Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 62

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 62
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 62
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice giudice rel.Dott.ssa Francesca Cosentino
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 3405/2024 proposta da
Parte 1
e da
Parte 2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bongo
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;

visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:


1) La già casa coniugale, sita in Roma (RM) in viale Somalia n.149 con i mobili che la arredano, resta assegnata alla signora MO, la quale ivi abiterà con i figli.
2) Tenuto conto che il signor NI ha avuto una figlia da un'altra relazione, e che le condizioni reddituali della moglie sono migliorate rispetto a quelle della separazione in quanto la signora MO lavora attualmente in regime full time, i coniugi convengono che il signor
NI, entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà alla signora MO € 600,00 (euro seicento,zerozero), a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
2.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data della pubblicazione della
sentenza di divorzio.
2.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento: vitto, alloggio, vestiario e spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista).
Per espresso accordo tra i genitori, in ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, non è compreso nel suddetto assegno di mantenimento il pocket money, al quale provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle
esigenze dei figli. 3) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa
concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
3.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il "Protocollo condivise
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