Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 38
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14040/2024 , introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 10/01/1992), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TREIANI FILIPPO;
E
ROMA (RM), 08/04/1992), con il patrocinio dell'avv. LEGATO CP_1
ANNA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario in Roma il 13.10.2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018 atto 00190 parte 2 serie A04, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi si impegnano al reciproco rispetto e a non invadere la sfera personale dell'altro;
dichiarano fin da ora la disponibilità reciproca al rilascio del passaporto. 2) La casa coniugale sita in Roma in Fabio Numerio n.46, condotta in locazione da entrambi i coniugi, è stata rilasciata dal marito il 31.03.2024 e lo stesso ha provveduto ad asportare tutti gli arredi e gli effetti personali di proprietà, dichiarando di non aver null'altro a che pretendere circa la divisione dei suddetti beni;
relativamente a eventuali oneri condominiali insoluti, conguagli o canoni di locazione i coniugi concordano che il sig. sarà solidalmente responsabile insieme alla sig.ra nei confronti CP_1 Parte_1 del Condominio relativamente a eventuali conguagli e debiti con le società fornitrici per consumi fino alla data del 31.03.2024, dando atto che il Sig. ha già corrisposto CP_1 alla sig.ra gli importi dovuti relativi ai canoni, oneri e utenze sino alla Parte_1 predetta data;
le spese di ripristino e riconsegna dell'immobile al proprietario verranno divise al 50% tra i coniugi.
3) Il minore verrà affidato in forma congiunta ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso il domicilio della madre, il padre potrà tenere con sé e frequentare il figlio secondo le seguenti modalità:
4) il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alterni, prelevandolo all'uscita di scuola il venerdì sino alle h 18.00 della domenica.
Nella settimana in cui non avrà con sé il figlio nel fine settimana potrà vedere e tenere il figlio secondo il seguente schema:
- lunedì: il padre potrà prelevare il figlio dall'uscita di scuola per poi accompagnarlo presso il domicilio della madre oppure prelevarlo all'uscita di scuola insieme alla madre;
- martedì e il mercoledì: il padre avrà con sé il figlio dall'uscita di scuola con pernotto, con impegno ad accompagnarlo a scuola il