Trib. Napoli, sentenza 03/05/2024, n. 2196

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 03/05/2024, n. 2196
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2196
Data del deposito : 3 maggio 2024

Testo completo

R.g. n. 5473/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa A T Presidente;

Dott.ssa A S G;

Dott.ssa M G L Giudice rel./est.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5473 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. ), nata a Teverola (CE) il 07.02.1972, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti M C e L P ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Petrone sito in Aversa alla via Michelangelo n.
151;

RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a Napoli il 31.05.1966, rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. M F ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via B. Cavallino n. 31/37;

RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni “la casa coniugale di esclusiva proprietà della
Sig.ra , unitamente agli arredi ivi esistenti, resta alla stessa assegnata che continuerà Parte_1
ad abitarvi unitamente alle figlie , nata a Pozzuoli il 23.02.1995 e , nata a Persona_1 Per_2
1


R.g. n. 5473/2021
Pozzuoli il 30.06.1997;
nulla in ordine al mantenimento dello , economicamente Controparte_1 autosufficiente;
confermare a carico dello l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 della Sig.ra , un assegno di mantenimento per le figlie e Parte_1 Persona_1 Per_2

maggiorenni ma non economicamente autosufficienti nella misura di euro 250,00 per entrambe
(euro 125,00 per ognuna) da corrispondere mensilmente oltre spese straordinarie nella misura del
50%;
In subordine, tenuto in considerazione le condizioni delle parti in causa, dell'oggetto del contendere, delle ragioni delle parti, prevedere che il Sig. , nulla versi a titolo di CP_1 mantenimento per le figlie maggiorenni e non autosufficienti e che la Sig.ra , attese Parte_1

anche le reciproche condizioni economiche rapportate ai costi della vita, nulla versi per il mantenimento del marito essendo quest'ultimo economicamente autosufficiente. Con vittoria di spese e competenze di causa ”.
Parte resistente, con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni:” Voglia la S.V. modificare l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord e per l'effetto disporre che: a) la casa coniugale sia assegnata al reclamante;
b) la modifica dell'assegno di mantenimento in favore del reclamante in melius rispetto a quello che è tenuto a versare in favore delle figlie. Sul punto, deposita la dichiarazione dei redditi aggiornata, che riporta il reddito annuo derivante dalla pensione

d'invalidità. Inoltre, fa presente che date le diverse condizioni economiche in favore della moglie, del tutto palesi dalla rispettiva documentazione reddituale versata in atti, sia aumentato il contributo di mantenimento che la ricorrente deve al convenuto. Altresì, chiede la riduzione del contributo per il mantenimento in favore delle figlie maggiorenni, poiché, una di loro, Per_1
, é anche del tutto autosufficiente in quanto lavora a Bologna presso l'
[...] Organizzazione_1
sin dal 4/4/2022;
c) spese vinte con attribuzione allo scrivente procuratore

[...] antistatario;d) in subordine, chiede liquidarsi i compensi a carico dello Stato in quanto l'istante è stato ammesso al Gratuito Patrocinio, come da provvedimento già versato in atti ”.
Il Pubblico Ministero, in data 19.10.2023, con il suo visto nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.05.2021 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in
Teverola (CE) il 16.09.2004 con il resistente e di aver con il coniuge adottato Persona_3
(nata a Pozzuoli il 23.02.1995) e (nata a Pozzuoli il
[...] Persona_4
30.06.1997), entrambe maggiorenni ma allo stato economicamente non autosufficienti in quanto iscritte all'università, deduceva che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile, in conseguenza dei comportamenti tenuti da quest'ultimo contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
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Nello specifico parte ricorrente evidenziava che il marito era affetto, sin dal 2009, da sclerosi multipla, patologia che lo aveva reso non più autonomo, tanto da aver bisogno costantemente di assistenza negli atti quotidiani della vita, che gli era sempre stata prestata con amore e dedizione sia dalla moglie che dalle figlie;
che, con l'aggravarsi della patologia, il coniuge aveva dovuto lasciare il lavoro, che svolgeva unitamente al cognato in un'agenzia di servizi;
che con la perdita dell'autonomia il sig. , che già da anni alternava momenti di lucidità a momenti di CP_1
alterazione della personalità, era divenuto sempre meno equilibrato nei comportamenti, lasciandosi andare ad espressioni verbali scurrili, scortesi ed aggressive non solo verso i familiari conviventi ma anche verso persone terze;
che queste turbe comportamentali, nonostante l'aiuto di uno specialista, non erano migliorate ed anzi avevano portato il sig. , ad allontanarsi, in data 6.03.2021, CP_1
dalla casa coniugale per trasferirsi presso la casa di sua sorella, che già precedentemente aveva inopinatamente, a più riprese, cercato di paventare un presunto abbandono del fratello da parte della moglie e delle figlie;
che in data 2.05.2021 si erano recati presso la casa coniugale il sig. CP_1
con suo cognato e sua sorella, che in quell'occasione aveva incolpato le figlie di aver picchiato e cacciato di casa il padre mentre il marito aveva provveduto alla registrazione della discussione.
Pertanto, nell'evidenziare che la situazione era irrimediabilmente precipitata, nonostante l'impegno da lei profuso nel recupero del rapporto coniugale, a fronte del comportamento del marito sempre più restio a qualsiasi forma di collaborazione e dialogo, che aveva perseverato in atteggiamenti di indifferenza totale nei confronti dell'intera famiglia, sobillato dalla sorella e dal cognato e che, pertanto, la fine dell'affectio coniugalis era da imputare all'allontanamento senza motivo dalla casa coniugale del Sig. per trasferirsi presso la sorella, parte ricorrente chiedeva: “- autorizzare CP_1
i coniugi a vivere separatamente;
- assegnare la casa coniugale di esclusiva proprietà della Sig.ra

alla stessa che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie , nata a Parte_1 Persona_1
Pozzuoli il 23.02.1995 e , nata a Pozzuoli il 30.06.1997;
- adottare ogni altro Per_2 provvedimento ritenuto idoneo e necessario nell'interesse della famiglia e delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Con riserva di ogni ulteriore azione e domanda intesa ad ottenere provvedimenti aggiuntivi che dovessero rendersi necessari all'esito della costituzione del

Sig. ”. Controparte_1
si costituiva in giudizio in data 01.10.2021, con memoria difensiva con la quale Controparte_1
contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, rappresentando che l'irreversibile crisi matrimoniale era ricollegabile in maniera esclusiva ai comportamenti contrari ai doveri coniugali tenuti dalla ricorrente, che, noncurante della grave patologia da cui egli era affetto e per la quale era stato dichiarato invalido al 100% , durante il matrimonio non gli aveva prestato le dovute cure e attenzioni, abbandonandolo a se stesso e al suo destino;
da ultimo poi, l'episodio scatenante, quando
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aveva ricevuto uno schiaffo da una delle figlie, per cui era stato costretto a rifugiarsi sotto le premurose cure della sorella, che l'aveva preso a vivere con sé e con il marito.
Per tutto quanto esposto il resistente chiedeva: “dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
– rigettare la domanda di addebito, perché infondata in fatto e diritto;
– accogliere la spiegata riconvenzionale consistente nella richiesta di addebito della separazione alla moglie- ricorrente;
– affidare in via condivisa le figlie maggiorenni non autosufficienti con collocamento delle stesse presso la
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