Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 40

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 40
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 40
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 22072 del 2023, vertente tra
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Andrea Cecinelli, giusta procura in atti;

-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Carla Cabras, giusta procura in atti;

-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;

-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 10.12.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito civile con la signora in Roma in data 06.10.2013 (trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2013, n. 00930, p. 1, s. 03), e dalla loro unione erano nati i figli (21.10.2008) e (21.12.2011). Il figlio è disabile ai Per_1 Per_2 Per_1 sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 ed è stato dichiarato invalido con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. I coniugi, in data 14.10.2016, con atto a rogito Notaio di Roma, stipulavano contratto di mutuo con il Banco PM (già Persona_3 [...]
), per un importo di €228.000,00 da restituirsi attraverso il pagamento di 360 rate Controparte_2 mensili di € 875,15 l'una, con scadenza il 31.10.2046. L'unione, all'inizio rivelatasi felice, è entrata progressivamente in una crisi irreversibile a causa di divergenze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tanto che le parti decidevano di separarsi consensualmente;
con decreto di omologazione n. cronol. 9659/2022 del 23/05/2022 il Tribunale di Roma recepiva le condizioni con le quali essi prevedevano: l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Avegno 43, alla sig.ra il pagamento delle rate del mutuo in via esclusiva dal Sig. Controparte_1 ;
l'affido condiviso per i figli per i quali si stabiliva che “tutti i martedì (dalle ore 16.30) Parte_1 ed i giovedì (dalle ore 19.00) il padre terrà i bambini fino alla mattina successiva. Dopodiché il padre provvederà ad accompagnarli a scuola o presso l'abitazione della madre;
- Negli altri giorni e nelle altre ore i bambini resteranno con la madre, salvo che nell'orario scolastico;

-Con alternanza annuale le vacanze natalizie verranno programmate in questo modo: dalle 16.00 del
24 dicembre fino alle ore 19.00 del 30 dicembre oppure dalle ore 16.00 del 31 dicembre fino alle ore
19.00 del 6 gennaio, comunque con alternanza tra i genitori dei giorni della vigilia di Natale, del 25 dicembre e del 26 dicembre;

-con alternanza annuale le vacanze pasquali verranno programmate in questo modo: dalle ore 16.00 del Venerdì Santo fino alle ore 19.00 del giorno di Pasqua, oppure dalle ore 16.00 del giorno di
Pasquetta fino alle ore 19.00 del martedì sera dopo il giorno di Pasquetta;

-durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno diritto a tenere con sé i figli minori per 15 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno;
in caso di mancato accordo ad anni alterni, il padre starà con i minori dal 1° al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto:

-i genitori si impegnano a concordare le necessarie variazioni in caso di improrogabili impegni di lavoro, privilegiando la permanenza della bambina presso il genitore che abbia maggiore disponibilità, obbligandosi, altresì, a comunicare i recapiti di eventuali terzi la cui minore sarà affidata;

-i genitori concordemente si danno reciproco assenso per il rilascio e per il rinnovo dei passaporti, propri e dei figli minori, con l'obbligo di comunicare all'altro, in tempo utile e comunque, con un preavviso di almeno venti giorni sulla data prevista per la partenza, eventuali spostamenti all'estero dei figli minori, nonché l'indirizzo e i recapiti telefonici”;
il pagamento da parte del Sig. Parte_1
a partire dal mese successivo rispetto a quello di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale, dell'assegno di mantenimento alla moglie pari a € 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese;
il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli pari a € 500,00 direttamente alla madre con la specificazione che le somme versate in favore del figlio disabile a titolo di Persona_4 prestazione sociale, sarebbero state utilizzate da entrambi i genitori (ovvero il 50% di ogni erogazione sociale riconosciuta la minore) per garantire al figlio il soddisfacimento di qualsiasi sua esigenza, nonché per garantirgli il giusto percorso terapeutico legato alla cura del disturbo dello spettro autistico di cui era affetto;
il pagamento da parte di entrambi i genitori nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, il Sig. , trascorsi i termini di legge, evidenziando di aver subito una Parte_1 contrazione del proprio reddito, di trovarsi quindi in una situazione di difficoltà economica tale da non riuscire a far fronte alle spese mensili e che la ex moglie non aveva ancora trovato lavoro, pur essendo una donna di giovane età priva di patologie invalidanti, chiedeva: che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra l'affidamento CP_1 condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
che i rapporti con il padre venissero regolati dal piano genitoriale allegato al ricorso;
il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli pari a € 500,00 direttamente alla madre entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
il pagamento delle spese straordinarie riguardanti i figli nella misura del 50% da parte dei genitori;
il riconoscimento dell'assegno unico INPS e di tutte le somme riconosciute a
a titolo di prestazione sociale (quali la disabilità gravissima e l'indennità di Per_1 accompagnamento) al 50% a ciascun genitore;
il pagamento delle rate mensili del mutuo relativo alla casa coniugale sita in Roma, Via Avegno 43, nella misura del 50% da entrambi.
Si costituiva la signora la quale faceva presente che la gestione dei figli ricadeva attualmente CP_1 solo su di lei, motivo per cui, anche in virtù della disabilità del figlio, non riusciva a trovare un lavoro stabile;
contestava la situazione economica del Sig. , ma aderiva alla domanda di Parte_1 scioglimento del matrimonio e di affido, frequentazione e mantenimento dei figli, seppur da valutarsi all'atto pratico ossia con l'effettività concreta dell'impegno dell'odierno ricorrente;
aderiva al pinao genitoriale del Sig. seppur con qualche lieve modifica;
aderiva alla domanda di Parte_1
ripartizione al 50% delle erogazioni sociali e di assegnazione della casa familiare, confermandosi di fatto le statuizioni assunte in sede di separazione, chiedendo di contro le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad € 200 mensili e che le rate del mutuo restassero confermate in capo al Sig.
. Parte_1
Alla prima udienza di comparizione del 21 novembre 2023 sentite le parti e i rispettivi procuratori, il Giudice delegato confermava i provvedimenti della separazione fissando l'udienza del 2 ottobre 2024 per la riserva della causa in decisione, concedendo altresì i termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.
In ossequio ai termini concessi, le parti depositavano gli scritti difensivi. La resistente contestava le richieste di modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione e richiedeva di ordinare l'esibizione del contratto di lavoro per verificarne la conformità alla legge e, quindi la paga oraria e le ore di lavoro ivi indicate ovvero, in difetto, richiedere all'Ispettorato del Lavoro e all'INPS le informazioni relative al contratto di assunzione del sig. . Insisteva per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e in subordine richiedeva che la rata del mutuo venisse ripartita nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della Parte_1 stessa, e che le erogazioni per la disabilità del figlio venissero a lei accreditate avendo quasi Per_1 interamente la gestione ordinaria e straordinaria del figlio.
Per contro, il sig. si opponeva alla richiesta di esibizione del contratto di lavoro ex art. Parte_1
210 c.p.c e alla richiesta all'Ispettorato del Lavoro e all'INPS sulle informazioni relative al contratto di assunzione e nel merito insisteva nel chiedere che le rate del mutuo venissero divise al 50% tra le parti e che non venisse corrisposto alcun assegno divorzile alla Sig.ra CP_1
All'udienza del 10.12.2024 il Sig. affermava la volontà di continuare a corrispondere il Parte_1
100% della rata del mutuo e il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto della concorde volontà delle parti in merito allo status divorzile, alle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e , questione controversa Per_1 Per_2 rimane quella del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora contestato CP_1 dal sig. . Parte_1
Preliminarmente si evidenzia che la documentazione prodotta dalla signora dopo la CP_1 rimessione della causa al Collegio
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