Trib. Avezzano, sentenza 22/04/2024, n. 313
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Testo completo
N. R.G. 749/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NI Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 749/2021, promossa da:
C.M.M. TR TA AR RL (C.F. 00120280664), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio L'avv. Federica Fraioli
RICORRENTI
Contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI L'IL (C.F. 80005690666), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio della dott.ssa Assunta Martorelli
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/11/2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
C.M.M. TR TA AR RL (di seguito MM S.r.l.) adiva con ricorso
l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 93 del 27.4.2021 emessa dall'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI L'IL (di seguito ITL), con la quale le veniva irrogata sanzione amministrativa per la violazione L'art. 3, commi 3 e 3-quater,
D.L. n. 12/2002, conv. in legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 14, D.L. n. 145/2013, conv. in legge n. 9/2014, per avere impiegato la dipendente PE FA dal 26.1.2017 al 31.8.2017 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata, in particolare, era stata emessa sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. AQ00001/2017-343-01 del 7.12.2017, con il quale L'ITL aveva ritenuto accertato che PE FA aveva prestato, nel predetto periodo, attività di lavoro
subordinato in favore della società ricorrente, quale addetta all'autolavaggio annesso alla stazione di servizio della ricorrente.
Tanto premesso la MM S.r.l. contestava la sussistenza di tale rapporto di lavoro subordinato, deducendo che, in data 31.7.2017, ultimati i lavori di ripristino necessari per la vetustà ed usura L'impianto, era stato stipulato con PE FA, titolare di partita IVA per “lavaggio auto”, un contratto di affitto di attrezzature per autolavaggio;
che, peraltro, anche in passato (sin dal 2003) ed
a tutt'oggi, la ricorrente aveva sempre affidato la gestione L'autolavaggio a terzi, in forza di contratti appositamente stipulati;
che la stessa PE aveva nel frattempo proceduto alla stampa e divulgazione di volantini pubblicitari recanti la dicitura “Da Faby”.
Si costituiva l'ITL resistendo al ricorso in opposizione e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
L'ITL, in particolare, ricostruiva i fatti come accertati nel verbale unico: l'accertamento era iniziato con accesso ispettivo del 18.8.2017, nel corso del quale gli ispettori trovavano al lavoro, nell'autolavaggio annesso alla struttura della ricorrente, PE FA, che riferiva di essere titolare di ditta individuale e di gestire l'attività di autolavaggio in forza di un contratto di affitto stipulato con la MM S.r.l.;
che successivamente, tuttavia, gli ispettori verificavano che la PE risultava essere titolare di ditta individuale, esercente attività di bar in Avezzano, tuttavia cancellata dalla
CCIAA dal 18.10.2016;
che presso l'Agenzia delle Entrate risultava un'ulteriore partita IVA aperta
a nome della PE dal 26.1.2017, senza che ad essa corrispondesse tuttavia alcuna nuova iscrizione di ditta alla CCIAA;
che il contratto di affitto stipulato tra MM e la PE risultava essere stato corretto sia nella data di stipula, sia nella data di inizio e fine del rapporto;
che, attesa l'incongruenza di tali dati, l'ITL procedeva a sentire nuovamente la PE, la quale, rettificando quanto in precedenza dichiarato, riferiva di aver iniziato a lavorare presso l'autolavaggio dal 16.1.2017 al 31.8.2017, percependo somme e ricevendo direttive dalla sig.ra CI CE, legale rappresentate della MM
S.r.l.;
che anche NC EN, compagno della PE, sentito nuovamente, rettificava le proprie precedenti dichiarazioni confermando che la PE aveva lavorato alle dipendenze della MM S.r.l.;
che, alla luce di tali elementi nuovi, gli ispettori acquisivano le dichiarazioni anche di altre persone presenti nell'impianto: in particolare, SE NI, legale rappresentante della società Tomas S.a.s. che gestiva il bar-trattoria operante nella struttura, il quale dichiarava che l'autolavaggio era rimasto inattivo per lungo tempo, aveva iniziato nuovamente ad operare circa 2 o 3 mesi prima del 14.9.2017
e da allora vi aveva iniziato a lavorare la PE;
AM AB, dipendente della MM S.r.l., il quale dichiarava che la PE aveva lavorato presso l'autolavaggio fino ad agosto 2017 ed a partire dall'inverno precedente;
che l'inizio del rapporto di lavoro in data 16.1.2017 trovava ulteriore conferma nel fatto che la partita IVA intestata alla PE risultava aperta sin dal 26.1.2017;
che, per
contro, i contratti di affitto e gli interventi eseguiti sull'impianto smentivano che lo stesso fosse rimasto inattivo da luglio 2015 a giugno 2017.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti e venivano assunte le prove orali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' assunto costante in giurisprudenza che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava, ai sensi L'art. 2697 c.c., su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che la sussistenza del credito contributivo L'PS (come parimenti del credito sanzionatorio L'ITL), preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NI Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 749/2021, promossa da:
C.M.M. TR TA AR RL (C.F. 00120280664), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio L'avv. Federica Fraioli
RICORRENTI
Contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI L'IL (C.F. 80005690666), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio della dott.ssa Assunta Martorelli
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/11/2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
C.M.M. TR TA AR RL (di seguito MM S.r.l.) adiva con ricorso
l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 93 del 27.4.2021 emessa dall'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI L'IL (di seguito ITL), con la quale le veniva irrogata sanzione amministrativa per la violazione L'art. 3, commi 3 e 3-quater,
D.L. n. 12/2002, conv. in legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 14, D.L. n. 145/2013, conv. in legge n. 9/2014, per avere impiegato la dipendente PE FA dal 26.1.2017 al 31.8.2017 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata, in particolare, era stata emessa sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. AQ00001/2017-343-01 del 7.12.2017, con il quale L'ITL aveva ritenuto accertato che PE FA aveva prestato, nel predetto periodo, attività di lavoro
subordinato in favore della società ricorrente, quale addetta all'autolavaggio annesso alla stazione di servizio della ricorrente.
Tanto premesso la MM S.r.l. contestava la sussistenza di tale rapporto di lavoro subordinato, deducendo che, in data 31.7.2017, ultimati i lavori di ripristino necessari per la vetustà ed usura L'impianto, era stato stipulato con PE FA, titolare di partita IVA per “lavaggio auto”, un contratto di affitto di attrezzature per autolavaggio;
che, peraltro, anche in passato (sin dal 2003) ed
a tutt'oggi, la ricorrente aveva sempre affidato la gestione L'autolavaggio a terzi, in forza di contratti appositamente stipulati;
che la stessa PE aveva nel frattempo proceduto alla stampa e divulgazione di volantini pubblicitari recanti la dicitura “Da Faby”.
Si costituiva l'ITL resistendo al ricorso in opposizione e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
L'ITL, in particolare, ricostruiva i fatti come accertati nel verbale unico: l'accertamento era iniziato con accesso ispettivo del 18.8.2017, nel corso del quale gli ispettori trovavano al lavoro, nell'autolavaggio annesso alla struttura della ricorrente, PE FA, che riferiva di essere titolare di ditta individuale e di gestire l'attività di autolavaggio in forza di un contratto di affitto stipulato con la MM S.r.l.;
che successivamente, tuttavia, gli ispettori verificavano che la PE risultava essere titolare di ditta individuale, esercente attività di bar in Avezzano, tuttavia cancellata dalla
CCIAA dal 18.10.2016;
che presso l'Agenzia delle Entrate risultava un'ulteriore partita IVA aperta
a nome della PE dal 26.1.2017, senza che ad essa corrispondesse tuttavia alcuna nuova iscrizione di ditta alla CCIAA;
che il contratto di affitto stipulato tra MM e la PE risultava essere stato corretto sia nella data di stipula, sia nella data di inizio e fine del rapporto;
che, attesa l'incongruenza di tali dati, l'ITL procedeva a sentire nuovamente la PE, la quale, rettificando quanto in precedenza dichiarato, riferiva di aver iniziato a lavorare presso l'autolavaggio dal 16.1.2017 al 31.8.2017, percependo somme e ricevendo direttive dalla sig.ra CI CE, legale rappresentate della MM
S.r.l.;
che anche NC EN, compagno della PE, sentito nuovamente, rettificava le proprie precedenti dichiarazioni confermando che la PE aveva lavorato alle dipendenze della MM S.r.l.;
che, alla luce di tali elementi nuovi, gli ispettori acquisivano le dichiarazioni anche di altre persone presenti nell'impianto: in particolare, SE NI, legale rappresentante della società Tomas S.a.s. che gestiva il bar-trattoria operante nella struttura, il quale dichiarava che l'autolavaggio era rimasto inattivo per lungo tempo, aveva iniziato nuovamente ad operare circa 2 o 3 mesi prima del 14.9.2017
e da allora vi aveva iniziato a lavorare la PE;
AM AB, dipendente della MM S.r.l., il quale dichiarava che la PE aveva lavorato presso l'autolavaggio fino ad agosto 2017 ed a partire dall'inverno precedente;
che l'inizio del rapporto di lavoro in data 16.1.2017 trovava ulteriore conferma nel fatto che la partita IVA intestata alla PE risultava aperta sin dal 26.1.2017;
che, per
contro, i contratti di affitto e gli interventi eseguiti sull'impianto smentivano che lo stesso fosse rimasto inattivo da luglio 2015 a giugno 2017.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti e venivano assunte le prove orali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' assunto costante in giurisprudenza che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava, ai sensi L'art. 2697 c.c., su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che la sussistenza del credito contributivo L'PS (come parimenti del credito sanzionatorio L'ITL), preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere
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