti per il periodo che va dal 01/07/2015 al 31/12/2019, per un totale di € 11.717,10
6) condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva:
a) di essere stato assunto dalla società , impresa che opera nel campo Controparte_2
della sicurezza effettuando servizi di custodia con vigilanza armata, a far data dal
01/07/2014 con contratto full time, con mansioni di “guardia giurata”, inquadrato nel livello
6 del CCNL Vigilanza Privata dal 01/07/2014 al 31/07/2016, e nel liv. 5 del medesimo
CCNL dal 01/08/2016 al 31/04/2021;
b) che il rapporto di lavoro tra le parti veniva prima stipulato mediante sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/07/2014 al 30/06/2015 e, successivamente,
a far data dal 01/07/2015, veniva trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato senza soluzione di continuità;
c) di aver prestato la propria attività di vigilanza armata in favore della resistente, presso diversi cantieri, come meglio si dirà in seguito, osservando un orario di lavoro calcolato in base al sistema “5+1” di cui all'art. 76 del CCNL di categoria, a norma del quale egli prestava la propria attività lavorativa su turni stabiliti da parte datoriale, su sei giorni di lavoro ed uno di riposo a scalare;
2
d) che, dalla data di assunzione del 01/07/2014 al 30/06/2015 aveva lavorato tra il
Comune di VA e di Frattamaggiore, sempre secondo il sistema del cd. 5+1, prestando il servizio di pattugliamento, sempre in coppia con altro collega, osservando
l'orario di lavoro indicato in ricorso;
dal 01/07/2015 al 31/12/2018 aveva prestato servizio nel eseguendo il servizio di pattugliamento nelle aree della città tra Controparte_3
Piazza Garibaldi ed il quartiere Chiaia, sempre osservando il cd. Sistema 5+1;
dal
01/01/2019 e sino al 31/12/2019 veniva comandato presso il Comune di Pozzuoli (NA), svolgendo la propria attività lavorativa in coppia con altro dipendente della società;
e) che sin dall'assunzione aveva sempre svolto le mansioni per le quali era stato inquadrato;
in particolare, egli aveva svolto attività di pattugliamento, occupandosi della sorveglianza e del monitoraggio dell'area a lui affidata, effettuando le cd. ronde, cioè visite ispettive che prevedono degli interventi dinamici da parte del Vigilante;
f) che la resistente società applicava in via diretta il CCNL di settore;
g) che all'atto dell'assunzione, parte datoriale gli aveva assegnato, correttamente, il liv. 6 del CCNL Vigilanza Privata al ricorrente e, con la busta paga di agosto 2016 aveva aggiornato innalzandolo, il livello di inquadramento. Il lavoratore, infatti, a far data dal
01/08/2016 veniva inquadrato al liv. 5 del medesimo CCNL. Tale adeguamento era però stato omesso per la restante parte del rapporto di lavoro. Invero, l'istante avrebbe dovuto, in applicazione del CCNL di categoria essere inquadrato a decorrere dal 01/08/2018 nel livello 4.
Deduceva ancora il ricorrente: che sin dall'assunzione non aveva mai usufruito della pausa giornaliera, ciò per espresso ordine del datore di lavoro, che non aveva mai provveduto a dare il cambio al lavoratore durante la sua attività, né tanto meno aveva fruito dei riposi compensativi nei successivi 30 giorni, in violazione di quanto disposto dall'art. l'art. 74 dell'invocato CCNL, applicato in via diretta dalla resistente;
che, pertanto, aveva diritto a percepire l'indennità per pausa non fruita, mai erogata dalla resistente;
che, inoltre, sin dalla data di assunzione non aveva mai beneficiato dei 7 giorni di permesso a conguaglio ex 76 dell'invocato CCNL;
che, inoltre, sin dalla data di assunzione non aveva mai beneficiato dei permessi non fruiti, nonostante l'art. 84 dell'invocato CCNL, con diritto pertanto percepire le somme dovute a titolo di permessi non fruiti e mai erogate dalla resistente;
il ricorrente, inoltre, deduceva che sin dalla data di assunzione non aveva mai ottenuto il rimborso spese previsto dall'art. 100 dell'invocato CCNL, atteso che veniva comandato da parte resistente nel rendere la propria prestazione lavorativa a far data dal
01/07/2015 al 31/12/2018 presso il Comune di a far data dal 01/01/2019 presso il CP_3
3
comune di Pozzuoli, ad una distanza superiore ai 10 km rispetto al luogo in cui era sita la società resistente e ove il lavoratore doveva recarsi ad inizio e fine turno. Rivendicava, pertanto, la corresponsione di quanto dovuto a titolo di ore di servizio effettivamente prestato, avendo parte datoriale provveduto esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto solo in relazione alle spese vive sostenute e mai in relazione al tempo di servizio effettivamente prestato.
Tutto ciò premesso, l'istante rivendicava il proprio diritto a percepire tutte le differenze retributive maturate in ragione dell'errato inquadramento ricevuto a far data dal 01/09/2018 al 31/04/2021(livello V in luogo del IV);
a titolo di indennità di pausa ex art. 74 del CCNL di categoria, dalla data di assunzione del 01/07/2014 al 30/11/2022;
a titolo di 7 giorni di riposo a conguaglio ex art. 76 del CCNL di categoria, per il periodo dalla assunzione del
01/07/2014 al 30/11/2022;
a titolo di permessi ex art. 84 del CCNL di categoria, dalla data di assunzione del 01/07/2014 al 30/11/2022;
a titolo di rimborso spese ex art. 100 del
CCNL di categoria, per il periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2019, con riserva di agire con separato giudizio per il successivo periodo, per un totale complessivo pari ad € 25.675,85.
Si costituiva la società resistente che rilevava l'infondatezza della pretesa attorea di cui ne chiedeva il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 2.4.2024 e, disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulle note delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.4.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16496/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 17/07/1983 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GUARINO EMANUELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
IL NOTTURNO di c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore (NA), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento spettanze lavorative
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21/12/2022 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti della società resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 4° del CCNL di categoria a far data dal 01/08/2018 al
31/04/2021 e, dunque, vedersi riconosciuta la somma di € 2.394,38 dovuta a titolo di differenze retributive maturate per errato inquadramento;
1 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento dell'indennità di pausa non fruita di cui all'art. 74 del CCNL di settore, per ogni giornata di lavoro prestata e pari 10 minuti giornaliere e per l'effetto condannare la resistente al versamento dei permessi maturati e non fruiti per il periodo che va dal 01/07/2014 al 30/11/2022, per un totale di €
3.014,85;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento dei 7 giorni di permesso a conguaglio per ciascun anno di lavoro, per il periodo che va dal 01/07/2014 al 30/11/2022, di cui all'art. 76 del CCNL di categoria, e per l'effetto condannare la resistente al versamento della somma di € 4.274,76;
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento dei permessi di cui all'art.
84 del CCNL di categoria e per l'effetto condannare la resistente al versamento dei permessi maturati e non fruiti per il periodo che va dal 01/07/2014 al 30/11/2022, per un totale di € 4.276,76;
5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento del rimborso spese ex art.
100 del CCNL di categoria, e per l'effetto condannare la resistente al versamento dei permessi maturati e non fruiti per il periodo che va dal 01/07/2015 al 31/12/2019, per un totale di € 11.717,10
6) condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva:
a) di essere stato assunto dalla società , impresa che opera nel campo Controparte_2
della sicurezza effettuando servizi di custodia con vigilanza armata, a far data dal
01/07/2014 con contratto full time, con mansioni di “guardia giurata”, inquadrato nel livello
6 del CCNL Vigilanza Privata dal 01/07/2014 al 31/07/2016, e nel liv. 5 del medesimo
CCNL dal 01/08/2016 al 31/04/2021;
b) che il rapporto di lavoro tra le parti veniva prima stipulato mediante sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/07/2014 al 30/06/2015 e, successivamente,
a far data dal 01/07/2015, veniva trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato senza soluzione di continuità;
c) di aver prestato la propria attività di vigilanza armata in favore della resistente, presso diversi cantieri, come meglio si dirà in seguito, osservando un orario di lavoro calcolato in base al sistema “5+1” di cui all'art. 76 del CCNL di categoria, a norma del quale egli prestava la propria attività lavorativa su turni stabiliti da parte datoriale, su sei giorni di lavoro ed uno di riposo a scalare;
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d) che, dalla data di assunzione del 01/07/2014 al 30/06/2015 aveva lavorato tra il
Comune di VA e di Frattamaggiore, sempre secondo il sistema del cd. 5+1, prestando il servizio di pattugliamento, sempre in coppia con altro collega, osservando
l'orario di lavoro indicato in ricorso;
dal 01/07/2015 al 31/12/2018 aveva prestato servizio nel eseguendo il servizio di pattugliamento nelle aree della città tra Controparte_3
Piazza Garibaldi ed il quartiere Chiaia, sempre osservando il cd. Sistema 5+1;
dal
01/01/2019 e sino al 31/12/2019 veniva comandato presso il Comune di Pozzuoli (NA), svolgendo la propria attività lavorativa in coppia con altro dipendente della società;
e) che sin dall'assunzione aveva sempre svolto le mansioni per le quali era stato inquadrato;
in particolare, egli aveva svolto attività di pattugliamento, occupandosi della sorveglianza e del monitoraggio dell'area a lui affidata, effettuando le cd. ronde, cioè visite ispettive che prevedono degli interventi dinamici da parte del Vigilante;
f) che la resistente società applicava in via diretta il CCNL di settore;
g) che all'atto dell'assunzione, parte datoriale gli aveva assegnato, correttamente, il liv. 6 del CCNL Vigilanza Privata al ricorrente e, con la busta paga di agosto 2016 aveva aggiornato innalzandolo, il livello di inquadramento. Il lavoratore, infatti, a far data dal
01/08/2016 veniva inquadrato al liv. 5 del medesimo CCNL. Tale adeguamento era però stato omesso per la restante parte del rapporto di lavoro. Invero, l'istante avrebbe dovuto, in applicazione del CCNL di categoria essere inquadrato a decorrere dal 01/08/2018 nel livello 4.
Deduceva ancora il ricorrente: che sin dall'assunzione non aveva mai usufruito della pausa giornaliera, ciò per espresso ordine del datore di lavoro, che non aveva mai provveduto a dare il cambio al lavoratore durante la sua attività, né tanto meno aveva fruito dei riposi compensativi nei successivi 30 giorni, in violazione di quanto disposto dall'art. l'art. 74 dell'invocato CCNL, applicato in via diretta dalla resistente;
che, pertanto, aveva diritto a percepire l'indennità per pausa non fruita, mai erogata dalla resistente;
che, inoltre, sin dalla data di assunzione non aveva mai beneficiato dei 7 giorni di permesso a conguaglio ex 76 dell'invocato CCNL;
che, inoltre, sin dalla data di assunzione non aveva mai beneficiato dei permessi non fruiti, nonostante l'art. 84 dell'invocato CCNL, con diritto pertanto percepire le somme dovute a titolo di permessi non fruiti e mai erogate dalla resistente;
il ricorrente, inoltre, deduceva che sin dalla data di assunzione non aveva mai ottenuto il rimborso spese previsto dall'art. 100 dell'invocato CCNL, atteso che veniva comandato da parte resistente nel rendere la propria prestazione lavorativa a far data dal
01/07/2015 al 31/12/2018 presso il Comune di a far data dal 01/01/2019 presso il CP_3
3
comune di Pozzuoli, ad una distanza superiore ai 10 km rispetto al luogo in cui era sita la società resistente e ove il lavoratore doveva recarsi ad inizio e fine turno. Rivendicava, pertanto, la corresponsione di quanto dovuto a titolo di ore di servizio effettivamente prestato, avendo parte datoriale provveduto esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto solo in relazione alle spese vive sostenute e mai in relazione al tempo di servizio effettivamente prestato.
Tutto ciò premesso, l'istante rivendicava il proprio diritto a percepire tutte le differenze retributive maturate in ragione dell'errato inquadramento ricevuto a far data dal 01/09/2018 al 31/04/2021(livello V in luogo del IV);
a titolo di indennità di pausa ex art. 74 del CCNL di categoria, dalla data di assunzione del 01/07/2014 al 30/11/2022;
a titolo di 7 giorni di riposo a conguaglio ex art. 76 del CCNL di categoria, per il periodo dalla assunzione del
01/07/2014 al 30/11/2022;
a titolo di permessi ex art. 84 del CCNL di categoria, dalla data di assunzione del 01/07/2014 al 30/11/2022;
a titolo di rimborso spese ex art. 100 del
CCNL di categoria, per il periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2019, con riserva di agire con separato giudizio per il successivo periodo, per un totale complessivo pari ad € 25.675,85.
Si costituiva la società resistente che rilevava l'infondatezza della pretesa attorea di cui ne chiedeva il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 2.4.2024 e, disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulle note delle parti.
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