Trib. Verona, sentenza 14/02/2025, n. 100

TRIB Verona
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Verona
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 14/02/2025, n. 100
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 100
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 9/2024
Oggi 14/02/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Cinzia Ganzerli per la parte ricorrente;

• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
L'avv. Ganzerli per le parti ricorrenti dichiara di aderire ai conteggi del depositate nella CP_1 nota finale autorizzata. Insiste nel resto in tutto quanto dedotto e richiesto nei propri scritti difensivi.
L'avv. Lo Guarro insiste a sua volta in tutto quanto eccepito, dedotto ed argomentato nei propri scritti difensivi.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 14/02/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 30/12/2023
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO
( elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GANZERLI C.F._4
Contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30.12.23 le tre dipendenti del convenuto appartenenti CP_1 al personale ATA della scuola con la qualifica professionale di “Collaboratore Scolastico”
[...]
e di “Assistente amministrativa” e ), di provenienza dalle graduatorie Pt_1 Pt_2 Pt_3
1
permanenti, assunti a tempo indeterminato a far data dal 01/09/2016, Parte_1
a far data dal 01/09/2017, a far data dal 01/09/2020, Parte_2 Parte_3 hanno adito il Tribunale di Verona precisando di aver svolto svariati periodi di servizi pre-ruolo prestati nelle scuole in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, il tutto come meglio precisati al punto n. 2 del ricorso introduttivo, lamentando che il mancato riconoscimento dei predetti servizi aveva cagionato una irragionevole disparità di trattamento rispetto al personale omologo assunto a tempo indeterminato, e chiedendo il riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con la condanna della resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera dei ricorrenti in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 19 luglio 2011, nonché del decreto di ricostruzione carriera già emanato in favore delle ricorrenti.
Chiedono dunque la condanna dell'Amministrazione resistente ad inquadrare:
• la ricorrente a decorrere dall'a.s. 2016/17, anno di assunzione in ruolo Parte_1 quale Collaboratrice Scolastica, a seguito del nuovo inquadramento, nella fascia stipendiale 0-8 anni con l'anzianità maturata di 5 anni 11 mesi e 24 giorni, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle tabelle richiamate annesse al citato
C.C.N.L., o comunque a collocarla nella posizione maturata;

• la ricorrente a decorrere dall'a.s. 2017/18, anno di assunzione in ruolo quale Parte_2
Assistente Amministrativa, a seguito del nuovo inquadramento, nella fascia stipendiale 0-8 anni con l'anzianità maturata di 5 anni 7 mesi e 27 giorni, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle tabelle richiamate annesse al citato C.C.N.L., o comunque a collocarla nella posizione maturata;

• la ricorrente a decorrere dall'a.s. 2020/21, anno di assunzione in Parte_3 ruolo quale Assistente Amministrativa, a seguito del nuovo inquadramento, nella fascia stipendiale 15-20 anni con l'anzianità maturata di 18 anni 4 mesi e 21 giorni, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola e dalle tabelle richiamate annesse al citato C.C.N.L., o comunque a collocarla nella posizione maturata;

il tutto con il pagamento delle relative differenze retributive di EURO 8.235,66 (€ 1.054,25
[...]
+ € 2.530,05 + € 4.651,36 ). Parte_1 Parte_2 Parte_3
Si costituisce l'Amministrazione scolastica eccependo la decadenza ex art. 32 L.183/10 e la prescrizione quinquennale dei crediti e chiedendo rigettarsi il ricorso per infondatezza della domanda;
contesta altresì il quantum sui criteri di calcolo, anche per effetto della eccepita prescrizione.
2
La causa, ritenuta di natura documentale e non richiedente attività istruttoria, è stata rinviata all'udienza 30.9.24 nella quale i conteggi sono stati rimodulati al ribasso dalla ricorrente come da verbale di udienza e il resistente è stato autorizzato a depositare una memoria per CP_1 replicare sui conteggi;
la causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex art.83 comma VII° lett. f) D.l.18/20 – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa in data odierna mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state su richiesta esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
L'amministrazione convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione per inosservanza dei termini previsti dagli articoli 32 c. 4 legge 183/10 e articolo 6 della legge 604/66.
Il Ministero osserva, difatti, che erano inutilmente decorsi i termini previsti dall'art. 32 citato per
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