Trib. Foggia, sentenza 20/11/2024, n. 3154

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 20/11/2024, n. 3154
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 3154
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 20/11/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10003 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
DE NI AN RI, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Romagnuolo
PARTE RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 14.11.2023, De FI NA TA adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di sentir dichiarare irripetibile la somma di euro 800,00, corrispostale per il periodo dal 5.3.2020 al 31.8.2020 a titolo di c.d. bonus baby-sitting ex art. 25, comma 3, D.L.
n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, e pretesa in restituzione dall'Inps con lettera di indebito del 26.7.2023.
A sostegno della domanda deduceva: di aver proposto, in data 19.5.2020, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l'erogazione del beneficio, percependo, a tale titolo, il complessivo importo di euro 2.000,00;
di aver presentato, avverso l'indebito comunicatole dall'Istituto, apposito ricorso amministrativo, al quale l'Ente aveva fornito riscontro negativo, sul presupposto che si trattasse di lavoratrice dipendente del settore sanitario privato (e non pubblico, come dichiarato in domanda);
che, tuttavia, la struttura socio-sanitaria presso la quale aveva prestato attività lavorativa rientrava nel novero delle strutture private accreditate;

che, pertanto, anche in considerazione della sua qualifica di educatrice professionale, alcuna somma avrebbe dovuto essere restituita all'Ente.
Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente rassegnava le conclusioni innanzi riassunte.
L'Inps si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 20.11.2024 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. Il ricorso è
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