Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 551
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Testo completo
V.G. N. 3694/2024
RE PUB BLICA ITALI
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3694/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
Parte 1 ato/a GELA (CL) il 29/08/1979 rappresentato e difeso dall'Avv. ANSELMO ELISA
E
nato/a BRA (CN) il 01/07/1983 CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ANSELMO ELISA
ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
1) la figlia minore PE 1, la quale ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale e materiale da parte degli stessi e, altresì, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, sarà affidata, in modo condiviso, con affidamento congiunto, ad entrambi i
genitori;
2) la figlia minore PE 1 avrà la propria residenza anagrafica e la propria collocazione stabile con la madre presso l'abitazione in ER (Cn) Via Monviso n.14, con obbligo della ricorrente di comunicare tempestivamente al padre eventuali successivi cambiamenti di residenza, domicilio o dimora;
3) la casa di famiglia sita in ER (Cn) Via Monviso n.14 verrà assegnata alla madre, quale genitore convivente con la figlia minore PE 1 ;
4) La