Trib. Torino, sentenza 06/11/2024, n. 2879
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Testo completo
R.G.L. 581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 06/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 581/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Diego Vaccaro, elettivamente domiciliato in Siena (SI), Via di Camollia n.
140, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente CP_2
del di , dalla Dott.ssa , Funzionaria del CP_3 CP_1 Controparte_4 [...]
e dalla Dott.ssa Elisa Cesaro, dipendente dello stesso Controparte_1
, legalmente domiciliati presso l' , Via Coazze n. CP_1 Controparte_5
18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per il periodo non di ruolo, a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, a decorrere dall'a.s. 2020/21;
- condannare l'Amministrazione resistente ad erogare in favore di
1
l'importo di € 2.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della legge 2015/ n. 107, salvo quell'importo che dovesse risultare di giustizia, e all'adozione degli atti necessari per consentirne il godimento;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per parte convenuta:
“rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.1.2024, il ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
Il ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a CP_1 disposizione