Trib. Latina, sentenza 17/10/2024, n. 1984
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 17/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
vista l'ordinanza resa all'udienza del 18/07/2024, con cui è stata tra l'altro disposta la sostituzione con il deposito di note scritte dell'udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
lette le note scritte depositate in data 15/10/2024 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 16/10/2024 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 642 R.G. Cont. dell'anno 2020
TRA
EPAM 2 CASSANDRA S.R.L. - C.F./P.IVA 01561330596, in persona del legale rappresentante pro tempore, EPAM IMMOBILIARE S.R.L. - C.F./P.IVA
02236800591, in persona del legale rappresentante pro tempore, NON SOLO FUMO
- Tabaccheria e Ricevitoria di Di SA RO - C.F./P.IVA 02321280592, in persona del titolare Di SA RO - C.F. [...], FEDRA
S.A.S. di RR IO & C. - C.F./P.IVA 01461860593, in persona del legale rappresentante pro tempore, TORREFAZIONE DI RE - C.F./P.IVA 02708460593, in persona del titolare Di Re RO - C.F. [...], BENVENUTI
S.R.L., C.F./P.IVA 02013780594, in persona del legale rappresentante pro tempore,
VIP IMMOBILIARE S.R.L. - C.F./P.IVA 09746311001, in persona del legale
rappresentante pro tempore, GUSI S.A.S. di ON Di NO & Co -
C.F./P.IVA 01948250590, in persona del legale rappresentante pro tempore,
AQUARELA S.N.C. - C.F./P.IVA 01447180595, in persona del legale rappresentante pro tempore, ZZ DO - C.F. [...], NE
PA VA - C.F. [...], MA MATILDE - C.F.
[...], DI VI EN - C.F. [...]
e CC EN - C.F. [...], elettivamente domiciliati in
Via Picasso n. 30 - Latina presso lo studio dell'avv. Giulio NEVI, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procure rilasciate su fogli separati congiunti all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
C.O.M. - CONSORZIO DEGLI OPERATORI DEL CENTRO
COMMERCIALE MORBELLA - C.F. 01457290599, elettivamente domiciliato in
Viale dello Statuto n. 37 - Latina presso lo studio dell'avv. Fabrizio BOSSOLI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato del 10/06/2024;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione delibera consortile.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 15/10/2024): “Nel rispetto del provvedimento, questa difesa si riporta a tutti i propri scritti difensivi e, ferma le cessata materia del contendere sotto il profilo sostanziale, poiché il C.d.A. nominato con la delibera impugnata ha svolto l'incarico per l'intero triennio fissato dallo
Statuto Consortile con rinnovo delle cariche deliberato dall'assemblea il 10.2.2023, insiste nella pronuncia giudiziale anche secondo il principio di soccombenza virtuale con condanna alle spese e compensi di giudizio del Consorzio convenuto. È ben noto al Giudicante il lungo e prolifico contenzioso tra Consorzio e suoi consorziati per fissare il perimetro di legittima operatività dell'Ente, giacché il C.d.A. ha per anni negato l'esistenza del condominio immobiliare quale soggetto giuridico distinto munito di potere decisionale autonomo in tutte le materia relativa alla gestione e conservazione degli immobili e del patrimonio immobiliare comune. Come ha ben evidenziato la parte motiva della sentenza n. 694/23 Tribunale di Latina, richiamata al primo punto del presente verbale, l'aver preteso di gestire unitariamente anche gli immobili ha comportato – indipendentemente dalle disposizioni dello statuto pur impugnate ed ancora di dubbia legittimità – una disapplicazione automatica di tutte le norme pattizie contrarie e contrastanti alla normativa di legge, prima fra tutte quella di escludere dalla votazione i consorziati asseritamente morosi, anche per sole sanzioni comminate dal C.d.A. tra l'altro sanzioni impugnate e ancora non decise.
Tale condotta ex se comporta la nullità della riunione tenutasi il 27.12.2019 e delle decisioni ivi adottate in merito all'elezione del consiglio di amministrazione previa illecita e strumentale esclusione dal voto della maggioranza dei consorziati.
Pertanto, si insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere, e ritenute fondante le domande originarie di parte attrice, per la condanna alle spese di giudizio da liquidare in via antistataria al difensore come da nota spese che si deposita in data odierna”;
per parte convenuta (note scritte del 16/10/2024): “Nell'impugnare e contestare integralmente il contenuto degli scritti di controparte, il COM si riporta in via integrale alle eccezioni e conclusioni contenute nei propri atti difensivi già depositati, che si intendono qui trascritte, chiedendo il rigetto di tutte le istanze e domande avanzate dalle controparti in quanto infondate in fatto e in diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/01/2020, Epam 2 Cassandra S.r.l.,
Epam immobiliare, Non solo Fumo - Tabaccheria e Ricevitoria di Di SA
RO, Fedra S.a.s. di RR IO & Co., Torrefazione Di Re di Di Re
RO, Benvenuti S.r.l., NA RA, TR EV NE, MA ON,
VIP Immobiliare S.r.l., VI Di VI, CH ZA, Gusi S.a.s. di
ON Di NO & Co e Aquarela S.n.c. hanno evocato in giudizio il
Consorzio degli operatori del Centro Commerciale Morbella, del quale essi fanno parte, per sentir accertare la nullità o illegittimità e dichiarare l'annullamento delle
delibere consortili del 24/12/2019 e del 27/12/2019, con conseguente caducazione dei relativi effetti.
Hanno preliminarmente dedotto, quale antefatto della denunciata illegittimità delle delibere impugnate, che, nel corso degli anni 2018 e 2019, sono state adottate una serie di ulteriori deliberazioni recanti plurime modifiche allo statuto, con le quali si sarebbe raggiunto l'effetto di sovvertire la rappresentatività dei consorziati, modificando le tabelle millesimali sulla cui base computare gli oneri consortili ed i quorum costitutivi e deliberativi in sede assembleare, innovando le modalità di partecipazione al voto assembleare così da incidere sui diritti partecipativi acquisiti ed attribuire un maggior peso alle piccole superfici, limitando la partecipazione al voto assembleare anche attraverso l'introduzione di una serie di sanzioni che, da un lato, inciderebbero sul libero esercizio delle singole attività dei consorziati e, dall'altro, determinerebbero pretestuose morosità, incontrollate ed incontrollabili, finalizzate solo ad escludere i consorziati dissenzienti dalla partecipazione alle decisioni consortili;
che con ulteriori deliberazioni è stato conferito l'incarico a componenti eletti dalla minoranza, sancendo al contempo ipotesi di ineleggibilità;
che dette delibere sono state tutte impugnate ed esse, affette sotto vari profili da vizi di legittimità, determinerebbero in via derivata la illegittimità delle deliberazioni impugnate.
Quanto alla delibera del 24/12/2019, gli attori hanno rilevato, a sostegno dell'impugnazione, che la stessa è viziata per mancato raggiungimento del quorum idoneo a formare la maggioranza, non potendo considerarsi validamente costituita la riunione tenuta in prima convocazione, non avendo i consorziati ricevuto la stessa comunicazione di convocazione, né risultando essere state depositate agli atti le ricevute di convocazione al fine di consentire ai consorziati una verifica e dovendo peraltro la riunione essere presieduta dal vice presidente (unico membro non dimissionario) o da un consigliere previo rilascio ed esibizione della relativa delega.
Secondo la prospettazione attorea, non sarebbe stata, dunque, effettuata la verifica della regolarità della convocazione a tutti i consorziati, né sarebbe stata offerta la possibilità di verifica ai presenti;
i consorziali presenti all'assemblea non avrebbero rappresentato la maggioranza richiesta dallo statuto, perché l'assemblea del
27/12/2019, nella quale sono state assunte le deliberazioni impugnate, avrebbe dovuto
essere considerata come assemblea in prima convocazione per non essere stato verificato il quorum costitutivo nella prima convocazione del 24/12/2019.
Hanno altresì rilevato che, ai fini della valida costituzione della riunione, come statutariamente previsto, è necessaria la presenza o rappresentanza di almeno il
75% dei consorziati, purché non morosi;
che, considerato che la percentuale dei consorziati non morosi non raggiunge nemmeno il 15%, il quorum necessario per la prima convocazione non poteva essere raggiunto.
Ulteriore vizio è individuato da parte attrice nell'omessa indicazione dei soggetti ammessi al voto e delle schede da consegnare, trattandosi di votazione per teste, nonché dei soggetti votanti.
Gli attori, a sostegno dell'impugnazione, hanno altresì dedotto un ulteriore motivo di illegittimità, vale a dire l'inutilizzabilità dei voti espressi in conflitto di interesse (avendo il Presidente condotto l'assemblea, interpretando voti e formando maggioranze in un contesto di abuso del diritto).
Posto quanto sopra, parte attrice ha concluso come in epigrafe.
Nel costituirsi in giudizio, il Consorzio degli Operatori del Centro
Commerciale Morbella, sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'impugnazione, ha chiesto l'integrale rigetto della domanda attorea.
Il consorzio convenuto ha dedotto l'insussistenza del c.d. vizio derivato, atteso che nessuna delle delibere richiamate è stata oggetto di sospensiva o di annullamento.
Ritenendo non applicabile automaticamente al Consorzio le disposizioni in materia di condominio negli edifici, individuandone la fonte primaria nello Statuto, parte convenuta ha dedotto la validità della delibera impugnata, escludendo che potesse procedersi con il meccanismo della surroga, non essendo stati eletti nella precedente assemblea del 10/09/2019 altri soggetti oltre a quelli eletti e dimissionari.
Ha