Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 59

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 59
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 59
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 913/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 913/2019 promossa da:
CI GI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FINCO STEFANO del foro di Bergamo
ATTORE contro
CI IA (C.F. [...]), e CI FA (C.F. [...]), entrambe con il patrocinio degli avv.ti LAVIANI ADOLFO del foro di Milano e PIERANTONI FRANCESCA del foro di Bergamo
CI TIZIANA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARCHESI BRUNO del foro di Bergamo
CI STEFANO (C.F. [...]), con il patrocinio degli avv.ti FENAROLI DAVIDE e RIBOLI MONIA del foro di Bergamo
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.5.24, che qui si intendono trascritti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore TI DI conveniva in giudizio i fratelli DI PA, DI FA, DI IA e DI NO, contestando la nullità e/o l'annullabilità del testamento redatto dal defunto padre DI
AR oltre a contestare l'esistenza della lesione di legittima, agendo anche per ottenere la riduzione, pro quota, e così la reintegra della legittima della madre, morta nel
2016.
In fatto premetteva che in data 14.2.2009 era deceduto il padre AR DI, nato il
20.3.1921 a Monasterolo del Castello, e che in data 19.5.2009 era stato pubblicato il testamento olografo del defunto risultante redatto in data 20.3.1992 e come in tale scritto detto genitore avesse riconosciuto a favore della LI, ZA IN, il diritto di usufrutto su tutti gli immobili propri, mentre poi alle tre figlie, IA, FA e
PA, avesse riconosciuto la nuda proprietà dell'intero terreno sito a Monasterolo del
Castello, al figlio NO la nuda proprietà del PT e del I° piano della casa di abitazione sita in Monasterolo del Castello in via San Felice, oltre all'area scoperta, al giardino e all'orto che la circondavano, mentre all'attore era stata riconosciuta la nuda proprietà del solaio sottotetto – NCEU di Monasterolo del Castello, foglio 13, mapp. 593 sub 3 al 2° piano - della medesima casa di via San Felice. L'attore rilevava come però all'epoca dell'apertura della successione, di fatto, nessun bene immobile, tranne quello a lui destinato, fosse residuato nella massa ereditaria e ciò per avere il padre già donato prima del suo decesso i beni immobili agli altri suoi fratelli: questi aveva, infatti, con atto pubblico per notaio Farhat di Bergamo n. 98722 del 25.1.1994 donato l'esclusiva proprietà del terreno alle tre figlie PA, FA e TI, procedendo altresì al correlato frazionamento, e, con atto pubblico n. 117907 per notaio Farhat di Bergamo del 12.1.1998 donato in proprietà esclusiva l'immobile di via San Felice al figlio
NO. Evidenziava come, proprio per il dato fattuale per il quale vi era solo
l'immobile di cui egli era destinatario, si aveva il mancato rispetto delle quote ereditarie sia per lui che per la madre che era deceduta in data 6.11.2016 senza lasciare né
immobili né testamento. Ricordava come nell'ambito delle successioni testamentaria fosse necessario riconoscere come legittima la metà del patrimonio ai figli, nel caso specifico quindi con quote di 10/100 a ciascuno dei fratelli, e di un quarto alla madre, con quota pertanto di 25/100, con la disponibile pari alla quota di 25/100;
allegava una perizia espletata dall'arch. Germana Trussardi nella quale era riportato il valore dei beni immobili all'apertura della successione e da tali valori , a fronte di una massa ereditaria pari ad € 1.170.125,00, faceva derivare la lesione della sua legittima (che sarebbe dovuta essere pari ad € 117.012,50) per il valore di € 58.900,00, e la lesione della madre per €
222.060,00, richiedendone quindi la propria quota di 1/5 e cioè pari ad € 44.412,00, somme entrambe che chiedeva per essere reintegrato, con la conseguente dichiarazione di inefficacia delle donazioni. Chiedeva altresì a suo favore di avere anche il rimborso di tutte le spese finora sostenute ante causam per l'ottenimento della legittima stessa, spese che identificava in € 849,94 per la procedura di mediazione;
€ 1.903,30 per la difesa svolta in tale procedura, € 8.504,30 per l'espletata perizia di parte allegata agli atti per un totale di € 11.257,54. Così concludeva letteralmente : “In via principale e di merito:
A)1- accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante all'attore per effetto delle disposizioni testamentarie poste in essere dal sig. AR DI a beneficio dei convenuti e per effetto delle donazioni effettuate in vita dal medesimo a favore dei convenuti e di cui alla narrativa del presente atto, quantificando altresì
l'ammontare della lesione;

2- conseguentemente dichiarare inefficace, nei limiti di quanto necessario per integrare la riserva, le disposizioni testamentarie e le donazioni di cui sopra, secondo i criteri previsti dalla legge;

3- disporre la riduzione, secondo le modalità e l'ordine previsti dalla legge, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni poste in essere dal de cuius in favore dei convenuti entro il limite della lesione della quota di legittima spettante all'attore;

4- conseguentemente condannare i convenuti, ciascuno nella misura di propria competenza a reintegrare in favore del sig.

TI DI la quota lesa, nella misura complessiva di € 58.900,25 o in quella diversa maggiore o minore risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla apertura della successione – o da altra diversa ritenuta di giustizia
– al saldo, mediante condanna al versamento di una somma di denaro ovvero attribuzione dei beni immobili oggetto delle disposizioni lesive e inefficaci, in misura pari al valore della quota lesa, secondo le norme di legge, previa, in tal secondo caso, pronuncia di scioglimento della comunione e/o divisione in natura dei precitati beni immobili ovvero attribuzione per intero dei beni con condanna al pagamento dei necessari conguagli in denaro, con ordine al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni;
B) 1- accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante alla sig.ra ZA IN per effetto delle disposizioni testamentarie poste in essere dal sig. AR DI a beneficio dei convenuti e per effetto delle donazioni effettuate in vita dal medesimo a favore dei convenuti e di cui alla narrativa del presente atto, quantificando altresì l'ammontare della lesione;

2- conseguentemente dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario per integrare la riserva, le disposizioni testamentarie e le donazioni di cui sopra, secondo i criteri previsti dalla legge;

3- disporre la riduzione, secondo le modalità e l'ordine previsti dalla legge, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni poste in essere dal de cuius in favore dei convenuti entro il limite di 1/5 della lesione della quota di legittima che sarebbe spettata alla sig.ra ZA IN;

4- conseguentemente condannare i convenuti, ciascuno nella misura di propria competenza, a reintegrare in favore del sig. TI DI la parte di 1/5 della quota lesa, nella misura complessiva di € 44.412,00 o in quella diversa maggiore o minore risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla apertura della successione – o da altra diversa ritenuta di giustizia

– al saldo, mediante condanna al versamento di una somma di denaro ovvero attribuzione dei beni immobili oggetto delle disposizioni lesive e inefficaci, in misura pari al valore di 1/5 della quota lesa, secondo le norme di legge, previa, in tal secondo caso, pronuncia di scioglimento della comunione e/o divisione in natura dei precitati beni immobili ovvero attribuzione per intero dei beni con condanna al pagamento dei necessari conguagli in denaro, con ordine al competente Conservatore di procedere alle necessarie trascrizioni;
C) 1- condannare i convenuti a rimborsare all'attore le spese tutte, ivi comprese quelle tecniche e difensive, sostenute nell'ambito dell'obbligatorio procedimento di mediazione nonché quelle relative alla relazione peritale di parte preordinata al procedimento di mediazione ed al presente giudizio quantificabili nella misura complessiva di € 11.257,54 o in quella diversa maggiore o minore risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo”
, vinte le spese di lite.
Si costituivano tutti i convenuti.
Le convenute PA e FA DI, dopo aver in premessa ricordato la donazione fatta a loro favore dei terreni e come il testamento olografo poi pubblicato non faceva altro che confermare le volontà del padre defunto, contestavano i valori dei beni così come allegati nella perizia dell'attore, evidenziavano come i terreni loro donati avessero destinazione agricola e, comunque, sottolineavano che, ai sensi dell'art. 559 e 560 cc laddove l'azione di riduzione per lesione di legittima del fratello poteva essere considerata fondata occorreva “disporsi la riduzione esclusivamente separando la parte di immobili donati nella misura necessaria alla integrazione della quota di legittima cominciando dall'ultima donazione”.
La convenuta DI IA, a sua volta, rilevava l'erroneità del valore di € 204.402,00 sì come indicato in citazione al terreno donatogli dal padre assumendo, sulla base di una perizia di parte che allegava, che il detto valore era di € 102.858,00 e dunque addirittura minore della legittima come computata dal fratello e come per questo ella nulla doveva riconoscere al fratello attore, ricordando comunque come , in subordine ed in caso di accoglimento della domanda, la riduzione avrebbe dovuto svolgersi separando dagli immobili donati la parte occorrente per integrare
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