Trib. Novara, sentenza 03/12/2024, n. 722

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Novara, sentenza 03/12/2024, n. 722
Giurisdizione : Trib. Novara
Numero : 722
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1433 / 2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1433/2023, introdotta da:
(CF: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Sonia SALVIONI e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(CF: ) nato a [...] il [...] residente Controparte_1 C.F._2 in 28040 Borgo Ticino (NO) via Sempione n. 24/B RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: Separazione Giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE:


1-Affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno la propria Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione alla loro istruzione, educazione e salute, esercitando separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione.



2- Collocamento abituale e prioritario dei figli presso la residenza della madre ed in ragione di ciò assegnare l'abitazione famigliare alla signora , con ogni arredo e corredo esistente, concedendo al signor mesi Pt_1 CP_1 quattro per trasferirsi altrove.



3-Riconoscere al padre, genitore non collocatario, di tenere con sé i figli minori nei fine settimana in alternanza settimanale con la madre, dalle ore 15 del venerdì alla domenica sera alle ore 21, nonché un giorno alla settimana, da individuarsi concordemente, dalle ore 15 sino alle ore 21.30 e liberamente in altre occasioni previo avviso alla madre di almeno un giorno e compatibilmente con gli impegni dei minori, oltre ad ogni festività in alternanza annuale con la madre e per eguale periodo di tempo, oltre due settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive, comunicando e concordando la scelta del periodo entro il 31 maggio di ciascun anno.

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4-Disporre a carico del signor il versamento di un contributo al mantenimento dei figli minori nella Controparte_1 misura di € 200,00 mensili per ciascun figlio, oltre Istat o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, previa documentazione giustificativa, oltre ad ogni altra spesa che sia condivisa tra i genitori, nonché disponendo il versamento a favore della signora dell'importo Pt_1 di cui all'Assegno Unico, ora percepito dal signor disponendo che sia presentata la domanda all'INPS a CP_1 suo favore, rendendosi disponibile ad ogni necessario incombente a tal fine. All'esito, nella prosecuzione del giudizio, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda rigettata: Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, confermando le condizioni di cui alle conclusioni chieste in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo le dovute trascrizioni di legge. Disporre quanto necessario per il rilascio/rinnovo dei documenti personali, nonché dei passaporti con iscrizione dei figli minori sui documenti validi per l'espatrio di entrambi i genitori.

* PUBBLICO MINISTERO:
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Sui fatti di causa
Con ricorso depositato in data 26.6.2023 adiva il Tribunale di Novara per chiedere la Parte_1 separazione giudiziale da , con cui aveva contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Arona (NO) in data 22/05/2005, con trascrizione nel Registro del Comune di Arona Anno 2005, Parte II, n.

5. Dall'unione nascevano i figli (n. il 19/06/2006 a Borgomanero) e (n. il 30/04/2008 Per_1 Per_2
a Borgomanero). Rappresentava la ricorrente che la figlia frequenta un corso di addestratrice di cani, svolgeva Per_1 attività di volontariato e svolgeva attività lavorativa saltuaria presso la piscina Arona Active di Arona, con retribuzione di circa € 200,00 mensili. inoltre, aveva un problema di sovrappeso, Per_1 motivo per il quale era stata seguita sia dall'Istituto Auxologico di Piancavallo che da una psicologa. Il figlio minore, , frequenta l'Istituto Agrario Bonfantini. Lo stesso soffre di un disturbo Per_2 specifico dell'apprendimento (DSA), motivo per cui è seguito dall' Parte_2
Circa la propria condizione reddituale, la ricorrente precisava di aver lavorato, sino alla nascita di
come operaia, e di aver poi interrotto l'attività lavorativa per circa dieci anni, per dedicarsi Per_1 alla cura dei figli. Attualmente, la stessa lavora con contratto a tempo determinato presso la piscina Arona Active e come addetta alle pulizie. Complessivamente percepisce un reddito complessivo di 1.280,00 €. Circa il marito, la ricorrente riferiva che lo stesso ha lavorato come Controparte_1 rappresentante di materiali idraulici sino al 2018;
dal 2018 al 2023 ha percepito la NASPI e dall'1.3.2023 lavora dipendente a tempo pieno per una ditta di Gallarate. La casa familiare è in locazione, con contratto intestato ad entrambi i coniugi, con canoni mensili di € 360,00.
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La ricorrente, dunque, evidenziava come la convivenza con il marito sia divenuta intollerabile e ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 24.10.2023, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha Controparte_1 proceduto all'interrogatorio libero di parte ricorrente. ha dichiarato: “io vivo a Borgo Ticino, con i miei figli. Mio marito è ancora in casa. Lavoro ad Parte_1
Arona in una palestra/piscina, faccio assistenza spogliatoio e pulizie mattutine. Tra i due lavori guadagno circa euro 1.200 al mese. Non ho finanziamenti. La casa dove viviamo è in affitto;
l'affitto è di euro 360,00, lo pago io;
mio marito collaborava un poco di più prima di ricevere l'atto, io pagavo l'affitto e lui le bollette;
adesso no, perché dice che deve far vedere che se ci separiamo non ce la faccio da sola. So che mio marito ha un contratto, lavora come imbianchino ed idraulico, ma non so quanto guadagna. Il papà con i figli cerca di stare dietro, non posso dire niente. Attualmente la situazione è un po' pesante perché litighiamo spesso
”. Il Giudice ha, quindi, adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “

1. autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;



2. dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e
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