Trib. Lodi, sentenza 17/01/2025, n. 20
Sentenza
17 gennaio 2025
Sentenza
17 gennaio 2025
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Testo completo
N. R.G. 1237/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1237/2024 promossa congiuntamente da:
Fidente CF: nato a [...] il CP_1 C.F._1 23/08/1990, residente in [...] Int. 27 e da
CF: nata a [...] il [...], residente in [...] Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Susanna Magrini e Giada Maria Invernizzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Susanna Magrini in Lodi Corso Roma 99
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Controparte_3 Controparte_2
sottoscritto, depositato in data 06.05.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, astenendosi, in presenza delle figlie, da ogni condotta negativa e denigratoria nei confronti del ruolo genitoriale e/o della persona dell'ex coniuge.
2) Le figlie minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
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I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita delle figlie che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé.
3) Le modalità di visita tra padre e figlie saranno le seguenti:
Il signor potrà vedere le figlie minori, a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore CP_3
18.00 alla domenica sera alle ore 21.00, nonché una cena infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
- Le Festività Natalizie verranno divise in due periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 che le figlie trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, così pure la giornata di Natale e Santo FA seguirà il regime dell'alternanza.
- Le Festività Pasquali, invece, verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo.
- Tutte le altre festività (25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre) ed eventuali ponti (Carnevale) seguiranno il principio dell'alternanza.
- Per quanto attiene le vacanze estive: le figlie trascorreranno due settimane non consecutive con il padre e due con la madre, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno.
- I genitori concordano che le figlie trascorrano con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni nonché la festa della mamma e la festa del papà.
I genitori si impegnano, ove possibile, a trascorrere insieme i compleanni delle figlie.
4) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor , sita in Caselle Lurani, Via CP_3
Laghetto n. 10 sarà assegnata alla signora che l'abiterà con le figlie minori. CP_2
Le spese di ordinaria amministrazione, relative all'immobile e le utenze, saranno a carico integralmente della signora mentre quelle straordinarie saranno carico del signor CP_2
in quanto proprietario. CP_3
5) Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla signora la CP_3 CP_2 somma mensile di € 400,00=, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
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6) Le spese straordinarie a favore delle figlie, così come da protocollo del